Procedimento amministrativo – Ricorso gerarchico – Termine a provvedere – Silenzio – Impugnazione – Decadenza dall’impugnazione del provvedimento originario – Sussiste

L’art. 20 della L. 6.12.1971 n. 1034, relativa all’impugnazione della decisione sul ricorso gerarchico, (abrogata dall’art. 4 dell’allegato 4 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104) deve essere intesa, in combinato disposto con l’art. 6 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 nel senso che il ricorso al TAR può essere proposto comunque soltanto entro i sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento impugnato anche se sia pendente il ricorso gerarchico e sinchè l’Amministrazione non si sia pronunciata su quest’ultimo, restando ferma la possibilità  di impugnare lo stesso provvedimento mediante il silenzio che si sia formato al termine dei 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico stesso. Soltanto, infatti, in ipotesi di omissione di pronuncia su ricorso amministrativo è riservata al ricorrente un’ulteriore possibilità  di tutela, ai sensi dell’art. 6 richiamato.
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Vedi Cons. St., sez. IV, ordinanza 2 aprile 2014, n. 1393 – 2014; ric. n. 1801 – 2014.

N. 00018/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01532/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2013, proposto dalla Danipetrol S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Agenzia delle Dogane, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Schena Rocco & Figli S.a.s., 
Camuso Alfredo Rivendita Tabacchi n. 236; 
Pastoressa Michele Rivendita Tabacchi N. 251, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto in Bari, corso Mazzini, 134/B; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. 53117 del 25/09/2013 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale per la Puglia, Bari, avente per oggetto “Istanza per concessione di rivendita speciale in: BARI Via Giulio Petroni, 127/C – c/o Stazione Servizio Esso (Pratica n°2012 2003)”, a firma del funzionario delegato Franco Giovanni a mezzo del quale si è espresso DINIEGO all’apertura di un esercizio di rivendita speciale di tabacchi ed altro in stazione di servizio;
di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Pastoressa Michele Rivendita Tabacchi n. 251;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Fabrizio Lofoco, Ines Sisto e Salvatore Basso;
 

Considerato, quanto al rapporto con il ricorso gerarchico, che l’articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è stato abrogato dall’art. 4, comma primo, n. 10), dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e che comunque, anche nella vigenza di quest’ultimo, la giurisprudenza aveva affermato che la proposizione del ricorso gerarchico non preclude quella del ricorso giurisdizionale – che può essere ritualmente promosso fino a quando non sia stata portata a conoscenza effettiva e legale la decisione del ricorso gerarchico, fermo restando il rispetto dei termini per l’instaurazione del giudizio amministrativo – e nemmeno implica che il ricorso giurisdizionale possa essere ritualmente presentato soltanto dopo il compimento del silenzio qualificato sul ricorso amministrativo, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, il quale non contiene una comminatoria di inammissibilità , ma si limita a disciplinare l’ipotesi di omissione di pronuncia sul ricorso amministrativo e l’ulteriore possibilità  di tutela per il ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 1980 n. 316);
considerato che la ricorrente contesta la nota del 25 settembre 2013 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con cui è stata rigettata la sua istanza per la concessione di rivendita speciale di tabacchi nella stazione di servizio Esso in via Giulio Petroni;
considerato che l’Amministrazione sembra dunque essersi limitata ad applicare il D.M. 21 febbraio 2013 n. 38 (attuativo della decreto legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011 e specificamente contestato), che costituiva la disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto;
considerato peraltro che, come ribadito dalla parte in camera di consiglio, con il ricorso non viene impugnato il D.M. 21 febbraio 2013 n. 38, nè invero la concessione per l’apertura della rivendita ordinaria n. 251, intestata al controinteressato, signor Michele Pastoressa;
considerato pertanto che non si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)