Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Determinabilità  del quantum – Parametri specificati nella sentenza – Sufficienza

àˆ fondato il ricorso in ottemperanza davanti al G.A. per chiedere l’esecuzione della sentenza di condanna della pubblica amministrazione emanata dal giudice civile e passata in giudicato, qualora la determinazione del quantum si possa determinare mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella sentenza stessa. 

N. 01685/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2013, proposto da d’Apolito Luigi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Carpagnano, Sabino Carpagnano e Andrea Savella, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5241 del 24.10.2011 del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Sabino Annoscia, su delega dell’avv. Sabino Carpagnano, e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 5241 depositata in data 24 ottobre 2011, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’odierno ricorrente d’Apolito Luigi (attore) e il Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca (convenuto), il Tribunale di Trani – Sezione Lavoro così decideva:
«¦ a) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di conversione del rapporto, proposto dal lavoratore ricorrente;
b) dichiara la nullità  del termine apposto a tutti i contratti di lavoro sottoscritti inter partes sotto la vigenza del D. Lgs. 368/2001;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona di chi legalmente lo rappresenta, al risarcimento del danno in misura pari ad “un’indennità  onnicomprensiva” di 9 “mensilità  dell’ultima retribuzione globale di fatto”, maggiorata degli accessori di legge;
d) dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità  di servizio maturata per effetto dei contratti a termine sottoscritti con le Amministrazioni convenute e, conseguentemente, condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, ad adottare gli atti conseguenti a siffatto riconoscimento, nonchè a corrispondere al lavoratore le differenze stipendiali maturate e maturande;
e) condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona di chi legalmente lo rappresenta, al pagamento delle spese e competenze di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese generali, all’IVA e al CAP. ¦».
Tale sentenza veniva notificata all’Amministrazione in forma esecutiva.
La sentenza de qua passava in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione resa ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Cancelleria competente in data 5.11.2012.
Stante l’inerzia della Amministrazione nell’esecuzione della menzionata sentenza civile passata in giudicato, il ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della stessa.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.
Nel caso di specie, legittimamente il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
A tal riguardo, va evidenziato che la motivazione ed il dispositivo della sentenza n. 6012/2008 (cfr. pag. 22) contengono la specificazione del quantum spettante al lavoratore (attraverso il rinvio al criterio dell'”ultima retribuzione globale di fatto”), suscettibile di determinazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella stessa sentenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 20 marzo 2012, n. 1378).
Conseguentemente, alla stregua del principio di diritto affermato dalla citata giurisprudenza amministrativa cui questo Collegio ritiene di aderire, il creditore può certamente agire in executivis dinanzi al giudice amministrativo per l’ottemperanza di una sentenza di condanna (non generica) del giudice civile passata in giudicato.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento da parte dell’Amministrazione resistente al giudicato formatosi sulla menzionata sentenza, la domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato all’Amministrazione resistente di pagare al Balducci le somme di cui alla sentenza n. 5241/2011 del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro indicate in precedenza e di ottemperare a quanto disposto dalla citata sentenza.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate e per l’ottemperanza.
Per quanto concerne l’istanza, formulata da parte ricorrente, volta ad ottenere la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ritiene questo Collegio che detta domanda debba essere disattesa. La stessa, infatti, non appare congrua rispetto alle peculiarità  del caso.
Si riserva, nel caso di persistente inadempienza dell’Amministrazione resistente, la nomina di un commissario ad acta su presentazione di apposita domanda da parte del ricorrente.
Vanno, altresì, poste a carico dell’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro n. 5241/2011 e di pagare le somme sopra specificate in favore del ricorrente, nel termine ivi indicato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore del ricorrente d’Apolito Luigi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
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