Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Ordinanza di demolizione – Mancato annullamento d’ufficio del titolo edilizio – Illegittimità
Sussistono i presupposti per la sospensione dell’ordine di demolizione, se l’Amministrazione non abbia proceduto in via di autotutela all’annullamento d’ufficio del titolo edilizio ritenuto illegittimo, per poi adottare il provvedimento di demolizione.
N. 00009/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00412/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Michele Pastore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Nicolò De Marco e Michele Giangregorio, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, via Abate Gimma, n. 189;
contro
Comune di Casamassima, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Crispi, n. 10;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
1) dell’Ordinanza di ingiunzione di riduzione in pristino n. 15 del 12.2.2013 notificata il 13.02.2013, con la quale veniva intimata al ricorrente la demolizione di opere presunte abusive;
2) della nota prot. 043 dell’11.2.2013 di avvio del procedimento di annullamento in via di autotutela, nella parte in cui determina in anni 3 il termine di chiusura del procedimento;
3) della nota n. 02018/UT del 7.02.2013 con la quale è stato sospeso sine die l’esame di variante in corso d’opera del fabbricato, in applicazione della legge “antocorruzione”;
nonchè di ogni altro atto, connesso presupposto e/o conseguenziale a quello impugnato, con particolare riferimento ai verbali di sopralluogo della Polizia Edilizia comunale;
nonchè per la condanna del Comune di Casamassima a provvedere, in assegnando termine, alla conclusione dei procedimenti pendenti in merito all’istanza di variante in corso d’opera e di annullamento di titoli edilizi, con nomina sin d’ora del Commissario ad acta in ipotesi di persistente inadempimanto;
nonchè per il risarcimento del danno ingiusto arrecato dal provvedimento impugnato e la relativa condanna dell’Amministrazione;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 3 dicembre 2013:
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’Ordinanza di ingiunzione di riduzione in pristino n.102 del 8.10.2013, notificata in pari data con la quale veniva intimata al ricorrente la demolizione di opere presunte abusive;
nonchè di ogni altro atto, connesso presupposto eo consequenziale a quello impugnato, con particolare riferimento:
a)- alla dichiarata decadenza del permesso di costruire n.1225 del 8.11.2005; b)- al diniego implicito del permesso di costruire richiesto con Pratica edilizia n.7/2013, provvedimenti tutti inseriti nella predetta ordinanza
nonchè per la condanna
per il risarcimento del danno ingiusto arrecato al ricorrente dal provvedimento impugnato, e relativa la condanna dell’Amministrazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Nicolò De Marco, Michele Giangregorio e Giuseppe Russo;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso per motivi aggiunti nella sola parte in cui ingiunge la demolizione, tenuto conto in particolare che il Comune resistente avrebbe dovuto procedere prima in via di autotutela all’annullamento d’ufficio del titolo edilizio ritenuto illegittimo e poi adottare il provvedimento di demolizione;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione proposta con il ricorso per motivi aggiunti, limitatamente all’ingiunzione di demolizione.
Fissa per la discussione del ricorso nel merito la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2015.
Condanna parte resistente al pagamento di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore di parte ricorrente, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A., della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)