Contratti pubblici – Scelta del contraente – Esclusione – Tutela cautelare monocratica – Aggiudicazione definitiva non imminente – Periculum – Non sussiste

In materia di appalti  pubblici non può essere concessa con il decreto presidenziale la sospensione dell’efficacia del provvedimento di esclusione della ricorrente, per assenza di periculum, qualora per la complessità  della gara e per lo stato documentato della procedura di esame delle offerte, è certo che sino alla data di trattazione collegiale della domanda cautelare la stazione appaltante non giunga all’aggiudicazione definitiva, con buona probabilità , pertanto, per la ricorrente esclusa di ottenere l’esame della propria offerta tecnica previa riammissione alla gara. 

N. 00011/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00027/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2014, proposto da: 
Operae Costruzioni S.r.l., Edilres S.r.l., 3nimpianti S.r.l., Cogecis S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Rosamaria Berloco e Pietro Falcicchio, con domicilio eletto presso Alessandra Tamburrano, in Bari, via De Rossi, 135; 

contro
Comune di Monopoli; 

nei confronti di
Ing. A. Resta & C. S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 57230/2013 del 2 dicembre 2013, con la quale è stata disposta l’esclusione delle ricorrenti dalla procedura aperta per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di “recupero immobile comunale ex cinema Radar ed annesso ex hotel Savoia” – CIG 5310139154 – indetta dal Comune di Monopoli con bando pubblicato in GURI del giorno 11.09.2013 n.107;
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice ;
di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali specificamente indicati in ricorso;
nonchè per l’annullamento
del contratto nelle more eventualmente stipulato ed eventualmente a stipularsi e per il risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (29 gennaio 2014) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la gara di cui si tratta, per il numero e la complessità  delle offerte da esaminare, difficilmente potrà  essere portata a conclusione con l’aggiudicazione definitiva, avverso la quale le ricorrenti potranno comunque esperire ogni consentito rimedio;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 gennaio 2014.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 13 gennaio 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 14/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)