Tutela dei beni culturali e paesaggio – Progetto di intervento su immobile in Parco Nazionale – Pronunzia di improcedibilità  della valutazione d’incidenza – Illegittimità  – Ragioni

 
Dev’essere sospeso il provvedimento che sancisca l’improcedibilità  di un’istanza di valutazione d’incidenza  per un intervento di risanamento conservativo, con parziale demolizione e ricostruzione in sanatoria, di un immobile all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ove sia motivato sul punto dell’insussistenza del potere di rilasciare la valutazione di incidenza  “a posteriori”, essendo viceversa necessario, ai sensi di legge, che per tali interventi sia comunque valutata preliminarmente l’assoggettabilità  o non dell’intervento alla valutazione d’incidenza.
 

N. 00007/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01382/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Davide De Troia, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via F. Crispi, n. 6;

contro
Regione Puglia, Comune di Corato, Provincia di Bari; 
Parco Nazionale Alta Murgia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
a) ove occorrer possa, della nota AOO_089 04/07/20 13 ” 0006555 a firma del Dirigente dell’Ufficio VAS ” Servizio Ecologia della Regione Puglia, con la quale si comunica, richiamando l’art. l0 bis, legge 241/90, la improcedibilità  della istanza incardinata dinanzi alla Provincia di Bari al prot. Gen. n.39211 del 26.02.2013, volta a verificare la sussistenza delle condizioni per la attivazione della procedura di valutazione di incidenza (V.inc.a.) relativamente ad un progetto di risanamento conservativo della parte anteriore e di demolizione, nonchè nuova costruzione in sanatoria, della parte posteriore della casina rurale sita in Corato, loc. Boschigni, in area Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
b) del parere negativo prot. 2013/1968 del 8.05.2013 (indirizzato alla Provincia di Bari) reso dal Direttore del Parco nazionale dell’Alta Murgia in ordine al progetto sub a);
c) di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti e conseguenziali ai predetti sub a) e sub b);
d)nonchè per la declaratoria di illegittimità  del silenzio (art.31 e 117 c.p.a.) serbato dalla Regione Puglia in ordine alle osservazioni puntuali formulate dal ricorrente ai sensi dell’art.l0 bis della legge 241/90, su invito della stessa Regione Puglia con nota AOO_089 04/07/2013 ” 0006555 a firma del Dirigente dell’Ufficio VAS-Servizio Ecologia, ed allo stesso Servizio regionale trasmesse in data 19 luglio 2003 (giusta raccomandata con AR. 14620289670-5 ricevuta il 22 luglio 2013).
 

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 dicembre 2013:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) della nota A00 089 07/11/2013 – 10367 a firma del Dirigente dell’Ufficio VAS ” Servizio Ecologia della Regione Puglia, con la quale si conferma, all’esito della comunicazione di avvio del procedimento e dell’esame delle osservazioni prodotte ai sensi dell’art 10 bis, legge 241/90, la improcedibilità  della istanza incardinata dinanzi alla Provincia di Bari al prot. Gen. n.39211 del 26.02.2013, volta a verificare la sussistenza delle condizioni per la attivazione della procedura di valutazione di incidenza (V.inc.a.) relativamente ad un progetto di risanamento conservativo della parte anteriore e di demolizione, nonchè nuova costruzione in sanatoria, della parte posteriore della casina rurale sita in Corato, loc. Boschigni, in area Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
b) di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti e conseguenziali al predetto sub a), ivi inclusa, ove occorra, la nota prot. 7963 del 8.8.2013 del Servizio Ecologia della Regione Puglia, avente ad oggetto chiarimenti alle Province in ordine agli interventi esclusi dalle procedure di V.inc.a. e coordinati con procedure di V.i.a..
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Parco Nazionale Alta Murgia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Giuseppe Macchione;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che occorre verificare preliminarmente l’assoggettabilità  dell’intervento alla valutazione di incidenza ambientale richiesta da parte ricorrente;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione proposta con il ricorso per motivi aggiunti.
Fissa per la discussione del ricorso nel merito la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2015.
Condanna la Regione Puglia ed il Parco Nazionale Alta Murgia, in solido, al pagamento di complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore di parte ricorrente, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)