1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio  – Atto di trasferimento – Sindacato giurisdizionale – Limiti


2. Pubblico impiego – Rapporto di sevizio – Atto di trasferimento – Sindacato giurisdizionale – Riserva facoltà  riesercizio potere amministrativo 


3. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Atto di trasferimento – Incompatibilità  ambientale – Illogicità  motivazione 


4. Pubblico impiego – Rapporto di servizio Atto di trasferimento – Attività  non pertinenti – Illogicità  motivazione

1. Il provvedimento di trasferimento di un dipendente pubblico è sindacabile dal G.A. soltanto sotto il profilo della logicità  e della completezza della sua motivazione.


2. Sebbene sia ammesso il sindacato ab externo del provvedimento di trasferimento del dipendente pubblico, resta comunque salva la facoltà  dell’Amministrazione di riesercizio del proprio potere.


3. àˆ viziato da eccesso di potere per illogicità  l’atto di trasferimento del dipendente presso altra sede adottato per asserite esigenze di incolumità  dell’interessato, ove costui continui comunque a risiedere presso il luogo in cui trovasi la sede lavorativa originaria.


4. àˆ viziato da eccesso di potere per illogicità  l’atto di trasferimento del dipendente ove sia motivato dalla asserita necessità  di demandare al predetto lo svolgimento di attività  estranee ai compiti suoi propri.
*
Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 25 giugno 2014, n. 2769, ric. n. 4185.

 
N. 00113/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2013, proposto da Bianco Paolo, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi d’Ambrosio, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro
Ministero dell’Interno e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– del decreto adottato in data 23.5.2013 dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane, con cui è stato disposto il trasferimento del ricorrente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia a Campobasso, presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, con decorrenza immediata e fino al 31.12.2013, salva la valutazione di diverse e sopravvenute circostanze;
– di ogni altro atto allo stesso provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la presupposta comunicazione prot. n. 1863 del 23.5.2013 a firma del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il successivo foglio di viaggio del 24.5.2013;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Luigi d’Ambrosio e Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Bianco Paolo (funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede di servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia in qualità  di Sostituto Direttore Antincendi Capo Esperto) in data 22 maggio 2013 si trovava fermo all’interno di un’autovettura con l’ing. Armando Zammarano (al quale è legato da vincoli di amicizia, anche in considerazione del rapporto di parentela esistente tra le rispettive mogli), allorquando l’autovettura veniva attinta da colpi di arma da fuoco esplosi da ignoti.
La comunicazione prot. n. 1863 del 23.5.2013 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco evidenziava come l’agguato intimidatorio fosse presumibilmente – stando alle risultanze delle indagini – rivolto alla persona dell’ing. Arturo Zammarano appartenente alla nota famiglia di imprenditori edili foggiani.
A seguito di tale comunicazione la Direzione Centrale per le Risorse Umane provvedeva con il gravato decreto del 23 maggio 2013 a disporre il trasferimento del Bianco da Foggia a Campobasso per urgenti motivi di sicurezza e opportunità .
L’interessato contestava con il presente ricorso il citato decreto adottato in data 23.5.2013, oltre agli altri atti in epigrafe indicati.
Deduceva censure sinteticamente riconducibili al difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità , eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, travisamento dei fatti, erronea presupposizione, illogicità  manifesta, contraddittorietà , abnormità  procedimentale, sviamento.
Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Invero, alla stregua dell’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. III, 16 dicembre 2011, n. 6623, cui questo Collegio ritiene di aderire, «Le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità  sono sindacabili da parte del g.a. solo “ab externo”, cioè sotto il profilo della logicità  e completezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito della valutazione dell’Amministrazione.».
Conseguentemente, deve ritenersi possibile il sindacato giurisdizionale unicamente in ordine ai menzionati profili (i.e. logicità  e completezza) della motivazione del gravato provvedimento di trasferimento.
Come correttamente sottolineato dal Bianco nei motivi di ricorso, l’impugnato provvedimento risulta viziato da eccesso di potere per illogicità , sindacabile – come detto – dal giudice amministrativo.
Il contestato decreto di trasferimento del ricorrente dal “contesto ambientale” (i.e. Foggia ove è avvenuto l’agguato) si fonda, infatti, su asseriti “urgenti motivi di sicurezza e opportunità  ¦ al fine di garantire l’incolumità  dello stesso e, nel contempo, di scongiurare possibili lesioni all’immagine del Corpo Nazionale VVF”.
Tuttavia, il trasferimento del Bianco da Foggia a Campobasso – diversamente da quanto evidenziato dalla Amministrazione nella motivazione del censurato trasferimento – non appare idoneo a salvaguardare l’incolumità  dell’istante, posto che comunque lo stesso continua a risiedere nel Comune di Foggia con la propria famiglia.
Nè l’immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco risulta compromessa dall’episodio criminoso occorso al Bianco ed allo Zammarano, posto che – per stessa ammissione della Amministrazione resistente (cfr. comunicazione prot. n. 1863 del 23.5.2013) – l’agguato intimidatorio era rivolto presumibilmente nei confronti del solo Zammarano (imprenditore edile foggiano), pertanto unica vittima del commesso delitto.
Inoltre, a detto agguato – stando al tenore della menzionata comunicazione – appare estraneo il Bianco.
Peraltro, la frequentazione del ricorrente con lo Zammarano appare giustificata dalla (peraltro non contestata) circostanza del rapporto di parentela intercorrente tra le rispettive mogli.
In conclusione, allo stato non risulta il compimento, da parte del Bianco, di alcun comportamento lesivo del prestigio dell’Amministrazione, dato che lo stesso risulta essersi trovato casualmente coinvolto in un agguato intimidatorio verosimilmente diretto ad altra persona.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi dell’art. 2 dlgs n. 217/2005 (disposizione peraltro non menzionata nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato, ma richiamata nelle difese della Amministrazione a pag. 7 della relazione del 12.6.2013) il personale appartenente ai vari ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria (a seconda dei casi agente o ufficiale di polizia giudiziaria utilizzabile dalla magistratura inquirente per il compimento di attività  di indagini preliminari).
Tuttavia, tale attività  di P.G. è limitata – per espresso disposto del citato art. 2 dlgs n. 217/2005 – all’esercizio dei compiti previsti per il ruolo di appartenenza (si tratta, in altri termini, dell’attribuzione di compiti di polizia giudiziaria rispetto all’accertamento di determinate fattispecie di reato e rispetto a determinati settori nei limiti del servizio cui gli appartenenti al Corpo sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni).
Pertanto, alla stregua della menzionata disposizione appare non verosimile l’impiego del Bianco in attività  di indagine relative all’episodio criminoso per cui è causa, per sua natura estraneo all’esercizio dei compiti propri del ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco cui lo stesso ricorrente appartiene.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del decreto del 23.5.2013.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Rimane comunque salvo il potere della Amministrazione resistente di valutare diverse e sopravvenute circostanze ai fini dell’eventuale riesercizio del potere amministrativo censurato in questa sede.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del 23.5.2013.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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