Procedimento amministrativo – Provvedimento – Avviso di avvio del procedimento – Atto  negativo – Invio contestuale – Illegittimità 

àˆ illegittimo l’operato della p.A. che, da un lato, invii l’avviso di avvio del procedimento al privato interessato e, dall’altro, trasmetta contestualmente allo stesso l’atto negativo definitivo, in tal guisa rifiutandosi di considerare l’apporto partecipativo pur sollecitato.

N. 00092/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01606/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2013, proposto da: 
Salvatore Desiante, Francesco De Veredicis, Vito Dipinto, Vito Dipinto, Maria Anna Lombardi, Antonina Pavone, Donato Turi, Antonia Dipinto, rappresentati e difesi dagli avv. Loredana Papa, Antonio Guido, con domicilio eletto presso Loredana Papa in Bari, via Calefati, n.133; 

contro
Comune di Noicattaro, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma 94; 

per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Noicattaro a firma del IV Settore Urbanistica – Edilizia Privata, tutti con prot. n. 19812 del 2.9.2013 con i quali è stato richiesto il pagamento di somme destinate alla monetizzazione delle aree a standard;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Noicattaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Loredana Papa e Nicolò de Marco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che le parti ricorrenti contestano la nota con cui il Comune ha intimato il pagamento di una somma per la monetizzazione di aree a standard;
rilevato che, come dedotto dai ricorrenti, è evidente la violazione delle garanzie partecipative, in quanto, con la nota in questione (espressamente recante in oggetto “avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90”) si è, da un lato, proceduto a comunicare l’avvio del procedimento e, dall’altro – e contestualmente -, adottato il provvedimento conclusivo dello stesso, del tutto omettendo ogni sollecitato apporto partecipativo;
rilevato, inoltre, che la nota del comune, in data 21.1.2014, depositata in vista dell’odierna udienza, per la sua natura interlocutoria e per la genericità  non elide l’interesse alla decisione, come dedotto dalla difesa dei ricorrenti in sede di discussione;
ritenuto che le spese seguano la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota indicata in epigrafe.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti in solido che liquida in Euro 2000,00 omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre IVA CAP, spese generali e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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