Edilizia e urbanistica – Ordinanza di demolizione – Inottemperanza – Ordinanza acquisizione – Istanza di misura cautelare – Mancata contestazione dell’atto presupposto – Va respinta

 
àˆ infondata l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, qualora non siano state dedotte specifiche censure volte a contestare l’illegittimità  dell’ordinanza di demolizione, quale atto presupposto all’ordinanza di acquisizione.
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Vedi Cons. St., sz. VI, ric. n. 2384 – 2014; ordinanza 6 maggio 2014, n. 805 – 2014
 

N. 00006/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01650/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2013, proposto da:

Maria Albergo, rappresentato e difeso dall’avv. Angelantonio Franco, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Principe Amedeo, n. 39;

contro
Comune di Cellamare, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Principe Amedeo, n. 165; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 10 del 17 settembre 2013 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere di proprietà  esclusiva della sig.ra Albergo Maria
nonchè
dell’ordinanza n. 10 dell’8 ottobre 2010 di ripristino dello stato dei luoghi
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellamare;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori Angelantonio Franco e Domenico Emanuele Petronella;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono, profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che parte ricorrente non ha dedotto specifiche censure volte a contestare l’illegittimità  dell’ordinanza di demolizione, quale atto presupposto dell’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere di sua proprietà , provvedimento asseritamente conosciuto solo in concomitanza della notifica dell’ordinanza di acquisizione;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)