Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Sospensione del procedimento disposta dal Commissario ad acta – Necessità – Casistica
Nel giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione su un’istanza presentata da un privato nell’ambito di un procedimento avviato per il programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa, sussiste l’obbligo del commissario ad acta di emettere un provvedimento espresso di sospensione del procedimento, nel caso in cui l’area del privato risulti assoggettata ad una procedura esecutiva immobiliare; ciò al fine di verificare la titolarità dei suoli interessati, oggetto della richiesta formulata dalla ricorrente.
N. 00084/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2013, proposto da:
In.Tur. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Florio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Roberto Da Bari, n. 36;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Dragonetti e Michele Barbato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi d’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;
per l’accertamento
“dell’obbligo del Comune di Foggia di concludere il procedimento avviato per il programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa approvato con deliberazione del C.C. del 02.10.2008.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza n. 1020 del 21 giugno 2013;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Alberto Florio e Michele Barbato;
CONSIDERATO che la società In.Tur., con ricorso ritualmente notificato in data 29 marzo 2013 e depositato il 12 aprile 2013, ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Foggia e l’accertamento dell’obbligo del Comune stesso di concludere il procedimento avviato per il programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa approvato con deliberazione del C.C. del 2 ottobre 2008;
CONSIDERATO che questa Sezione, con la sentenza n. 1020 del 21 giugno 2013, dopo aver premesso che, trattandosi di ricorso avverso il silenzio, non poteva darsi rilievo ai profili di violazione del giudicato, peraltro solo asseritamente rappresentati, ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha “accolto nel senso e nel limite di dichiarare l’obbligo del Comune di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla istanza presentata in data 12 dicembre 2012 dalla società In.Tur., anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio in data 3 giugno 2013, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.”; che ha altresì nominato Commissario ad acta il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Foggia affinchè, nella ipotesi di persistente inerzia del Comune di Foggia protrattasi oltre il termine previsto, provvedesse, su richiesta del ricorrente, in via sostitutiva;
CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Foggia, in qualità di Commissario ad actanominato con la citata sentenza n. 1020 del 21 giugno 2013, con nota prot. n. 94040 del 31 ottobre 2013, depositata presso la Segreteria di questo Tribunale in data 7 novembre 2013, ha rappresentato, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza in merito all’inoltro della presente comunicazione ai preposti organi e soggetti:
– che, in sede di approfondimento della documentazione effettuata nella fase preistruttoria, finalizzata a dare corso all’incarico affidatogli, era emerso che, per l’area interessata al procedimento, identificata in catasto al Foglio 130, particella 24, in uno ad altre particelle, “risulta gravame derivante da procedura esecutiva numero di repertorio 610 del 27/02/2012 presso il Tribunale di Foggia, trascritto all’Agenzia dell’Entrate – Ufficio Provinciale di Foggia – Territorio al n° 5137 R.G. /4002 R.P. del 06/03/2012.”;
– che, pertanto, si rendeva necessario sospendere ad ogni effetto la definizione del procedimento richiesto e rinviare le determinazioni da adottare all’esito della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Foggia, ai fini della verifica della titolarità dei suoli interessati, oggetto della richiesta formulata dalla In.Tur. s.r.l.;
RITENUTO che, pertanto, nella fattispecie oggetto di gravame trovi applicazione l’art. 117, comma 4, c.p.a., che prevede: “Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.” (cfr. ex multis TAR Puglia, Bari, Sezione III, n. 1207 del 26 luglio 2013, TAR Napoli, Sezione I, n. 469 del 30 gennaio 2012);
RILEVATO che la In.Tur. s.r.l. non ha depositato memorie per la camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013;
RITENUTO, alla luce di quanto deciso con la sentenza n. 1020 del 21 giugno 2013, di dichiarare l’obbligo del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Foggia, in qualità di Commissario ad acta nominato con la medesima sentenza, di rappresentare quanto contenuto nella nota prot. n. 94040 del 31 ottobre 2013, depositata presso la Segreteria di questo Tribunale in data 7 novembre 2013, in un provvedimento espresso, entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni 30 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (ove antecedente), anche al fine di consentire alla società ricorrente di valutare eventuali successive azioni in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’obbligo del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Foggia, in qualità di Commissario ad acta nominato con sentenza n. 1020 del 21 giugno 2013, di adottare il provvedimento espresso di cui in motivazione nel termine giorni 30 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (ove antecedente).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)