Procedimento amministrativo – Annullamento d’ufficio – Presupposti

Per costante orientamento giurisprudenziale l’annullamento d’ufficio è attività  discrezionale dell’amministrazione che deve risultare congruamente motivata dall’interesse pubblico attuale e concreto alla reintegrazione del preesistente stato di legalità , avuto riguardo anche agli opposti interessi privati, non potendosi ritenente sufficiente,  a tal fine, una motivazione che si riduca a mera clausola di stile (Cons. St., sez. IV, ordinanza 19 marzo 2013, n. 1605).

N. 00727/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01270/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Dolce Casa Soc. Coop. Edilizia A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Q. Sella, n. 36;

contro
Comune di Barletta, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Caruso e Domenico Cuocci Martorano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, n. 33; 

nei confronti di
Bella Veduta Soc. Coop. Edilizia A R.L.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
– della determina dirigenziale n. 574 del 23.4.2013 (pubblicata all’Albo pretorio dal 12 al 26 giugno 2013), comunicata con nota dirigenziale del 13.6.2013, notificata il successivo 20 giugno, di riduzione in autotutela della volumetria non residenziale assegnata alla ricorrente nell’ambito del PEEP;
– della citata nota di trasmissione del 13.6.2013 (notificata il 20 giugno), con cui, tra l’altro, la cooperativa ricorrente è stata invitata “a voler adeguare la concessionata progettazione alle nuove cubature assegnate”;
– della nota del dirigente del 25.7.2013 (prot. n. 45860 del 20.8.2013), con cui si è precisato che la nota del 13.6.2013 “deve intendersi come comunicazione ex art. 7 della legge 241/90, così come modificata ed integrata dalla legge 15/2005”, con assegnazione del termine di dieci giorni per presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nota dirigenziale prot. n. 80951 del 6.12.2012.
 

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 24.10.2013:
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
oltre ai provvedimenti già  impugnati con il ricorso introduttivo, dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 23.9.2013, notificata il successivo 2 ottobre;
per il risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente dai provvedimenti impugnati;
 

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 26.11.2013:
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“del provvedimento dirigenziale del 15.11.2013, successivamente notificato, di annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 826 PEEP/2012 del 29.11.2012;
e per il risarcimento
del danno ingiusto arrecato alla ricorrente dai provvedimenti impugnati.”
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori Giacomo Valla e Giuseppe Caruso;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che:
– per costante orientamento giurisprudenziale, l’annullamento d’ufficio è il risultato di un’attività  discrezionale dell’Amministrazione e non deriva in via automatica dall’accertata originaria illegittimità  dell’atto essendo altresì necessaria una congrua motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla reintegrazione del preesistente stato di legalità ;
– la giurisprudenza amministrativa è assolutamente granitica nel precisare che l’interesse alla reintegrazione dell’ordine pubblico deve essere specificato e dimensionato in relazione alle esigenze concrete ed attuali, avuto riguardo anche gli interessi privati che militano in senso opposto, senza peraltro ricorrere in sede di motivazione a clausole di stile (ex multis, Cons. Stato IV n. 1605 del 19/03/2013).
RITENUTO che il provvedimento di autotutela oggetto di gravame non pare sia rispettoso dei parametri giurisprudenziali sopra ricordati;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna parte resistente al pagamento di complessivi € 1.000,00 (euro mille/00) in favore di parte ricorrente, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A..
Fissa l’udienza pubblica del 18 dicembre 2014 per la discussione del ricorso nel merito.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)