Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Registro imprese – Istanza per modificazione dati – Silenzio della p.A. – Periculum in mora – Insussistenza – Ragioni 

Nell’ambito di un giudizio sul silenzio della p.A. , dev’essere rigettata l’istanza cautelare per assenza del periculum ove la pretesa del ricorrente di ottenere una modifica dei propri dati d’iscrizione nel Registro delle imprese possa essere soddisfatta mediante la presentazione di una nuova istanza di modificazione della visura camerale completa in ogni suo elemento.

N. 00692/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01458/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2013, proposto da Soc. Interplan s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Carmela Pierro, con domicilio eletto in Bari, via S. Costantino, 18;

contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 197;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del silenzio inadempimento rispetto alla istanza di iscrizione di attività  e servizi nella voce “Oggetto Sociale” relativo alla Interplan s.r.l., nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Bari;
e per la condanna della C.C.I.A.A. al risarcimento del danno patito;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Maria Carmela Pierro e Sabino Persichella;
 

Ritenuta l’insussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora grave ed irreparabile, potendo la società  ricorrente ovviare al pregiudizio lamentato con la presentazione di una nuova istanza di modificazione della visura camerale completa in ogni suo elemento;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)