Enti e organi della P.A. – Funzioni e compiti amministrativi – Servizio istruzione alunni disabili in istruzione secondaria – Competenza – Provincia – Sussiste

Anche nella Regione Puglia la competenza all’esercizio, in relazione all’istruzione secondaria, delle funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione degli alunni disabili, ricade in capo alla Provincia e non già  in capo al Comune, non potendosi, per ragioni di carattere logico-sistematico, rinvenire – anche nel sistema antecedente all’introduzione, a opera della L.R. 6.2.2013 n. 7, del comma 1 bis nell’ambito dell’art. 49 della L.R. 25.2.2010, n. 4, che ha chiaramente sancito la competenza provinciale anche nell’ambito della Regione Puglia – alcuna deroga rispetto alla disciplina statale (art. 139, D.Lgs. 31.3.1998, n. 112).

N. 00010/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Giovanna Capoccia, Giuditta Angelastri, con domicilio eletto presso Loredana Papa in Bari, via Calefati, n.133; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn.31-33; 
Piano Ambito di Gallipoli, Piano Ambito di Casarano; 

per l’annullamento
(ricorso principale)
– della nota dirigenziale regionale del 21.2.2011 di chiarimenti, con cui si afferma che la competenza all’integrazione scolastica di tipo specialistico negli istituti superiori nei confronti degli alunni disabili compete, ai sensi dell’art. 139 del d.lgs. 112/98 , alla Provincia.
(ricorso per motivi aggiunti)
-della DGR del 5.4.2011 n. 655, nella parte in cui individua la Provincia come ente competente in tal senso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Maria Giovanna Capoccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto la Provincia di Lecce, odierna ricorrente, di essere stata condannata, in sede cautelare civile, a fornire, ad una minore affetta da grave handicap, frequentante istituto di istruzione superiore, in quella sede ricorrente, l’assistenza all’integrazione scolastica (ossia i servizi di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli alunni con handicap e situazioni di svantaggio), con l’evidente effetto di doverne sopportare le conseguenze economiche oltre che organizzative.
Deduce di non condividere punto tale interpretazione che individua nella Provincia l’ente competente, per gli istituti di istruzione media superiore, a garantire la c.d. integrazione scolastica e impugna, a tal fine, la nota dirigenziale regionale del 21.2.2011 che, in risposta ad un quesito formulato dall’Ambito di Gallipoli, chiarisce che la competenza all’integrazione scolastica di tipo specialistico negli istituti superiori nei confronti degli alunni disabili compete, ai sensi dell’art. 139 del d.lgs. 112/98 , alla Provincia.
Con motivi aggiunti impugna, inoltre, la delibera di giunta regionale in epigrafe compiutamente indicata, nella parte in cui ripropone analoga individuazione delle competenze provinciali.
Con i plurimi motivi di ricorso la Provincia censura la nota in questione e la successiva delibera di Giunta, denunciando la violazione della normativa di settore, nonchè l’incompetenza (nella misura in cui avrebbe fornito una interpretazione autentica difforme dal dato testuale, esercitando una potestà  di cui il dirigente non è investito).
L’impianto ricorsuale può essere così sinteticamente riassunto.
La L. n. 328/200, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonchè il d.lgs. n. 112/98 (in particolare l’art. 139) disegnano una disciplina che attribuisce agli enti locali la programmazione e la realizzazione degli interventi in materia.
Le Regioni hanno competenza legislativa concorrente in materia, restando riservata allo Stato, la sola determinazione dei principi fondamentali.
Dunque, laddove la legislazione regionale individui diversi enti competenti all’esercizio del servizio di supporto organizzativo (cioè i servizi di integrazione scolastica), viene meno la competenza provinciale disegnata dall’art. 139 d.lgs cit .
Tanto avrebbe fatto l’art. 49 della L. R. n.4/2010, il quale sarebbe la disposizione da porre a fondamento dell’attribuzione ai soli Comuni ed Asl delle relative competenze.
In altri termini la normativa regionale, derogando all’art. 139 cit., avrebbe individuato nel solo ente locale comunale (unitamente alle ASL) il titolare del servizio per le scuole di ogni ordine e grado.
Tale tesi non può essere condivisa.
Per meglio individuare le coordinate ermeneutiche delle questione è opportuno riportare il testo della disposizione in questione nella versione rilevante ratione temporis (attualmente modificata dalla L.R. n. 7/2013).
Recita la disposizione rubricata “Integrazione scolastica per alunni disabili”
“1. I servizi per l’integrazione scolastica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della L.R. n. 16/1987 sono intesi come servizi di assistenza specialistica all’alunno disabile e all’intero corpo docente che ne ha la responsabilità  educativa e si configurano come prestazioni aggiuntive rispetto all’assistenza di base di competenza del personale scolastico.
2. Per la realizzazione dei servizi per l’integrazione scolastica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 16/1987, i comuni, associati in ambito territoriale ai sensi della l.r. 19/2006, e la ASL definiscono apposite intese nell’ambito della programmazione sociosanitaria del piano sociale di zona per la realizzazione dei servizi in modo integrato e concorrono alla realizzazione dei servizi e a quota parte degli oneri economici derivanti solo entro i limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla l.r. 19/2006.
3. In caso di intese tra comuni e ASL di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio del piano sociale di zona le prestazioni di natura sociale e sociosanitaria e a carico della ASL le prestazioni di natura essenzialmente sanitaria, mediante l’adozione delle più opportune scelte organizzative.
4. In ciascun ambito territoriale sociale deve essere assicurata la disponibilità  di un’equipe integrata, nella quale operino almeno i seguenti operatori, in numero adeguato rispetto agli studenti aventi diritto e ai rispettivi progetti educativi individualizzati:
a) per le prestazioni a carattere essenzialmente sanitario:
1) medici specializzati;
2) psicologi;
3) terapisti della riabilitazione e figure assimilate;
4) educatori professionali e figure assimilate;
5) operatori sociosanitari;
b) per le prestazioni a carattere essenzialmente sociale:
1) assistenti sociali o sociologi;
2) educatori e figure assimilate;
3) operatori sociosanitari e figure assimilate, nelle more del completamento del percorso di riqualificazione degli ausiliari socio-sanitari con titoli diversi già  in servizio.
5. Per il personale stabilizzato ai sensi del comma 38 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, la ASL di riferimento deve assicurare la permanenza in servizio presso le sedi deputate allo svolgimento delle attività  di integrazione scolastica e il mantenimento delle dotazioni organiche vigenti, con riferimento alle figure deputate alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.”
Secondo la Provincia ricorrente la disposizione di cui al comma 2, nell’indicare i Comuni e le Asl quali soggetti deputati alla realizzazione dei servizi in questione, determinerebbe, sul piano della competenza, una deroga a quanto stabilito nell’art. 139 d.lgs. 112/98.
Contro tale interpretazione, tuttavia militano due argomenti ermeneutici, entrambi di carattere logico sistematico.
In primo luogo deve osservarsi che la disposizione in esame non contiene alcun riferimento, nè nella rubrica, nè nel testo, alla competenza degli enti.
Nè, peraltro, si accenna ad una innovazione rispetto al quadro normativo disegnato dalle disposizioni di cui all’art. 139 cit.
Dunque, una così profonda modifica nel riparto di competenze sarebbe stata introdotta, seguendo la tesi di parte ricorrente, in modo implicito e del tutto privo di un chiaro richiamo testuale, il che sfiderebbe il canone di clare loqui (pur non sempre perseguito dal legislatore).
Infine, deve rilevarsi che altra disposizione legislativa regionale (art. 27 L.R. n.24/2000) contempla le Province quali enti deputati all’esercizio, in relazione all’istruzione secondaria, delle funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione degli alunni disabili.
Seguendo la tesi di parte ricorrente, non potrebbe che evidenziarsi uno stridente contrasto tra le norme in questione che metterebbe a serio repentaglio il principio di non contraddizione e coerenza dell’ordinamento regionale.
Conclusivamente, non può che ritenersi che l’unica interpretazione delle norme di cui all’art. 49 cit. sia quella prospettata dalla difesa regionale che ne ha evidenziato la funzione di chiarire e ripartire i compiti tra Comuni e Asl, senza innovare alcunchè nell’ambito del già  strutturato riparto di competenze tra enti locali.
Infine (ma solo ad colorandum), deve ricordarsi che ogni questione sul punto risulta ormai superata dal c. 1 bis (introdotto dalla L.R. n. 7/2013) che così dispone “I servizi di cui al comma 1 sono di competenza dei comuni e delle province, entro i limiti delle rispettive programmazioni finanziarie. Ai comuni spetta il compito di garantire il servizio per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia. Alle province spetta il compito di garantire il servizio per l’istruzione superiore”.
E’ così chiarito che nessuna modifica delle ordinarie competenze ha inteso apportare l’art. 49 cit.
I ricorsi vanno, pertanto, respinti.
Data la novità  della questione esaminata le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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