1. Processo amministrativo – Principi generali – Motivi di ricorso – Ordine di esame – Graduazione del ricorrente – Non è vincolante per il G.A.


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ristrutturazione edilizia – Quando è subordinata a permesso di costruire


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia  privata –  Demolizione – Ordinanza – Provvedimento vincolato

1. Il giudice amministrativo nell’esame dei motivi di ricorso non è vincolato dall’ordine di esposizione proposto dal ricorrente, ben potendo derogarvi, specie qualora la delibazione di una specifica censura sia in grado di produrre effetti sull’intero gravame.


2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità  immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici sono subordinati a permesso di costruire.


3. Allorquando venga accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità  dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, l’ordine di demolizione a carico del proprietario e/o del responsabile dell’abuso costituisce un provvedimento vincolato per la p.A..

N. 00080/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2009, proposto da: 
Efim di Morgese Pietro & Figli S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio di Salvatore, Francesco Carucci e Marco Vitone, con domicilio eletto presso il terzo, in Bari, via Calefati n. 177; 

contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Gagliardi La Gala presso il quale elegge domicilio, in Bari, via Abate Gimma n. 94; 

per l’annullamento
a) del provvedimento prot. n. 20389 del 14 novembre 2008, notificato in pari data, con il quale il Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Acquaviva delle Fonti ha rigettato la “DIA in sanatoria presentata¦. dalla ditta EFIM” ed ha contestualmente ordinato alla Società  ricorrente “la demolizione, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica delle opere eseguite in difformità  dalla DIA N. 215 del 04.10.2007 ed il ripristino del preesistente stato dei luoghi”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquaviva delle Fonti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente, proprietaria di un immobile sito nel centro abitato di Acquaviva delle Fonti, in data 4 ottobre 2007 presentava all’Amministrazione comunale una DIA (prot. n. 215/2007) per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento del tetto, sostituzione del solaio di calpestio della soffitta, intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione e impiantistica, compresi due ascensori).
In sede di ispezione effettuata l’8 ottobre 2008, a seguito della ricezione di un esposto presentato da un vicino, l’Amministrazione rilevava, all’interno dello stabile in questione, la realizzazione di “tramezzature interne in diversi ambienti non previste dalla DIA n. 215 del 04.10.2007” e, con provvedimento dirigenziale n. 18056 del 16 ottobre 2008, ordinava la immediata sospensione dei lavori.
In data 18 ottobre 2008, la ricorrente presentava una ulteriore DIA ex art. 37 del DPR n. 380/2001 (n. 267/2008) per sanare le opere abusivamente realizzate.
In data 23 ottobre 2008, a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato dai Vigili Urbani, sulla base del raffronto fra la documentazione fotografica allegata all’esposto a suo tempo pervenuto e gli elaborati grafici allegati alla DIA, veniva nuovamente rilevata la difformità  delle opere realizzate da quanto dichiarato in sede di DIA n. 215/2007.
Le rilevate difformità , che l’Amministrazione riteneva configurassero un intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 10, comma1, lett. c) del DPR n. 380/2001, determinavano l’adozione del provvedimento in questa sede impugnato, con il quale veniva contestualmente rigettata la DIA in sanatoria n. 267/2008 e ordinata la demolizione delle opere abusivamente eseguite.
La ricorrente impugnava il provvedimento da ultimo intervenuto censurando tanto il rigetto della DIA in sanatoria (6°motivo di ricorso) quanto l’ordine di demolizione (primi 5 motivi di ricorso).
L’Amministrazione si costitutiva in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo al reiezione del ricorso.
All’esito della pubblica udienza del 12 dicembre 2013, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il collegio, derogando l’ordine di esposizione delle censure formulate in ricorso, procede con priorità  allo scrutino del 6° motivo che, qualora infondato, determinerebbe la piena legittimità  del consequenziale ordine di demolizione che verrebbe a configurasi quale espressione di attività  vincolata elidendo ogni interesse all’esame dei primi 5 motivi.
Con detto capo d’impugnazione viene affermato che l’Amministrazione avrebbe proceduto in violazione della disciplina normativa vigente (artt. 22, 23, 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001), omettendo i necessari approfondimenti istruttori e senza motivare adeguatamente la misura adottata.
A tal proposito, la ricorrente sostiene che il preventivo rilascio del permesso di costruire si renderebbe necessario unicamente in ipotesi di creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente mentre, relativamente ad opere di mera ristrutturazione edilizia, come ritiene possano qualificarsi gli interventi realizzati, si imporrebbe unicamente la presentazione di una DIA.
La DIA rigettata dall’Amministrazione (n. 267/2008), si afferma ulteriormente, avrebbe riguardato “esclusivamente” la realizzazione di tramezzature interne al piano secondo e, pertanto, l’intervento poteva essere sanato con applicazione della sola sanzione pecuniaria pari ad € 516,00 prevista dall’art. 34, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001.
Ne deriva, secondo la ricorrente, che il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto tanto con l’art. 36, del medesimo D.P.R. laddove prevede che, in caso di realizzazione di opere abusive, “¦il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”, quanto con il successivo art. 37 a norma del quale “¦ ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro , stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio”.
Il descritto profilo di illegittimità  paleserebbe ulteriormente la carenza dell’attività  istruttoria svolta dall’Amministrazione che non avrebbe rilevato come le opere contestate non comportino alcuna creazione di diverso organismo edilizio.
Illegittimo sarebbe, infine, il supporto motivazionale della misura adottata che si limiterebbe all’affermazione di una generica non conformità  delle opere realizzate alla vigente disciplina urbanistica senza alcuna ulteriore specificazione delle ragioni di fatto e di diritto che determinavano gli esiti provvedimentali in questa sede impugnati.
Il motivo è infondato.
L’Amministrazione, come già  evidenziato, a seguito di ben due ispezioni (8 e 23 ottobre 2008) rilevava la realizzazione di lavori non contemplati dai titoli edilizi, consistenti nella realizzazione di aperture interessanti le facciate prospicienti l’atrio interno, i prospetti sud (con realizzazione di 2 incassi) e le falde del tetto, nonchè, l’erezione di tramezzature interne con predisposizione degli impianti idrico e fognante.
Veniva rilevata, altresì, l’inversione della gronda a colmo sul lato sud-est con sovralzo di mt. 1,80, e, sul lato sud-ovest, l’inversione del colmo a gronda mediante abbassamento di corrispondente altezza, con innalzamento dell’intera copertura dell’edificio di circa 30 cm.
L’insieme delle modifiche apportate all’originario progetto permetteva, altresì di evidenziare la realizzazione di un’unità  abitativa nel sottotetto (nel che risiede il punto nodale della non assoggettabilità  a DIA):
Nell’occasione, come anticipato, mediante confronto della documentazione fotografica allegata alle DIA n. 215 e 267 del 2007 con quella in possesso dell’Amministrazione (allegata all’esposto) emergeva l’infedele rappresentazione, ad opera della ricorrente, dello stato dei luoghi esistente (nella specie, rappresentazione di un’unica falda con colmo sul confine sud-est, mentre i rilievi fotografici evidenziano l’originaria esistenza di 2 falde inclinate con colmo centrale).
Le rilevate difformità  (peraltro, oggetto di comunicazione al competente Ordine professionale a carico del redattore degli elaborati progettuali) non consentono di ricondurre l’abuso in questione ad una “ristrutturazione edilizia” assoggettabile a DIA, essendo evidente che le descritte opere, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, integrano un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio nei sensi di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) del D.PR. n. 380/2001 (interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità  immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici”).
La circostanza esclude ogni profilo di contrasto con la disciplina vigente nei sensi esposti in ricorso.
La puntuale esposizione nel provvedimento impugnato dei richiamati presupposti di fatto e delle evidenziate ragioni di diritto sulle quali si fonda la misura in questa sede censurata privano di pregio, altresì, i dedotti vizi di motivazione e di istruttoria.
L’accertata legittimità  del diniego della DIA in sanatoria determina la piena legittimità  del contestuale ordine di demolizione cui l’Amministratore era vincolata ai sensi dell’art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 che “accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità  dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32” impone alla dirigenza comunale di ingiungere “al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
La specificità  delle questioni oggetto del giudizio consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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