1. Giurisdizione – Pubblico impiego – Controversie di rapporto di lavoro precedente al 30 giugno 1998 e proposte entro il 15 settembre 2000 – Giurisdizione Amministrativa – Sussiste
2. Processo amministrativo – Principi generali – Errore scusabile – Rimessione in termini – artt. 11 e 37 c.p.a. – Fattispecie
1. Ai sensi dell’art. 69, comma 7, del D.Lgs n. 165/2001 sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, se proposte a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 (nella fattispecie il Collegio ha disatteso l’eccezione di tardività del ricorso prendendo in considerazione la data di deposito del primo ricorso per ottemperanza proposto dinanzi al TAR).
2. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11, comma 5 e 37 c.p.a., il giudice amministrativo può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini in presenza di errore scusabile. (Nella fattispecie il Collegio ha ritenuto che si fosse in presenza di un errore scusabile causato dalla situazione di grave incertezza quale era stato lo spostamento di giurisdizione determinato dapprima dalla sentenza del T.A.R. in favore del giudice ordinario e successivamente dalla sentenza del Tribunale di Bari, confermata dalla Corte d’Appello di Bari in favore del giudice amministrativo).
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Vedi Cons. St., sez. IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5808 – 2015; ric. n. 4084 – 2014.
N. 00137/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00999/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2013, proposto da D’Elia Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Ida Maria Dentamaro, con domicilio eletto in Bari, via De Rossi, 16;
contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Maria Riccardi e Angelo R. Schiano, con domicilio eletto presso l’avv. Riccardo Maria Riccardi in Bari, piazza Umberto I, 32;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 947 resa dal T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. I, in data 19.12.1998 sul ricorso r.g. n. 2001/1993;
e per la condanna di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dal ricorrente a causa della mancata piena ottemperanza della menzionata sentenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Corrado Mastropierro, su delega dell’avv. Ida Maria Dentamaro, e Pierfrancesco Ursini, su delega dell’avv. Riccardo Maria Riccardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente D’Elia Giuseppe è stato alle dipendenze delle Ferrovie del Sud Est (nel 1986 passate alla Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie del Sud Est e successivamente divenute Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.) dal 26.7.1954 al 30.6.1991.
Con ricorso notificato in data 20.11.1993 ed iscritto al n. 2001/1993 r.g. il D’Elia chiedeva al T.A.R. Puglia, sede di Bari l’accertamento dei criteri di liquidazione della indennità di buonuscita relativa all’intercorso rapporto di lavoro e la condanna della Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie del Sud Est al pagamento delle relative somme, nella misura dovuta.
In tale ricorso, l’istante deduceva, a sostegno della propria domanda, di aver percepito, a titolo di indennità di buonuscita, la complessiva somma di £. 59.913.951 lorde (con un netto di £. 52.019.249), a fronte di una spettanza pari alla maggior somma di £. 153.194.826, che avrebbe dovuto essere poi maggiorata con la rivalutazione della contingenza e, sull’importo così determinato, con l’ulteriore maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del collocamento a riposo sino all’effettivo soddisfo.
Con la sentenza n. 947 del 19.12.1998, passata in giudicato (non essendo stata appellata), questo Tribunale, in parziale accoglimento del predetto ricorso, statuiva che debbono essere presi a base nel computo della retribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, i seguenti emolumenti: retribuzione con anzianità individuale; indennità di contingenza non conglobata; indennità sostitutiva di mensa; assegni personali; competenze accessorie corrisposte in modo saltuario o variabile (cfr. pag. 6 della sentenza).
Sempre secondo la menzionata sentenza (cfr. pag. 6) deve escludersi, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, la computabilità del compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria, e dell’indennità di presenza.
Inoltre, il giudice amministrativo espressamente affermava (cfr. pag. 7) la necessità del computo dell’indennità di contingenza sull’indennità di trasferta e diaria.
In conclusione, il ricorso proposto dal D’Elia veniva parzialmente accolto con la menzionata sentenza n. 947/1998, riconoscendo il diritto dell’interessato al computo degli emolumenti così come in precedenza precisato nell’indennità di trattamento di fine servizio.
Nonostante i solleciti, tuttavia, la Gestione commissariale rimaneva inadempiente rispetto alle obbligazioni riconosciute, a suo carico, dalla citata sentenza definitiva.
Con ricorso iscritto al n. 1980/2000 r.g., pertanto, il D’Elia adiva nuovamente il T.A.R. Puglia, sede di Bari per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 947/1998.
A seguito della proposizione del citato ricorso per ottemperanza, la Gestione Commissariale si limitava a riconoscere al D’Elia la somma di £. 56.721.571 della quale versava al ricorrente £. 41.827.802, al netto delle detrazioni Irpef, somma ritenuta dal D’Elia non satisfattiva dell’intera pretesa creditoria vantata.
Quest’ultimo, pertanto, comunicava alla Gestione Commissariale di FSE di accettare e riscuotere la predetta somma soltanto quale anticipazione sulla maggior somma complessivamente dovuta.
Dopo aver disposto incombenti istruttori nell’ambito del giudizio per ottemperanza r.g. n. 1980/2000 (con sentenza interlocutoria n. 618 del 7.3.2001), tuttavia, il Collegio giudicante, preso atto che nelle more era intervenuta la successione ex lege di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. alla predetta Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie del Sud Est, dichiarava il ricorso per ottemperanza inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto il soggetto subentrato alla Gestione Commissariale Governativa “è un Ente di diritto comune” (cfr. T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. I, sentenza 15.4.2003, n. 1683).
Conseguentemente, nel 2004 il D’Elia azionava le proprie ragioni di credito dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, con procedura monitoria all’esito della quale il Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 2187/2004, intimava alla Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. di pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 58.125,00 (pari alla differenza tra l’intero TFR dovuto, all’epoca ammontante a complessive £. 172.459.863, e gli acconti effettivamente erogati da FSE), oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria come per legge.
Tuttavia, all’esito del giudizio di cognizione (r.g. n. 19625/2004), instaurato in data 8.9.2004 da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. con atto di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, il Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con sentenza n. 15207 depositata in Cancelleria in data 7.8.2008, dichiarava “la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario […] in favore del Giudice Amministrativo” e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 2187/2004.
A fondamento della propria decisione, il Tribunale di Bari poneva la considerazione secondo la quale “per consolidato orientamento giurisprudenziale, ove la tutela giurisdizionale sia richiesta per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti. […] Ne deriva che, a seguito della pronuncia di condanna generica del Tar Puglia n. 947/1998, il ricorrente avrebbe dovuto promuovere un giudizio innanzi al giudice amministrativo per la quantificazione delle differenze retributive dovute in suo favore”.
Con ricorso in appello depositato in data 15.5.2009, il D’Elia impugnava la predetta sentenza, chiedendo alla Corte d’Appello di Bari, Sez. Lavoro di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario ovvero, in subordine, di rimettere le parti davanti al giudice ritenuto munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
La Corte d’Appello di Bari, Sez. Lavoro, con sentenza n. 5302 pubblicata in data 24.10.2012, condividendo le motivazioni della sentenza appellata, respingeva l’impugnazione proposta dal D’Ella ed confermava la carenza di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo.
Con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 11.4.2013, il D’Elia reiterava nei confronti di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. la richiesta di pagamento delle differenze tra il TFR dovuto e quello effettivamente erogato (come detto, in due soluzioni nel corso del tempo) dalla società debitrice.
Secondo il conteggio contenuto nella perizia contabile giurata del 27.6.2003, a firma della dott.ssa Francesca Petruzzelli, allegata al fascicolo di parte depositato nella procedura monitoria dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, ai fini del calcolo del TFR spettante al ricorrente, occorre considerare una base retributiva di £. 4.671.599 (pari alla somma degli importi dei singoli emolumenti indicati nella richiamata sentenza di condanna) da moltiplicare per 36 anni ed 11 mesi (periodo in cui il ricorrente è stato ininterrottamente alle dipendenze delle Ferrovie del Sud Est) ed infine maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo.
Viceversa, l’indennità di buonuscita effettivamente liquidata dalla società resistente in favore dell’odierno ricorrente è stata calcolata su una base retributiva di £. 2.655.482, inferiore a quella individuata nella citata perizia contabile.
Stante l’inerzia della Amministrazione nell’esecuzione integrale della menzionata sentenza passata in giudicato, il ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della stessa.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che la domanda di ottemperanza sia fondata e debba essere accolta nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione, formulata dalla società resistente, di tardività alla stregua del disposto di cui all’art. 69, comma 7 dlgs n. 165/2001, per essere stato il giudizio per la liquidazione del credito instaurato con ricorso depositato al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro soltanto in data 1.4.2004 e quindi ben oltre il termine indicato in detta previsione normativa (i.e. 15 settembre 2000).
In virtù della citata disposizione “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.”.
Invero, il giudizio amministrativo di cognizione conclusosi con la sentenza n. 947/1998 è stato avviato dal D’Elia dinanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari ha sin dal 1993 (r.g. n. 2001/1993) e quindi ben prima del termine del 15 settembre 2000.
Con ricorso iscritto al r.g. n. 1980/2000 il D’Elia adiva nuovamente il T.A.R. Puglia, sede di Bari per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 947/1998.
Detto giudizio si concludeva con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per ottemperanza per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. I, sentenza 15 aprile 2003, n. 1683).
Dalla lettura di quest’ultima sentenza (cfr. pag. 2) si rileva che il ricorso introduttivo veniva depositato in data 14 settembre 2000, dal chè si desume che la notificazione del ricorso r.g. n. 1980/2000 è stata sicuramente antecedente rispetto al termine del 15 settembre 2000.
Infine, relativamente alla eccezione di estinzione del presente giudizio per avere parte ricorrente provveduto alla riassunzione dello stesso oltre il termine fissato dall’art. 50 cod. proc. civ. (secondo la linea difensiva seguita dall’odierno deducente la sentenza della Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro risulta pronunziata in data 16.10.2012 e depositata in data in 4.10.2012, mentre il ricorso per ottemperanza risulta notificato in data 19.7.2013), va evidenziato quanto segue.
Se inosservanza del termine di tre mesi (quello individuato dagli artt. 59, comma 2 legge n. 69/2009 e 11, comma 2 cod. proc. amm., non già quello di cui all’art. 50 cod. proc. civ.) vi è stata, in ogni caso si è in presenza di un errore scusabile ai sensi del combinato disposto di cui agli att. 11, comma 5 e 37 cod. proc. amm., a fronte della situazione di grave incertezza che si è venuta a creare a seguito dello spostamento di giurisdizione determinato dapprima dalla sentenza di questo T.A.R. n. 1683/2003 e successivamente dalla sentenza del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro n. 15207/2008 confermata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 5302/2012.
Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. il giudice amministrativo può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile.
Nel merito, va evidenziato che legittimamente il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza passata in giudicato dello stesso giudice amministrativo (cfr. in particolare art. 112, comma 2, lett. a) cod. proc. amm.).
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento totale da parte dell’Amministrazione resistente al giudicato formatosi sulla menzionata sentenza, la domanda deve essere accolta.
La società resistente dovrà eseguire la sentenza n. 947/1998 in modo integrale e nella sua esatta portata, senza escludere alcun emolumento tra quelli espressamente indicati nella motivazione della stessa sentenza da porre a base del computo della retribuzione rilevante ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Come evidenziato in precedenza, con la citata sentenza questo Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso del D’Elia, statuiva che debbono essere presi a base nel computo della retribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, i seguenti emolumenti: retribuzione con anzianità individuale; indennità di contingenza non conglobata; indennità sostitutiva di mensa; assegni personali; competenze accessorie corrisposte in modo saltuario o variabile (cfr. pag. 6 della sentenza).
Sempre secondo la menzionata sentenza (cfr. pag. 6) deve escludersi, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, la computabilità del compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria, e dell’indennità di presenza.
Inoltre, il giudice amministrativo espressamente affermava (cfr. pag. 7) la necessità del computo dell’indennità di contingenza sull’indennità di trasferta e diaria.
In definitiva, il ricorso proposto dal D’Elia veniva parzialmente accolto con la menzionata sentenza n. 947/1998, riconoscendo il diritto dell’interessato al computo degli emolumenti così come in precedenza precisato nell’indennità di trattamento di fine servizio.
Ne consegue che non può condividersi quanto sostenuto dalla difesa della società resistente (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione depositata in data 4 dicembre 2013) secondo cui “L’avversa pretesa di voler includere nella retribuzione da assumere quale base di calcolo voci ulteriori rispetto a quelle previste dal Tar Puglia con la sentenza della quale si lamenta l’omessa ottemperanza, quale ad esempio le indennità di diaria e trasferta, è priva di qualsiasi fondamento”.
Invero, la suddetta pretesa del D’Elia, relativamente al computo delle indennità di diaria e trasferta tra gli emolumenti rilevanti ai fini della determinazione della trattamento di fine rapporto, è pienamente conforme al chiaro tenore letterale del dictum della sentenza n. 947/1998.
Infatti, alla stregua del principio di diritto affermato dalla citata sentenza n. 947/1998, tra i suddetti emolumenti si debbono evidentemente considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto anche le indennità di diaria e trasferta, in quanto “competenze accessorie corrisposte in modo saltuario o variabile”.
In accoglimento del presente ricorso per ottemperanza, pertanto, va ordinato a Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. di pagare integralmente al D’Elia le somme di cui alla sentenza n. 947/1998 del T.A.R. Puglia, sede di Bari indicate in precedenza, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli emolumenti espressamente indicati nella motivazione della suddetta sentenza.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Si riserva, nel caso di persistente inadempienza della società resistente, la nomina di un commissario ad acta su presentazione di apposita domanda da parte del ricorrente.
Per quanto concerne l’istanza, formulata da parte ricorrente, volta ad ottenere la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ritiene questo Collegio che detta domanda debba essere accolta in funzione sanzionatoria del comportamento inerte assunto dalla società resistente (circa la natura giuridica “sanzionatoria” e di misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, propria della cd. “penalità di mora” di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 gennaio 2012, n. 254), non essendovi ragioni ostative.
Deve determinarsi, a tal fine, la somma di € 10,00 al giorno che la società resistente dovrà corrispondere al ricorrente in caso di mancata esecuzione della presente sentenza entro il termine, in precedenza assegnato, di sessanta giorni dalla notifica di questa decisione.
La sanzione pecuniaria prenderà , quindi, a decorrere dal sessantunesimo giorno.
Viceversa, non può essere accolta la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3 cod. proc. amm. azionata dal D’Elia in relazione ai danni (patrimoniali e non patrimoniali) asseritamente patiti derivanti dalla mancata piena esecuzione del giudicato, in mancanza di adeguato supporto probatorio il cui onere ricadeva sulla stessa parte istante.
Vanno, altresì, poste a carico di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) accoglie il ricorso per ottemperanza e, per l’effetto, dichiara l’obbligo di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari n. 947/1998, secondo i criteri indicati in parte motiva;
2) determina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., la somma di € 10,00 che il Ministero della Salute dovrà corrispondere, nei termini di cui in motivazione, al ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza.
Condanna Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore del ricorrente D’Elia Giuseppe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)