Edilizia e urbanistica – Edilizia popolare ed economica – Assegnazione e revoca – Esclusione dall’assegnazione degli alloggi – Sussistenza  condizioni sanatoria  – Illegittimità 

àˆ illegittimo il provvedimento con cui è stata disposta l’esclusione dall’assegnazione degli alloggi di cui all’art. 1 della l.r. n. 54/1984 qualora sussistano tutte le condizioni della sanatoria ex. Art. 60 della l.r. n. 1/2005, nella fattispecie, anche quella della “temporaneità “.

N. 01678/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01368/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2009, proposto da: 
Flavia Sassano, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Rutigliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via A. Gimma n. 147; 

contro
Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Foggia; 

per l’annullamento
-del provvedimento di rilascio di alloggio per occupazione senza titolo ex art.22 L.R. 20.12.1984 n.54;
-del provvedimento di esclusione della sig.ra Sassano dall’assegnazione degli alloggi di cui all’art.1 della L.R. n.54/1984;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguente,ancorchè non conosciuto:
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Mario Pestrichella, per delega dell’avv. Federico Rutigliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, la sig.ra Sassano ha impugnato il provvedimento emesso dall’Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Foggia dell’8 luglio 2009, con cui le è stato intimato il rilascio dell’alloggio ERP occupato, sul presupposto che non ricorressero le condizioni della sanatoria ex art.60 della l.r. n. 1/2005; più precisamente, per l’asserita mancanza del requisito della “temporaneità “. Nello stesso provvedimento si è dato atto della consequenziale esclusione della ricorrente dall’assegnazione degli alloggi di cui all’art.1 della l.r. n.54/1984.
Siffatte determinazioni sono state adottate dall’Amministrazione resistente soltanto all’esito di apposito gravame proposto avverso il silenzio-rifiuto serbato sull’istanza, prodotta dall’odierna ricorrente, di regolarizzazione del rapporto locativo.
L’Amministrazione predetta non si è costituita in giudizio e, all’udienza del 23 ottobre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto sulla scorta del primo motivo.
Lamenta parte ricorrente la violazione del richiamato art. 60 della l.r. n.1/2005, sul presupposto che ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni per la richiesta regolarizzazione; in particolare, quella di cui è stata contestata l’assenza e che più correttamente può definirsi requisito “temporale”: vale a dire l’occupazione dell’alloggio in questione alla data del 30 novembre 2004.
E’ comprovato dall’esibizione di apposito certificato che la sig.ra Sassano era ivi residente sin dall’anno 2002; e non può dubitarsi dell’efficacia probatoria delle risultanze anagrafiche, sulla quale si è di recente espressa proprio questa Sezione (cfr. sentenza n.1706/2011).
3.- Assorbita pertanto ogni altra censura il gravame va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento negativo gravato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni negative gravate. Condanna altresì l’Istituto autonomo case popolari della provincia di Foggia alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1000,00 (mille/0), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
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