Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico generale – Rigetto richiesta variante – Tutela cautelare – Mancata articolazione periculum – Danno solo economico – Va respinta 

Un’istanza cautelare volta alla sospensione dell’efficacia di una deliberazione concernente il rigetto di una variante al P.R.G., non può conseguire l’accoglimento qualora non sia specificatamente articolata la sussistenza del requisito del periculum; considerata, inoltre, la natura economica del pregiudizio lamentato si integra la fattispecie dell’eventuale e successivo risarcimento per equivalente.

N. 00003/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01633/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2013, proposto da:
Manuela Pupillo, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Petrone, Raffaella Tantimonaco, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
contro
Regione Puglia; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’efficacia della deliberazione n°1331 del 16.07.2013 della Giunta Regionale notificata in data 07.08.2013, con la quale la Giunta Regionale non ha autorizzato, “per le motivazioni, i rilievi e le criticità  relativi agli aspetti sia urbanistici che paesaggistici, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma ai sensi della LR. 19 dicembre 1994 n°34 integrata e modificata dalla L.R. n°8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Vieste per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, di un complesso turistico-sportivo-alberghiero di tipologia “beauty farm” in località  Piana Piccolo da parte della ditta Pupillo Emanuela.”
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Alessandro Petrone;
 
Rilevato che la ricorrente agisce per la tutela di un interesse pretensivo e, dunque, l’atto impugnato non incide su di una consolidata posizione giuridica preesistente;
rilevato che la ricorrente non articola il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla mancata realizzazione del manufatto (da adibire a beauty farm) di cui pretende – in ultima analisi -la realizzazione;
ritenuto, comunque, che il pregiudizio lamentato, per la sua natura economica sia risarcibile in ogni caso per equivalente;
ritenuto che non sussiste il requisito del periculum;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)