Processo amministrativo – Tutela cautelare – Decreto presidenziale – Inaudita altera parte – Presupposti – Fattispecie

Ai fini della concessione delle misure cautelari monocratiche di cui all’art. 56, comma 1 c.p.a., parte ricorrente deve motivare tale richiesta, non potendo diversamente ritenersi sussistente il presupposto della “estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” (Nella specie era stata impugnata un’ordinanza di demolizione di opere eseguite in assenza di permessi di costruire e ripristino dei luoghi nel termine di 90 giorni previsto ex lege).

N. 00012/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00024/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2014, proposto da: 
Felicia Viafora, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Pizzicoli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Comune di Apricena; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di demolizione opere eseguite in assenza di permessi di costruire e ripristino dello stato dei luoghi n. 81 Prot. n. 18583 del 14/11/2013 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Apricena (FG) notificata il 18/11/2013, con la quale lo stesso ha disposto “la demolizione delle opere abusivamente eseguite come in narrativa descritte e qui date per integralmente riportate, nonchè il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, senza pregiudizio delle azioni penali;
Di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorchè non cognito, con particolare riferimento all’ordinanza n. 81 Prot. n. 18583 del 14/11/2013.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente si è limitata a richiedere in epigrafe, la misura cautelare monocratica, ma non ha affatto motivato in ordine alle ragioni a base di detta richiesta;
Considerato che l’atto impugnato è una ingiunzione di demolizione, per la quale è previsto ex lege un termine di 90 giorni per l’esecuzione;
Ritenuto che, in tale contesto, non sussiste il presupposto – richiesto dall’art. 56 c. 1 c.p.a. – della “estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” per disporre la sospensione provvisoria,
 

P.Q.M.
Respinge in via provvisoria l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5.2.2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 14 gennaio 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Sergio Conti







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 14/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)