Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza TAR – Non sospesa in Consiglio di Stato – Ammissibilità
Secondo la previsione dell’art. 112 comma secondo lett. b) del c.p.a. è ammissibile il ricorso per l’ottemperanza della sentenza del giudice amministrativo non passata in giudicato, in quanto provvedimento esecutivo non sospeso in Consiglio di Stato.
N. 00058/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto D’Addabbo ed Enzo Augusto, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, alla via Abate Gimma n.147;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97;
per l’ottemperanza
alla sentenza della seconda Sezione di questo T.A.R. n.1438/2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. Sabino Annoscia, per delega degli avv.ti Enzo Augusto e Roberto D’Addabbo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il sig. -OMISSIS- chiede l’adempimento della sentenza della seconda Sezione di questo Tribunale, n. 1438/2012, che gli ha riconosciuto il diritto ad essere reinserito in servizio nel ruolo della Polizia Penitenziaria con l’assegnazione di mansioni rientranti in tale ruolo, adeguate alle proprie attitudini e competenze nonchè a vedersi riconosciuta la decorrenza giuridica ed economica maturata con riferimento al pregresso periodo lavorativo quale assistente di polizia penitenziaria; con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere al suddetto inquadramento e a versare le differenze retributive ivi quantificate.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto prodotto in data 11.5.2013; con successiva memoria, ha eccepito la pendenza dell’appello innanzi al Consiglio di Stato e, comunque, l’impossibilità di eseguire la sentenza per l’inesistenza di ruoli tecnici nell’ambito della Polizia penitenziaria, compatibili con le mansioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto idoneo.
Con ordinanza istruttoria n.1241/2013 è stata, quindi, disposta l’acquisizione di copia della pianta organica del personale appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, nella versione successiva all’entrata in vigore dell’art.18 del d.lgs. 9.9.2010 n. 162, istitutivo dei ruoli tecnici in discussione.
La causa è stata trattenuta in decisione alla Camera di consiglio del 23.10.2013.
2.- Il ricorso merita accoglimento.
La pendenza dell’appello, in assenza di un provvedimento di sospensione della sentenza appellata, non è di ostacolo all’esecuzione delle relative statuizioni, giusta la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. b) del Codice del processo amministrativo.
Quanto al merito della vicenda, è emerso dalla documentazione prodotta in sede istruttoria che i ruoli tecnici della polizia penitenziaria sono stati effettivamente istituiti; ben potrà , dunque, il ricorrente essere adibito a mansioni diverse da quelle per le quali è stato ritenuto inidoneo.
Deve, pertanto, dichiararsi l’obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione alla sentenza pronunziata da questo Tribunale, in epigrafe meglio specificata, all’uopo provvedendo, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronunzia, all’individuazione del profilo professionale più confacente al ricorrente, tenuto conto della patologia da cui è affetto, e al conseguente suo re-inquadramento con la decorrenza giuridica ed economica maturata in riferimento al pregresso periodo lavorativo quale assistente di polizia penitenziaria; nonchè alla liquidazione della somma nella stessa sentenza n.1438 quantificata a titolo di differenze retributive, oltre ulteriori interessi dal novembre 2006 fino al soddisfo, a decorrere dalle singole scadenze.
Per il caso di ulteriore inadempimento, a partire dal 61° (sessantunesimo) giorno, l’Amministrazione intimata sarà tenuta al versamento in favore del ricorrente di €30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo, ai sensi e per gli effetti dell’art.114 c.p.a., comma 4, lett. e); salva la nomina di Commissarioad acta, su apposita istanza dell’interessato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto, dispone che:
1) il Ministero della Giustizia provveda, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, all’individuazione del profilo professionale più confacente al ricorrente, tenuto conto della patologia da cui egli è affetto, e al suo conseguente re-inquadramento con la decorrenza giuridica ed economica maturata in riferimento al pregresso periodo lavorativo quale assistente di polizia penitenziaria; nonchè alla liquidazione delle differenze retributive conteggiate e liquidate nella sentenza di cui si è chiesta l’esecuzione;
2) in caso di ulteriore inadempimento, salva la possibilità di nomina di Commissario ad acta su apposita istanza dell’interessato, lo stesso Ministero provveda a versare in favore del ricorrente €30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo, ai sensi e per gli effetti dell’art.114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Condanna altresì il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese relative alla presente fase di giudizio in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)