Pubblica sicurezza – Licenza di porto d’armi – Revoca – Impugnazione per violazione garanzie partecipative –  Sospensione cautelare del provvedimento impugnato – Insussistenza del presupposto del fumus

Non sussistono i presupposti per la sospensione dell’efficacia della revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia censurata per vizi procedimentali e in particolare per la violazione delle garanzie partecipative qualora l’esistenza della comunicazione dell’avvio del procedimento emerga dalla stessa prospettazione in ricorso e risulti comprovata dalla relazione dell’Amministrazione e dalla documentazione a essa allegata, difettando di conseguenza il requisito del fumus.

N. 00004/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01676/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2013, proposto da:

Michele Latiano, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Dimartino, con domicilio eletto presso Francesco Bovio in Bari, via Putignani n.141;

contro
Questura di Foggia, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, in via Melo, n. 97, è domiciliata ex lege; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto emesso dal Questore della Provincia di Foggia in data 11.9.2013, notificato a Latiano Michele il 28.9.2013, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. 843561-M-.
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Foggia e di Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Tommaso Dimartino e Valter Campanile;
 

Rilevato che il ricorrente denuncia vizi procedimentali ed in particolare la violazione delle garanzie partecipative;
rilevato che dalla stessa prospettazione in ricorso emerge la comunicazione dell’avvio del procedimento (comprovata, peraltro, dalla relazione dell’amministrazione e dalla documentazione ad essa allegata);
ritenuto, pertanto, che difetta palesemente il requisito del fumus;
ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1000,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)