Giurisdizione – Edilizia popolare ed economica – Concessione del diritto di superficie – Corrispettivo – Quantificazione – Soggetto debitore – Giurisdizione del G.O

In materia di obbligazioni pecuniarie derivanti dalla concessione in diritto di superficie delle aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare, sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l’individuazione del soggetto debitore, nonchè la quantificazione del corrispettivo dovuto, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e non sussiste alcun potere discrezionale della p.A. in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo.

N. 00009/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01548/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2013, proposto da: 
Pompeo De Vito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Palazzo e Maria Rita Palma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pier Luigi Casarano in Bari, via Putignani, n. 226; 

contro
Comune di Serracapriola, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, n. 210; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“della nota del dirigente dell’Ufficio Espropriazioni del Comune di Serracapriola geom. P. Pallamolla prot. n. 7537 notificata il 29.08.2013 con la quale è stato ingiunto al ricorrente il pagamento di € 10.858,58 a titolo di conguaglio del costo di concessione del diritto di superficie relativamente all’immobile di sua proprietà  (riportato in catasto al foglio 28 part.lle 455 sub. 6 e12) nonchè € 1.354,71 a titolo di conguaglio delle spese di gestione;
di ogni altro atto presupposto, con particolare riferimento alle deliberazioni consiliari n. 35 del 21.12.2011 e n. 14 del 22.07.2013, ma comunque di ogni altro consequenziale e/o connesso a quello impugnato, anche se non ancora conosciuto, per il quale si formula espressa riserva di presentare motivi aggiunti.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Serracapriola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Maria Rita Palma, Nicola Palazzo e Giuseppe Mescia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 13 novembre 2013 e depositato il 28 novembre 2013, il sig. Pompeo De Vito ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 7537 del 20 agosto 2013, notificata il 29 agosto 2013, con la quale il Comune di Serracapriola ha ingiunto nei suoi confronti il pagamento di € 10.858,58, a titolo di conguaglio del costo di concessione del diritto di superficie relativamente all’immobile di sua proprietà  (riportato in catasto al foglio 28 part.lle 455 sub. 6 e12) nonchè € 1.354,71 a titolo di conguaglio delle spese di gestione; ha chiesto altresì l’annullamento delle deliberazioni consiliari n. 35 del 21 dicembre 2011 e n. 14 del 22 luglio 2013 con le quali, rispettivamente, il Consiglio comunale aveva approvato ed aggiornato il “Piano di ricognizione dei costi di acquisizione della aree espropriate e determinazione dei costi di cessione delle aree a conguaglio”.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili ed eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Serracapriola, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo comunque l’infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Alla Camera di Consiglio del 21 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione, previo avviso ai difensori dell’intendimento del Collegio di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a..
Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dal Comune di Serracapriola.
L’eccezione è fondata.
Con riguardo a fattispecie identiche alla presente, questo Tribunale ha infatti affermato che le controversie inerenti all’esistenza ed alla misura delle obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto il corrispettivo della concessione in diritto di superficie delle aree, sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario prevista dall’art. 5 della legge n. 1034 del 1971 (oggi art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a.), viepiù dopo l’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale in materia di giurisdizione esclusiva con le note sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006 (cfr. T.A.R. Bari, Sez. III, 4 dicembre 2013, n. 1613, T.A.R. Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 510, confermata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 6411, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 febbraio 2011, n. 322; id., 27 maggio 2010, n. 2071 (nei confronti del medesimo Comune odierno resistente); id., sez. III, 17 luglio 2007 n. 1818, alla cui ampia motivazione si rinvia).
In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 20 marzo 2008, n. 7448, 30 marzo 2009, n. 7573, 5 maggio 2011, n. 9842).
Pertanto, come statuito nella sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 10 agosto 2011, n. 17142, “rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come statuito dall’art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonchè l’individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della p.A.”.
Conclusivamente il Collegio, condividendo la sopra richiamata giurisprudenza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.
La riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Quanto alle spese, alla luce dell’esito della causa, si ritiene che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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