Processo amministrativo – Principi generali – Legittimazione e interesse – Sanità  e farmacie – Tetti di spesa – Concordamento nel corso del giudizio – Conseguenze

Se nel corso del giudizio promosso avverso l’imposizione di tetti di spesa in materia sanitaria le parti concordino, in via transattiva,  un budget per il periodo  oggetto d’impugnazione, ciò comporta il sopravvenuto difetto d’interesse alla coltivazione del ricorso, posto che la portata dell’accordo non si riflette sugli atti di determinazione del budget per gli anni successivi (e l’interesse del ricorrente a contestarli non risulta  concreto e attuale).

N. 00079/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01645/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Fondazione Filippo Turati Onlus Ente Morale, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Righi, Silvio Giancaspro, con domicilio eletto presso Silvio Giancaspro in Bari, via Quintino Sella, n.40; 

contro
Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, n. 27; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Sabina Ornella Di Lecce e Maria Grimaldi, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn.31-33; 

nei confronti di
Casa di Cura Prof. Brodetti – Villa Igea, S.P.A. Gestione Daunia Medica – Casa di Cura San Michele, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, n. 120; 
S.R.L. Casa di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, Casa di Cura Leonardo De Luca S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione
della deliberazione del Direttore Generale della ASL Foggia n. 1247/2012 del 7 agosto 2012 con la quale si è attribuito alla Casa di Cura accreditata Daunia, gestita dalla ricorrente, il tetto di spesa invalicabile per l’anno 2012 di Euro 510.000;
nonchè ove lesive
della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2866 del 20 dicembre 2010 e n. 787 del 26 aprile 201 relative alla determinazione dei “tetti di spesa nei confronti delle case di cura private” e della deliberazione del Direttore Generale della ASL Foggia n. 761/2012 avente ad oggetto la determinazione del fondo unico aziendale destinato alla prestazione di ricovero erogate dalle Case di Cura Private accreditate nell’importo di Euro 20.4768,200;
nonchè
per condanna ex art. 34, I° comma, lett. c, del D.Lgs. 104/2010 della ASL di Foggia e della Regione Puglia a determinare il tetto di spesa per l’anno 2012 per la Casa di Cura Daunia secondo i contenuti preclusivi e ordinatori della emananda sentenza, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 15 del D.L. 95/2012, circa la “regressione” tariffaria ammissibile per l’anno 2012.
Motivi Aggiunti depositati in data 21 Gennaio 2013:
previa sospensione
della deliberazione del D.G. n. 1502/2012 del 15.10.2012 (conosciuta all’esito dell’esame della produzione documentale della ASL FG in data 10.12.2012), con cui l’Azienda sanitaria ha provveduto ad applicare sui tetti di spesa già  individuati la riduzione lineare dello 0,5% in applicazione dell’art. 15, co. 14, della legge 135/2012.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia e di Regione Puglia e di Casa di Cura Prof. Brodetti – Villa Igea e di S.P.A. Gestione Daunia Medica – Casa di Cura San Michele;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Silvio Giancaspro, avv. Ornella Sabina Di Lecce, avv. Maria Grimaldi e avv. Luigi Paccione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La fondazione Filippo Turati impugna la delibera dell’Asl di Foggia, in epigrafe compiutamente indicata, con cui è stato determinato, per l’anno 2012, il tetto di spesa rappresentante l’ammontare massimo di prestazioni sanitarie acquistate da parte dell’Asl resistente dalla struttura accreditata gestita dall’odierna ricorrente.
Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna, altresì, la successiva delibera del Direttore Generale dell’Asl Fg. n. 1502/2012 del 15.10.2012, con cui l’Azienda sanitaria ha provveduto ad applicare sui tetti di spesa già  individuati la riduzione lineare dello 0,5% in applicazione dell’art. 15, co. 14, della legge 135/2012.
Lamenta, con i quattro motivi di ricorso principale, in estrema e doverosa sintesi, che le prestazioni acquistate ammontano ad un complessivo (riportato anche nel contratto – di data imprecisata perchè non indicata nella copia prodotta in giudizio – per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della Ospedalità  Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale riferito all’anno 2012) inferiore, rispetto agli anni 2010 e 2011, di circa il 46%.
Tale abnorme riduzione del budget, di gran lunga superiore rispetto a quella determinata per altri operatori, vizierebbe le scelte dell’amministrazione, in quanto risulterebbero violate da un lato le garanzie procedimentali partecipative (la ricorrente non avrebbe interloquito punto sulle scelte operate, benchè così fortemente incidenti sull’attività  sanitaria esercitata); dall’altro – e più in generale – il principio di ragionevolezza.
Gli atti impugnati, peraltro, non sarebbero sorretti neppure da adeguata istruttoria e motivazione.
All’udienza del 28.11.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di dover preliminarmente scrutinare l’eccezione di sopravvenuta improcedibilità  sollevata dalle difese dell’Asl e delle controinteressate.
Esse hanno rilevato che, in data 13.1.2013 (cioè successivamente alla proposizione del ricorso principale e per motivi aggiunti), la Asl resistente e la ricorrente hanno sottoscritto un “addendum” con il quale l’Azienda ha riconosciuto alla struttura accreditata odierna ricorrente ulteriori Euro 402.015,19 che, aggiunti ai 507.315,79 già  contrattualizzati, determinano un ammontare pari esattamente al budget reclamato per il 2012 e conforme a quanto riconosciuto nel 2011 con le riduzioni previste ex lege (vedasi sul punto le indicazioni contenute nell’addendum).
Tale nuovo atto di determinazione del tetto di spesa, benchè concordato a fini evidentemente transattivi, determina l’integrale superamento dell’assetto complessivo di interessi indicato nella delibera impugnata, con la conseguenza che il precedente assetto (oggetto di impugnativa) risulta non più attuale e, pertanto, il relativo ricorso, con il quale viene impugnato, improcedibile per carenza di interesse.
Nè vale rilevare, come ha fatto la ricorrente per superare l’eccezione appena esposta, che l’interesse permane, in quanto le statuizioni del Tar, in ordine alle censure proposte, avrebbero una portata conformativa che si rifletterebbe sugli atti di determinazione del budget per gli anni successivi.
Tanto, infatti, non supera la considerazione che l’interesse prospettato è meramente eventuale (e , per ciò, non attuale e concreto), poichè dei futuri atti di determinazione dei budgets, allo stato, non è predicabile la lesività , non essendo stati adottati, per quanto consta al Collegio.
Non pertinente è, pure, l’ulteriore considerazione della ricorrente secondo cui l’addendum sarebbe stato sottoscritto con riserva degli effetti del ricorso.
Così non è.
Le copie dell’addendum prodotte in giudizio non recano tale clausola di riserva.
L’atto che, al contrario, la contiene è l’originario contratto di acquisto delle prestazioni per l’anno 2012, ma esso è , evidentemente, superato dalla sottoscrizione del già  citato addendum.
Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno, per ciò dichiarati improcedibili.
Le spese possono essere integralmente compensate, stante la particolarità  della vicenda esaminata .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese integralmente compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 28 novembre 2013 e 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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