Procedimento amministrativo –  Concessione edilizia in sanatoria – Diniego – Mancato preavviso di rigetto – Illegittimità  – Fattispecie

àˆ illegittimo il diniego di concessione edilizia in sanatoria non preceduto dal rituale preavviso ex art. 10 bis, L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., qualora il rispetto delle garanzie procedimentali avrebbe consentito al privato di evidenziare quei rilievi di merito necessari per permettere  alla p.A. di valutare con cognizione di causa l’istanza di sanatoria   (nel caso di specie, il diniego era stato motivato sulla base di un presunto difetto d’interesse del ricorrente alla sanatoria edilizia  per intervenuta revoca della presupposta concessione demaniale, laddove la presunta abusività  dei lavori realizzati scaturiva dall’errata valutazione della p.A. circa le misurazioni   delle superfici delle strutture realizzate). 

N. 00013/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2011, proposto da: 
D.Z. di Dascoli Maria Rosaria & C. S.a.s., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia 37; 

contro
Comune di Margherita di Savoia, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Pannarale, con domicilio eletto presso Antonio Caggiano in Bari, via N. De Giosa,79; 

per l’annullamento
del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria del 26/11/2010, a firma del responsabile dell’UTC del Comune di Margherita di Savoia;
nonchè degli atti presupposti e connessi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Antonio Calvani e Luigi Pannarale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente è titolare della concessione demaniale 12/08, con scadenza al 31/12/2013, per l’esercizio di uno stabilimento balneare denominato “BAGNO MARIA”, con annesso Bar ristorante.
La ricorrente dopo aver ottenuto autorizzazione da parte del settore demanio e patrimonio del comune resistente, nonchè il rilascio del permesso di costruire n. 28/2007, ha proceduto all’esecuzione dei lavori di ampliamento e sistemazione delle strutture a servizio dello stabilimento balneare nei termini prescritti.
In data 2/12/08 il comune di Margherita di Savoia ha comunicato l’avvio del procedimento di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi, cui ha fatto seguito il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale per presunta violazione dell’art. 47 c.n. (impugnata dalla ricorrente con separato ricorso innanzi al giudice amministrativo).
La ricorrente ha presentato quindi istanza pdc in sanatoria in data 30/9/2010, cui ha fatto seguito l’impugnato diniego, del quale – con il ricorso in esame – chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di censura:
Violazione art. 10/bis legge 241/90 e successive modificazioni; nonchè eccesso di potere di violazione del procedimento, erronea presupposizione e difetto di istruttoria;
Violazione e falsa applicazione art. 36 DPR 380/01; Violazione art. 3 legge 241/90; Eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Margherita di Savoia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 24/10/2013 il ricorso è stato introito per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è fondato e meritevole di accoglimento.
Anche a prescindere dalla circostanza che parte ricorrente ha fornito elementi di prova a dimostrazione della erronea valutazione dei fatti e del difetto di istruttoria, deve con priorità  logica osservarsi che l’impugnato diniego di sanatoria non è stato preceduto da rituale preavviso di diniego ex art. 10/bis.
Tale violazione, con specifico riferimento al caso in esame, non può riguardarsi come meramente formale, attesa viceversa la valenza sostanziale della censura proposta, proprio in relazione ai rilievi di merito con i quali la ricorrente deduce una erronea misurazione delle superfici relative a talune strutture realizzate, circostanza peraltro già  in parte eccepita dalla ricorrente con riferimento al diverso procedimento relativo alla decadenza della concessione demaniale.
Ed invero, qualora l’amministrazione avesse rispettato le garanzie procedimentali con riferimento all’impugnato diniego di sanatoria, verosimilmente non avrebbe adottato l’impugnato provvedimento o l’avrebbe adottato ma con il supporto di adeguata motivazione, la quale – viceversa – proprio in ragione di quanto sopra risulta invece insufficiente ed inadeguata.
Ed infatti, l’impugnato diniego di sanatoria (essendo qualificabile come tale, ancorchè in forma di provvedimento soprassessorio sine die) è stato adottato non in ragione di una incompatibilità  urbanistica edilizia delle opere, bensì in ragione di un presunto difetto d’interesse della ricorrente connesso all’intervenuta adozione della revoca della concessione demaniale.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessive € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del C.U., seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del Comune di Margherita di Savoia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Terza, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Condanna il Comune di Margherita di Savoia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessive € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del C.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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