Processo amministrativo – Impugnazione annullamento revoca decreto di espropriazione – Richiesta misura cautelare monocratica – Fattispecie
Nel caso in cui l’Amministrazione disponga l’annullamento di un precedente provvedimento di revoca di un decreto di esproprio per p.u., non è meritevole di accoglimento la richiesta della misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. che il ricorrente avanzi in sede di impugnazione dell’anzidetto annullamento, lamentando il pregiudizio consistente nella obbligatorietà – a seguito della reviviscenza, a notevole distanza di tempo, del decreto – di adire nuovamente la Corte d’Appello per la proposizione dell’opposizione avverso la stima dell’indennità ; infatti, l’eventuale accoglimento della suddetta misura non potrebbe dispiegare comunque alcun effetto sul decorso del termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, in quanto esso è disciplinato direttamente dalla legge e collegato alla sussistenza dell’atto lesivo a prescindere dalla sua efficacia.
N. 00002/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00013/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2014, proposto da:
Caterina Todisco, Carmela Todisco, Pietro Todisco, rappresentati e difesi dall’avv. Chiara Caggiano, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;
contro
Comune di Trinitapoli;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n. 2 del 5.12.2013, con il quale il Responsabile del III Settore del Comune di Trinitapoli ha annullato i provvedimenti n. 192 e 193 del 1992 di revoca del decreto di esproprio n. 131/1991.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con separato atto – notificato a mezzo fax in data 7.1.2014 e depositato in Segreteria il giorno 8.1.2014 – con il quale è stata chiesta l’adozione di misure cautelari provvisorie, sostenendo che “la reviviscenza del decreto di esproprio a distanza a distanza di oltre 21 anni dalla sua revoca obbligherebbe i ricorrenti ad adire nuovamente la Corte d’appello di Bari con ricorso per opposizione a stima, il cui termine scade il giorno 11.1.2014, versando un ulteriore contributo unificato, dopo tutte le spese cui si sono già sobbarcati,¦”;
Rilevato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, dovendosi rilevare che l’eventuale accoglimento non potrebbe dispiegare comunque alcun effetto sul decorso del termine di proposizione dell’azione innanzi alla Corte d’appello, che è disciplinato direttamente dalla legge ed è collegato alla sussistenza dell’atto lesivo a prescindere dalla sua efficacia;
P.Q.M.
Respinge in via provvisoria l’istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23.1.2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 9 gennaio 2014.
Il Presidente | |
Sergio Conti |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)