1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata  – Ordine di demolizione – Provvedimento vincolato – Conseguenze 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordine di demolizione – Ripristino stato dei luoghi –  Partecipazione al procedimento – Obbligo – Non sussiste

3. Procedimento amministrativo – Provvedimento  –  Ordinanza di demolizione opere abusive – Atto vincolato – Comparazione tra interesse pubblico e interesse privato alla demolizione – Non necessaria

1. L’onere motivazionale dell’ordinanza di demolizione di opere abusive, in ragione della natura strettamente vincolata dell’atto, è soddisfatto con la sola descrizione delle opere e indicazione della loro abusività , senza la necessità  dell’indicazione delle ragioni per cui è inflitta la sanzione.

2. Qualora le opere abusive indicate nell’ordinanza di demolizione non possano che comportare il ripristino dello stato dei luoghi, non è necessario il rispetto delle garanzie partecipative in considerazione dell’inutilità  di ogni apporto.

3. L’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva, in quanto atto vincolato, subordinato all’accertata abusività  dell’opera, non richiede la comparazione tra interesse pubblico e privato alla demolizione. 

N. 00034/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2009, proposto da: 
Vincenzo Biasi, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni F.sco D’Auria, con domicilio eletto presso Giovanni Schiavoni in Bari, via Abbrescia, n.102; 

contro
Comune di Monopoli in Persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Abate Gimma n.73; 

per l’annullamento
della “Ordinanza di demolizione opere abusive” Prot. n. 56613 Reg. Ord. N. 356 del 28.11.2008 con cui il dirigente della IV Area Organizzativa Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente ha ordinato al sig. Biasi Vincenzo la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusivamente realizzate alla C.da San Nicola n. 44 del Comune di Monopoli;
– di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali al provvedimento impugnato, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Rosalba Romanazzi, su delega dell’avv. Giovanni F. D’auria e Lorenzo Dibello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione meglio indicata in epigrafe.
All’udienza del 12.12.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va premesso che il ricorrente, già  proprietario di un fabbricato adibito ad abitazione, sito in c.da S. Nicola n. 44, località  Monopoli, ha realizzato,
in aderenza alla facciata retrospettica, un ulteriore vano in muratura con copertura spiovente;
costruzione di un vano deposito separato dal preesistente corpo di fabbrica;
ulteriore ampliamento del predetto vano deposito, mediante realizzazione di ulteriore vano.
Con il provvedimento impugnato gli è stato ingiunto di demolire le predette opere in ragione della loro abusività  determinata dall’assenza di qualsivoglia titolo edilizio.
Il provvedimento viene censurato sotto vari profili dei quali si darà  partitamente conto.
In primo luogo va sgomberato il campo dalle censure c.d. procedimentali sub I) e III) con cui si lamenta il difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento, nonchè il difetto di motivazione.
Stante, infatti, la natura strettamente vincolata dell’atto impugnato, da un lato l’onere motivazionale è soddisfatto con la descrizione delle opere e l’indicazione della loro abusività  (che non richiede ulteriore indicazione delle ragioni per cui è imposta la demolizione); dall’altro non è necessario il rispetto delle garanzie partecipative, stante l’inutilità  di ogni apporto in tal senso, in quanto le opere abusive del genere di quelle indicate nell’ordinanza di demolizione impugnata, non possono che determinare il ripristino dello stato dei luoghi.
Infondata è anche la doglianza sub II) con cui si sostiene l’indeterminatezza dell’oggetto dell’ordine di demolizione.
Infatti, delle opere in questione non solo è fornita una compiuta descrizione in fatto, tale da farne percepire agevolmente la consistenza, ma sono anche indicati i riferimenti che ne permetto la agevole individuazione sul territorio (comune, via e numero civico).
La pretesa indicazione catastale, pertanto, è del tutto superflua.
Non può trovare accoglimento neppure la doglianza sub IV) con cui si reclama la comparazione tra interesse pubblico e privato alla demolizione, con conseguente difetto di motivazione.
Va, ricordato, infatti, che il provvedimento in questione non risulta adottato in sede di autotutela, sicchè la richiesta comparazione non può essere desunta dai principi generali.
Nè, peraltro, l’atto in questione richiede tale comparazione, trattandosi anzi di atto vincolato, subordinato all’accertata abusività  dell’opera.
Parimenti non percorribile è la tesi prospettata nella censura sub V) con cui si sostiene la natura di lavori di ristrutturazione straordinaria delle opere realizzate.
Tale non è, attesa la modifica del prospetto e della sagoma dell’edificio preesistente e la realizzazione ex novo di altro corpo di fabbrica, ulteriormente ampliato.
Per le ragioni sopraesposte, il ricorso va nel suo complesso, respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione delle caratteristiche della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria