Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Carattere vincolato del provvedimento – Sospensione cautelare – Carenza dei presupposti
Non sussistono i presupposti per la concessione di misura cautelare qualora il provvedimento impugnato si giustifichi in ragione del carattere vincolato del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in precedenza emesso dall’Amministrazione intimata e oggetto di impugnazione con il ricorso originario.
N. 00677/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00912/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Modou Abdoulaye Diouf, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Regano, Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, corso Mazzini n. 83;
contro
Prefettura – U.T.G. di Bari e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, n. 97; Questura di Bari;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Prefetto della Provincia di Bari, che respingeva il ricorso gerarchico proposto da DIOUF Modou Abdoulaye, avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno;
e, con i presenti motivi aggiunti depositati in data 11 novembre 2013:
– del provvedimento di diniego di revoca del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno, emesso in data 11.7.2013 a firma del V.Q.A. Dott.ssa Ilaria Masi;
– del presupposto provvedimento, Cat. A.11/2010/Imm. n. 111/P.S., emesso dal Questore di Bari in data 13.10.2010, con cui è stato rifiutato al ricorrente l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
– nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 il dott. Oscar Marongiu, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione della presente fase, di non poter ravvisare i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, tenuto conto che il provvedimento impugnato si giustifica in ragione del carattere vincolato del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in precedenza emesso dall’Amministrazione intimata e oggetto di impugnazione con il ricorso originario;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase in ragione dei caratteri della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)