1. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Mancata comunicazione avvio procedimento – Violazione sostanziale –  Sussiste 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordine esecuzione opere manutenzione ordinaria e straordinaria – Assenza pericolo per incolumità  pubblica e di riscontro tecnico – Illegittimità 

1. La violazione dell’art. 7 della  L. 7.8.1990, n. 241, con conseguente pretermissione anche del sub procedimento di cui all’art. 10 bis, ha carattere assorbente e non costituisce una violazione di mera forma, ma comporta, al contrario, una lesione effettiva e sostanziale dell’azione amministrativa che risulta pertanto priva di adeguata motivazione. 


2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti dalla p.A., laddove peraltro già  realizzati dal ricorrente e in assenza di situazione di pericolo per l’incolumità  pubblica, appaiono ultronei e sintomatici di sviamento dell’azione amministrativa dalle finalità  istituzionali se non sono accompagnati da un adeguato contraddittorio tecnico volto a valutarne lo stato di fatto e gli effetti.

N. 00014/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01721/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2012, proposto da: 
Cataldo Lovino, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Balducci e Francesco Silvestri, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Giandonato Roselli, con domicilio eletto presso Francesco Amodio in Bari, via G.Bozzi, 9; 

nei confronti di
Pietro Testini; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza dirigenziale area politiche del territorio n. 40/234 del 19/11/2012, notificata in data 211/11/2012, a firma del Dirigente del Comune di Ruvo, ing. Vincenzo D’Ingeo, recante ordine di eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ad immobile di proprietà  del ricorrente;
– della diffida prot. n. 18873 del 28/9/2012, notificata il 4/10/2012, a firma dell’Ing. Vincenzo D’Ingeo, con la quale si chiede di effettuare una serie di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobile di proprietà  del ricorrente;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, compresa la relazione di servizio n. prot. 264/utc del 27/9/2012;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Filippo Giorgio e Giandonato Roselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe e la presupposta diffida, atti con cui il Comune di Ruvo ha diffidato e poi ordinato, ad esso ricorrente, l’esecuzione di una serie di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su un immobile di proprietà  dello stesso, in particolare con riferimento alla facciata dell’edificio.
Premette il ricorrente che tali provvedimenti sono stati adottati a seguito di esposti e sollecitazioni del sig. Pietro Testini, titolare del bar “Nesos” ubicato al piano terreno dello stesso edificio e di proprietà  del ricorrente, in uso al Testini in virtù del contratto di locazione, nonchè convenuto in due giudizi civili per ingiunzione per sfratto per morosità  proposti dal ricorrente presso il Tribunale di Trani (nrg 810/2011 e nrg 572/2012), risultando pendenti tra i due anche questioni relative alla legittimità  o meno dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Ruvo al sig. Testini per occupazione di suolo pubblico.
A seguito della prima diffida, il ricorrente ha comunque provveduto a realizzare gli interventi richiesti.
A seguito di ulteriore esposto proposto dal legale del Testini in data 13/8/2012, e relativo a presunta caduta di ulteriori calcinacci e stato di degrado in pregiudizio del decoro architettonico dell’edificio, è intervenuto ulteriore provvedimento di diffida, seguito dall’impugnato provvedimento di ingiunzione all’esecuzione dei lavori, adottato nonostante le dichiarazioni documentate dal ricorrente con le quali evidenziava di aver eseguito i lavori e di non sussistere pericolo alcuno per la pubblica incolumità , risultando peraltro soddisfatte le esigenze di decoro architettoniche.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; Falsa applicazione artt. 81 e 92 Rec.; Illogicità  e contraddittorietà  e incompetenza;
Violazione del giusto procedimento e degli artt. 3, 7 e 10 legge 241/90; Eccesso di potere sotto altro profilo;
Sviamento di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ruvo di Puglia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 20/2013 è stata accolta l’istanza cautelare del ricorrente.
All’udienza del 24/10/2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Risulta innanzitutto fondata la censura con cui si deduce violazione dell’art. 7 della legge 241/90, atteso che in violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo è stato del tutto pretermesso il prescritto rituale contraddittorio preliminare, con conseguente venir meno del necessario apporto partecipativo e istruttorio da parte del ricorrente.
Tale violazione, com’è noto, in una con la pretermissione anche del sub procedimento di cui all’art. 10/bis legge 241/90, non costituisce una violazione di mera forma, presentando, viceversa, una ricaduta in termini sostanziali sulla azione amministrativa, risultando conseguentemente priva di adeguata motivazione.
Peraltro, anche sul piano più squisitamente sostanziale, l’amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato lo stato di fatto nè gli effetti degli interventi già  eseguiti dal ricorrente.
Tale rilievo, ovvero la violazione degli artt. 7 e ss. legge 241/90, ha costituito il supporto motivazionale dell’ordinanza cautelare adottata da questo Tribunale il 10/01/2013; a seguito di tale ordinanza l’amministrazione, con una nota del 2/12/2013, ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’eliminazione dei “vizi di procedura” e tuttavia – alla stregua delle contestate affermazioni del ricorrente – a tale comunicazione non ha fatto seguito alcun ulteriore provvedimento, permanendo, pertanto, l’interesse del ricorrente, alla decisione del ricorso in esame.
Risulta, peraltro, fondata l’ulteriore censura di violazione degli artt. 81 e 92 del Rec.
Premesso, infatti, che il ricorrente ha eseguito gli interveti richiesti già  a seguito della prima diffida in data 10/11/2012, deve rilevarsi che l’impugnato provvedimento adottato dal dirigente di settore appare chiaramente volto alla tutela della pubblica incolumità , atteso che fa riferimento all’obbligo dei proprietari degli immobili di mantenere i requisiti di stabilità  e sicurezza, circostanza che ha attinenza alla tutela della pubblica incolumità , prima ancora che al decoro architettonico dell’edificio.
Tuttavia appare contraddittorio che la stessa amministrazione (memoria del 23/9/2013) riconosca espressamente l’assenza di situazione di pericolo per l’incolumità  pubblica.
Anche con riferimento ai profili sostanziali gli interventi richiesti con l’impugnato provvedimento n.18873 del 29/9/2012, appaiono ultronei e sintomatici di sviamento dell’azione amministrativa dalle finalità  istituzionali, sempre in assenza di adeguato contraddittorio tecnico.
Deve comunque rilevarsi il carattere preliminare ed assorbente della rilavata violazione, innanzi tutto, degli artt. 7 e ss. e 10/bis legge 241/90, che supporta ampiamente la fondatezza del ricorso in esame, che pertanto va accolto con conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori e rimborso C.U., seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del Comune di Ruvo di Puglia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Condanna il Comune di Ruvo di Puglia al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori e rimborso C.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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