Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio –  Acquisizione di aree da parte del Comune – Assenza di titolo – Istanza del privato per l’acquisizione ex art.42-bis D.P.R. n. 327/2001- Silenzio – Fondatezza

àˆ fondato il ricorso ex silentio proposto dalle proprietarie di un suolo illegittimamente occupato dal Comune in tempi passati e irreversibilmente trasformato in assenza di un valido titolo espropriativo, le quali abbiano presentato istanza di acquisizione di dette aree al patrimonio comunale ex art. 42 bis del D.P.R. 8.6.2001, n. 327 rimasta priva di riscontro nel termine previsto dall’art. 2 della L. 7.8.1990, n. 241, ricorrendo, infatti entrambi i presupposti dell’azione previsti dall’art. 31 del c.p.a..

N. 00057/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2013, proposto da Iannaccone Anna Clara, Iannaccone Enrica, Ciucci Maria Della Libera e Iannaccone Marily, rappresentati e difesi dagli avv.ti Chiara Caggiano e Silvia Lioce, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Comune di Casalvecchio di Puglia;

per l’annullamento,
previa declaratoria della illegittimità ,
del silenzio serbato dal Comune di Casalvecchio di Puglia sulla istanza del 21.8.2012 volta ad ottenere l’emanazione di un provvedimento ex art. 42 bisd.p.r. n. 327/2001 di acquisizione dei suoli delle ricorrenti illegittimamente occupati e trasformati;
e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Casalvecchio di Puglia di provvedere;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 per la parte ricorrente il difensore avv. Chiara Caggiano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
1. Le odierne ricorrenti sono proprietarie di alcuni terreni siti nel territorio del Comune di Casalvecchio di Puglia.
I suoli venivano interessati negli anni ottanta da una procedura di esproprio volta alla edificazione di una casa di riposo per anziani.
Il progetto dell’opera veniva approvato con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 2.3.1985.
Con decreto n. 67 del 10.1.1987 il Sindaco disponeva l’occupazione d’urgenza dei fondi in esame, fissando in cinque anni la durata della occupazione d’urgenza.
L’occupazione si protraeva nel tempo senza che venisse mai emesso il decreto di esproprio.
Pertanto, con istanza inviata in data 21.8.2012 le ricorrenti richiedevano all’Amministrazione comunale di provvedere, emettendo il provvedimento di acquisizione dei suoli ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, con conseguente versamento dell’indennizzo, per il danno patrimoniale, in misura pari al valore attuale di mercato del bene, oltre all’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale subito, nella misura pari al 10% del valore del bene.
In alternativa, chiedevano la restituzione del bene previa riduzione in pristino stato, oltre al risarcimento dei danni subiti per l’illecita detenzione del bene.
Alla predetta istanza non seguiva alcun riscontro dell’Amministrazione comunale.
Le odierne istanti con ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. chiedevano accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune sulla istanza del 21.8.2012.
Deducevano la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990, lamentando che il Comune non si sia pronunciato entro il termine di legge con l’adozione di un provvedimento espresso.
Nel corso della camera di consiglio del 18 dicembre 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo ai soggetti istanti di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussistono la legittimazione e l’interesse delle ricorrenti alla definizione del procedimento avviato con l’istanza del 21.8.2012, in quanto le stesse sono proprietarie dei fondi interessati dal procedimento ablatorio avviato dall’Amministrazione comunale.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento aperto con la citata domanda del 21.8.2012 è sottoposto al termine generale di cui all’art. 2 legge n. 241/1990.
Sussiste, pertanto, l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento, senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza de qua.
La domanda contro il silenzio serbato dal Comune di Casalvecchio di Puglia deve, quindi, essere accolta, ordinando allo stesso Comune di pronunciarsi espressamente sulla istanza delle ricorrenti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Si riserva, nel caso di persistente inadempienza dell’Amministrazione resistente, la nomina di un commissario ad acta su presentazione di apposita domanda da parte delle ricorrenti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Casalvecchio di Puglia di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine alla istanza del 21.8.2012.
Condanna il Comune di Casalvecchio di Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti Iannaccone Anna Clara, Iannaccone Enrica, Ciucci Maria Della Libera e Iannaccone Marily, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria