Istruzione pubblica – Università  – Accesso – Accreditamento Corso di studio universitario – Conseguenze

Atteso che ai sensi del  D.M. 14.6.2013 –  con cui il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Psicologiche ha ottenuto l’accreditamento –  sono stati approvati  i termini e le modalità  di accesso al corso in ragione dei requisiti organizzativi, di dimensionamento e di ospitalità , va respinta la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento di approvazione degli atti  di ammissione al corso e della graduatoria di merito, proposta dal concorrente risultato non idoneo.

N. 00672/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01255/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Armando Pileri, rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio Pileri, con domicilio eletto presso l’avv. Adriano Garofalo in Bari, alla via Manzoni n.15;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Carbonara, con domicilio eletto presso la sede dell’Ufficio legale dell’Ente, in Bari alla piazza Umberto, n.1; 

nei confronti di
Rita D’Elia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del Decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari – Aldo Moro n. 3797 del 25.9.2013, portante l’approvazione degli atti del concorso di ammissione per l’A.A. 2013/2014 al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Psicologiche e l’approvazione della graduatoria di merito, nella quale il ricorrente risulta collocato non utilmente, ai fini dell’ammissione, al posto n.391;
-di tutti gli altri atti specificamente indicati nell’epigrafe del ricorso;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Adriano Garofalo, per delega dell’avv. Ottavio Pileri; Lucrezia Saracino, per delega dell’avv. Domenico Carbonara;
 

Considerato che, proprio con riferimento ai corsi di laurea a programmazione locale di cui all’art.2, comma 1, legge n.264/99, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca ha diramato una nota in data 11 luglio 2013, agli atti del giudizio, con la quale ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 30.1.2013 n.47 che sostituisce il D.M. 17/10, i predetti corsi “si ritengono attivati a seguito delle procedure di accreditamento”;
Rilevato che, in particolare, il Corso di laurea per cui è causa ha ottenuto l’accreditamento con D.M. 14.6.2013 che ha, per quel che qui rileva, approvato i termini e le modalità  di accesso al corso in questione proprio in ragione dei requisiti organizzativi, di dimensionamento e di ospitalità ;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la su indicata istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)