1. Accesso ai documenti della pubblica amministrazione – Ricorso – Presupposti di rito – Notificazione al controinteressato – Inammissibilità  del ricorso – Non sussiste


2. Accesso ai documenti della pubblica amministrazione – Interesse – Motivazione dell’istanza – Connessione con la pretesa vantata dal ricorrente – Fattispecie

1. Non può dichiararsi l’inammissibilità  del ricorso per l’accesso agli atti per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa Amministrazione onerata abbia, a sua volta, omesso di attivare il subprocedimento partecipativo nei confronti del controinteressato medesimo.


2. E’ adeguatamente motivata e giustificata l’istanza di accesso agli atti la cui motivazione impinge direttamente nel diritto alla tutela giurisdizionale delle pretese vantate dal ricorrente (nel caso di specie, la ricorrente, in qualità  di subappaltatrice, ha formulato istanza di accesso agli atti relativi ai pagamenti effettuati dalla stazione appaltante in favore dell’appaltatrice, al fine di tutelare il proprio diritto al pagamento di quanto dovuto per i lavori eseguiti come subappaltatrice).

N. 00074/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2013, proposto da: 
De Grecis Co.E.Ma. Verde S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, c.so Vitt.Emanuele, 172; 

contro
Ferrotramviaria Spa – Ferrovie del Nord Barese, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Gentile, con domicilio eletto presso Angelo Donato in Bari, via P.Amedeo N.25; 

per l’annullamento
del silenzio diniego di accesso formatosi sull’istanza in data 19.4.2013 della ricorrente, nonchè della successiva nota prot. n. 1473/2013 di formale reiezione della istanza di accesso.
nonchè per la condanna dell’Amministrazione all’esibizione della documentazione richiesta.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ferrotramviaria Spa – Ferrovie del Nord Barese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Caterine Bavaro e Angelo Donato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente ha svolto lavori per conto della Ferrotranviaria s.p.a., in qualità  di subappaltatrice della Dec s.p.a., aggiudicataria dell’appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di collegamento ferroviario Aeroporto Bari Palese con la Città  di Bari, mediante deviazione del collegamento ferroviario Bari Barletta.
In ragione dei crediti insoddisfatti vantati dalla ricorrente nei confronti dell’appaltatrice – aggiudicataria, la ricorrente ha richiesto l’accesso agli atti relativi all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi, giusta istanza del 10.1.2013, al fine di accertare se la stazione appaltante avesse o meno sospeso i pagamenti in favore dell’appaltatrice.
A seguito del primo accesso, esercitato in data 27.3.2013, essendo emersa la necessità  di ulteriore acquisizione documentale, la ricorrente ha proposto ulteriore istanza in data 19.4.2013, indicando esattamente i contenuti della richiesta di accesso medesima.
A fronte del silenzio serbato dalla Ferrotranviaria s.p.a., la ricorrente – con istanza del 31.5.2013 – ha sollecitato l’esibizione degli atti richiesti.
Dopo il formarsi del silenzio diniego sull’istanza di accesso del 19.4.2013, è intervenuto tuttavia formale provvedimento di rigetto n. 1473 del 19.6.2013, rappresentandosi un ritenuto difetto di interesse della ricorrente con riferimento ad atti concernenti esclusivamente i rapporti tra appaltatrice e committente.
La ricorrente lamenta:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 commi 2, 3 dell’art. 24, co. 7, dell’art. 25, co. 3 della l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 9 co. 1 del d.p.r. 184/2006. Eccesso di potere per erroneità  dell’istruttoria e travisamento, ingiustizia ed illogicità  manifesta. Motivazione completamente illogica, erronea e inadeguata, violazione del principio di buon andamento dell’attività  amministrativa ex art. 97 Cost..
Si è costituita in giudizio la Ferrotranviaria s.p.a., eccependo preliminarmente l’inammissibilità  dell’azione e chiedendo, in subordine, pervenirsi comunque alla reiezione della stessa in quanto infondata anche nel merito.
Alla camera di consiglio del 21 novembre 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità  dell’azione proposta sollevata dalla difesa della Ferrotranviaria s.p.a., in relazione alla dedotta circostanza che il ricorso non sarebbe stato notificato alla controinteressata Dec s.p.a.
Ritiene infatti il Collegio condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non può dichiararsi l’inammissibilità  del ricorso per l’accesso agli atti per omessa notifica al controinteressato quando la stessa Amministrazione onerata abbia a sua volta omesso di attivare il sub procedimento partecipativo nei confronti del controinteressato medesimo (C.d.S Sez. VI 8.2.2012 n. 677) e ciò a prescindere – attesa l’assorbenza del rilievo che precede – da ogni ulteriore valutazione in ordine alla configurabilità  o meno in capo alla Dec s.p.a. di una reale posizione di controinteresse.
Quanto al merito, il ricorso in esame è in parte improcedibile e in parte fondato e meritevole di accoglimento.
La domanda proposta risulta infatti improcedibile con riferimento all’impugnazione del silenzio diniego, essendo successivamente intervenuto espresso provvedimento di diniego.
Il ricorso è viceversa fondato sia con riferimento all’azione impugnatoria proposta avverso il predetto formale diniego di cui alla nota 1463/2013 sia con riferimento alla domanda di accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso nei termini richiesti e con riferimento a tutti gli atti puntualmente indicati nell’istanza del 19.4.2013.
Rileva in proposito il Collegio che l’istanza di accesso risulta adeguatamente giustificata e motivata con riferimento all’esigenza di accertare lo stato dei pagamenti eseguiti o meno in favore dell’appaltatrice, accertamento chiaramente strumentale al diritto di conseguire dall’aggiudicataria medesima il pagamento di quanto alla ricorrente dovuto per i lavori eseguiti come subappaltatrice.
La motivazione dell’istanza impinge pertanto direttamente nel diritto alla tutela giurisdizionale delle pretese vantate dalla ricorrente, diritto chiaramente prevalente rispetto ad una ipotetica pretesa tutela della privacy dell’aggiudicataria.
Non ricorre peraltro nel caso di specie alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 24 l. 241/1990, atteso che l’istanza risulta supportata da interesse meritevole di tutela e da adeguata e specifica motivazione.
Il ricorso va dunque per tale parte accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato diniego di accesso prot. 1473/2013 e declaratoria del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso alla documentazione puntualmente indicata nell’istanza del 19.4.2013 senza ulteriore indugio e, comunque, entro il termine di giorni 30 dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con rilascio di copia autentica di tutti gli atti indicati.
Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00 oltre iva e rimborso c.u. seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della resistente Ferrotranviaria s.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di diniego di accesso di cui in epigrafe e dichiara il diritto della ricorrente di ottenere l’accesso e il rilascio di copia autentica di tutta la documentazione indicata nell’istanza del 19.4.2013; ordina alla Ferrotranviaria s.p.a. di consentire alla ricorrente l’accesso e l’estrazione di copia della documentazione su indicata entro il termine di giorni 30 dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna la Ferrotranviaria s.p.a. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00 oltre iva e rimborso c.u..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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