1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Penalità  di mora – Finalità  sanzionatoria – Applicabilità 

2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza -Rivalutazione e interessi – Obbligazioni accessorie  – Ammissibilità 

1. Qualora non sussistano ragioni ostative, deve essere accolta l’istanza volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., la fissazione della somma di danaro dovuta dall’Amministrazione resistente, nell’ipotesi di persistente inerzia all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza; tale penalità  di mora ha funzione giuridica sanzionatoria e costituisce misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario.


2. Merita accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione inottemperante al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligazioni meramente accessorie rispetto  all’obbligazione principale.

 

 
N. 00054/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Christian Nitti, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’ottemperanza
della sentenza n. 8407 del 19.7.2012 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro;
e per la condanna ai sensi dell’art. 112, comma 3 cod. proc. amm. dell’Amministrazione al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato della sentenza, nonchè al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Francesco Christian Nitti e Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 8407 depositata in data 19 luglio 2012, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’odierna ricorrente -OMISSIS- (attore) ed il Ministero della Salute (convenuto), il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro così decideva:
“¦ – accerta il diritto dell’istante a conseguire l’indennizzo riconosciuto, in tutte le sue componenti, nella misura rivalutata ai sensi dell’art. 2, comma 1 legge n. 210/1992, con decorrenza dal 1.12.1999, nei termini di cui in motivazione;
– condanna il Ministero della Salute a pagare in favore dell’istante la somma di euro 14.974,74, oltre interessi legali maturati sui singoli ratei fino al soddisfo, nei termini di cui in motivazione;
– condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella misura complessiva di euro 2.135,00, di cui euro 940,00 per onorari, oltre iva e cap e per rimborso per spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ¦”.
La sentenza de qua è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione resa ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Cancelleria presso la Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro in data 11.11.2013.
La sentenza veniva notificata al Ministero della Salute in data 14.11.2012.
Tuttavia, alla notifica non seguiva l’adempimento nonostante il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997.
Pertanto, il ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata sentenza civile passata in giudicato.
Chiedeva, altresì, la condanna dell’Amministrazione ex art. 112, comma 3 cod. proc. amm. al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonchè al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il predetto ricorso sia fondato nei limiti di seguito esposti.
Nel caso di specie, legittimamente il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento, da parte del Ministero della Salute, al giudicato formatosi sulla sentenza, la domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. 8407/2012 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento da parte dell’Amministrazione convenuta.
Per il caso di persistente inadempienza del Ministero della Salute, si nomina sin d’ora, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure – Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.
Per quanto concerne l’istanza, formulata da parte ricorrente, volta ad ottenere la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ritiene questo Collegio che detta domanda debba essere accolta in funzione sanzionatoria del comportamento inerte assunto dall’Amministrazione (circa la natura giuridica “sanzionatoria” e di misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, propria della cd. “penalità  di mora” di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 gennaio 2012, n. 254), non essendovi ragioni ostative.
Deve determinarsi, a tal fine, la somma di € 10,00 al giorno che il Ministero convenuto dovrà  corrispondere al ricorrente in caso di mancata esecuzione della presente sentenza entro il primo termine, in precedenza assegnato, di sessanta giorni dalla notifica di questa decisione.
La sanzione pecuniaria prenderà , quindi, a decorrere dal sessantunesimo giorno.
Parimenti può essere accolta la domanda di condanna della Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 112, comma 3 cod. proc. amm. al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 8407/2012, trattandosi di obbligazioni meramente accessorie rispetto all’obbligazione principale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2013, n. 275).
Viceversa, non può essere accolta la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3 cod. proc. amm. azionata dal -OMISSIS- in relazione ai danni asseritamente patiti derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato, in mancanza di adeguato supporto probatorio il cui onere ricadeva sulla stessa parte istante.
Vanno, altresì, poste a carico del Ministero della Salute le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 8407/2012 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 14.974,74, oltre rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 8407/2012;
2) determina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., la somma di € 10,00 che il Ministero della Salute dovrà  corrispondere, nei termini di cui in motivazione, al ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza.
Nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure – Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà  entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore del ricorrente -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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