1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Prova – Principio dispositivo


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Tettoia – Necessità 
 
3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Sanzioni amministrative – Ordinanza di demolizione – Obbligo di comparazione interesse pubblico e privato – Non sussiste

1. In base al principio di disponibilità  delle prove nonchè a quello di “vicinanza” del mezzo istruttorio, spetta alla parte che afferma una determinata circostanza in fatto e in diritto, assolvere all’onere probatorio. In particolare, la mancata allegazione della data di costruzione di un manufatto (anche se approssimativa), non consente di ritenere fondato il diritto vantato.
 
2. Non possono essere qualificate come pertinenze le tettoie, in quanto, stante la loro aderenza al corpo principale, non hanno natura pertinenziale; l’intervento su tali manufatti costituisce una modifica della sagoma e prospetto del fabbricato e pertanto è soggetto al rilascio di un titolo edilizio abilitativo, già  richiesto dall’art. 31 della L. 1150/42 per ogni nuova costruzione sita nel centro abitato.


3. Non è richiesta per l’ordinanza di demolizione di opere abusive la ponderazione e comparazione dell’interesse pubblico con quello privato al mantenimento delle stesse, trattandosi di provvedimento sanzionatorio avente ad oggetto il ripristino della legalità  violata e non di atto adottato in autotutela.

N. 00102/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2007, proposto da: 
Nicassio Annunziata, rappresentata e difesa dall’avv. Annamaria Angiuli, con domicilio eletto presso Annamaria Angiuli in Bari, via Montenegro n. 2; 

contro
Comune di Adelfia; 

e con l’intervento di
ad opponendum (così riqualificato l’intervento ad adiuvandum):
Buono Angela, rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Carrozzo, Giovanni Clarizio, Vito Stricchiola, con domicilio eletto presso Salvatore Carrozzo in Bari, via di Vagno n.19; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
dell’ordinanza n. 4 del 22.2.2007 del comune di Adelfia, nonchè di tutti gli atti presupposti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Francesca Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente impugna l’ordinanza n. 4 del 22.2.2007 del comune intimato, con cui le è stata ingiunta la demolizione di un modesto fabbricato di natura pertinenziale rispetto all’abitazione principale (per la corretta identificazione del civico al n. 17 si rinvia alla ricostruzione operata in ricorso), nonchè di tettoie poggiate su struttura metallica ancorata al pavimento, in considerazione della natura abusiva di tali opere.
Deduce con vari motivi di ricorso in primo luogo la violazione della normativa di settore, nonchè l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando che la presunta abusività  dell’opera, desunta dall’assenza di titolo nonchè dalla data di possibile costruzione ( intorno agli anni ’70), sarebbe, in realtà , fondata su accertamenti del tutto insufficienti, per non dire insussistenti, in quanto, come si legge nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato, “ipotizzata” in ragione di un estratto di CTU, disposta in distinto processo civile intercorrente tra l’odierna ricorrente e la interveniente.
Deduce la inidoneità  della portata probatoria di tale CTU – e dunque la sua non attendibilità  -in merito alla data di costruzione e denuncia la perdita, da parte del comune, di documentazione inerente pregresso titolo abilitativo, comprovante la preesistenza di tali opere e la databilità  delle stesse in periodo di gran lunga antecedente (cioè prima del 1967), allorquando il quadro normativo di riferimento non richiedeva, per le opere pertinenziali, alcun titolo edilizio.
In secondo luogo contesta la insufficiente valutazione (e la conseguente insufficiente motivazione) in ordine all’interesse pubblico alla rimozione delle opere, attesa la loro remota esecuzione.
Conclusasi la fase cautelare con la concessione della richiesta misura sospensiva, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 17.12.2013, in occasione della quale la interveniente (denunziante gli abusi edilizi al comune intimato che, in esito a tale esposto, ha adottato l’ordinanza impugnata) ha dichiarato di non permanere il suo interesse alla decisione.
Si impone in questa sede una rimeditazione dell’orientamento assunto in fase cautelare.
Il ricorso, infatti, non è fondato.
Rileva il Collegio che, pur permanendo seri dubbi in ordine alla databilità  delle opere, il mancato assolvimento da parte della ricorrente, dell’onere probatorio in ordine alla data (quantomeno approssimativa) di costruzione, non consente di ritenere fondato il primo gruppo di censure.
Deve, infatti, affermarsi in primo luogo che, in base al principio di disponibilità  delle prove nonchè a quello di “vicinanza” del mezzo istruttorio, spetta alla parte (in questo caso la ricorrente) che allega una certa data di costruzione di un manufatto (anche se approssimativa), la dimostrazione dell’epoca di realizzazione dello stesso.
Tanto premesso, rileva il Collegio che la sig.ra Nicassio deduce che, avendo ottenuto il suo dante causa, con licenza edilizia del 5.4.1970 n. 3226, l’autorizzazione alla sostituzione delle coperture dei manufatti pertinenziali, giustifcata dalla intervenuta consunzione, questi dovevano essere ben preesistenti rispetto a tale data.
Se ne dovrebbe desumere la assoluta risalenza nel tempo, nonchè la realizzazione in un’epoca in cui la normativa di settore non prescriveva l’obbligo di licenza edilizia per i manufatti destinati a scopi pertinenziali.
Le argomentazioni non convincono.
A prescindere dalla circostanza che esse non possono riguardare le tettoie (che, stante la loro aderenza al corpo principale, non hanno natura pertinenziale, configurando una modifica della sagoma e prospetto del manufatto), già  la L. 1150/42 richiedeva, per ogni nuova costruzione sita nel centro abitato (v. art. 31), un titolo edilizio abilitativo.
Nè esistono ragioni per desumere la preesistenza anche a tale data delle opere in questione.
Neppure è fondata la doglianza con cui si allega la mancata ponderazione e comparazione dell’interesse pubblico con quello privato al mantenimento delle stesse.
La censura non si appalesa fondata perchè agli orientamenti giurisprudenziali citati dalla difesa della ricorrente, si deve obiettare che:
trattandosi di provvedimento sanzionatorio e non di atto adottato in autotutela, tale comparazione in realtà  non è prescritta;
il ripristino della legalità  violata è di per sè ragione sufficiente a giustificare l’adozione dell’ordinanza di demolizione.
Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto.
Dato l’andamento complessivo della controversia, le spese restano a carico delle parti costituite per quanto di ciascuna competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese tra la ricorrente e il comune.
Spese compensate tra la ricorrente e l’interveniente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio dei giorni 17 dicembre 2013 e 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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