1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Negazione – Obbligo motivazionale analitico e puntuale – Fattispecie
 
2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Negazione – Comitato verifica per cause servizio – Procedimento di verifica – Fattispecie

1. In tema di infermità  per causa di servizio ai fini dell’affermazione o della negazione che il servizio abbia potuto costituire causa o concausa della lesione, è necessaria la ricostruzione, da effettuare con la dovuta sintesi ma sulla base di compiuta istruttoria, delle caratteristiche specifiche del servizio e delle circostanze rilevanti risultanti dagli atti acquisiti, da porre in relazione con i caratteri della patologia di cui si tratta, al fine della espressione di un giudizio che sia frutto di un’approfondita analisi degli elementi considerati e delle possibili correlazioni tra gli elementi stessi (nella specie il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione, soprattutto in presenza di documentate deduzioni, avrebbe dovuto motivare analiticamente e puntualmente la negazione della dipendenza della infermità  da causa di servizio, piuttosto che limitarsi all’enunciazione di mere formule di stile, omettendo in tal guisa di rimarcare il percorso logico che ha condotto alla valutazione finale)
 
2. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha il dovere, in applicazione dei principi generali fissati dall’art. 3, legge n. 241/1990, di prendere in esame tutte le variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male, verificando con puntualità  se l’attività  lavorativa abbia costituito o non un rischio specifico (nella specie il Collegio ha ritenuto che il Comitato di verifica avrebbe dovuto considerare tutte variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male, verificando con puntualità  se l’attività  lavorativa del ricorrente abbia costituito o meno un rischio specifico, trattandosi di attività  svolta in ambito carcerario, caratterizzato dalla presenza di detenuti provenienti da aree endemiche per la TBC).

N. 01581/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso l’avv. Roberta Rubino in Bari, viale della Repubblica, 112;

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

per l’annullamento,
previa concessione di tutela cautelare,
– del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Centrale del Personale e della Formazione n. 00060-2013 dell’8.1.2013, notificato in data 14.1.2013 con cui è stato disposto che l’infermità  “esiti di resezione segmento apicale e lobo polmonare inferiore sinistro per formazioni nodulari specifiche da cui è stato riconosciuto affetto -OMISSIS-, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il -OMISSIS– matricola -OMISSIS– Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, non è dipendente da causa di servizio”;
– della coeva nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. GDAP-0009793/2013 del 10.1.2013 nella parte in cui dispone che “a seguito di tale giudizio di non dipendenza da causa di servizio, ai sensi del D.P.R. 25/10/1981, n. 738, -OMISSIS- non potrà  essere riammesso in servizio nel Corpo di polizia penitenziaria con la ridotta capacità  lavorativa prevista per la permanente inabilità  in modo parziale. Pertanto, il nominato in oggetto deve cessare dal servizio per Riforma”;
– del parere di cui alla posizione n. 25255/2012 del Comitato di Verifica per le cause di servizio, reso nell’adunanza n. 474/2012 del 19.11.2012, richiamato per relationem dall’Amministrazione competente all’adozione del provvedimento, con cui l’organo di verifica disponeva che per l’infermità  “esiti di resezione segmento apicale e lobo polmonare inferiore sinistro per formazioni nodulari specifiche si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso”;
– del parere di cui alla posizione n. 35453/2011 del Comitato di Verifica per le cause di servizio, reso nell’adunanza n. 157/2012 del 4.4.2012, richiamato per relationem dall’Amministrazione competente all’adozione del provvedimento, con cui si affermava che l’infermità  “esiti di resezione segmento apicale e lobo polmonare inferiore sinistro per formazioni nodulari specifiche non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto non risultano nel tipo di prestazioni di lavoro rese, benchè impegnative, disagi e strapazzi di tale intensità , nè elementi di eccezionale gravità , che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”;
nonchè ove necessario, e per quanto di interesse,
– della nota di cui al prot. n. 3145 del 24.2.2010 del SEGR. P.P. del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale – Bari con cui si trasmetteva al Dipartimento Militare di Medicina Legale la pratica sanitaria del ricorrente;
– del verbale della C.M.O. di Bari n. 1437 del 2.12.2010, con cui si riscontrava l’infermità  contratta dal dipendente, giudicandolo al contempo non idoneo permanentemente al servizio nella P.P. in modo parziale;
– della nota di cui al prot. n. 16383/fasc del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione del 15.7.2011, notificata all’istante in data 27.12.2011, con cui si trasmettevano al Comitato di Verifica per le cause di servizio gli atti relativi al procedimento del ricorrente;
– della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. 0193748/2012 del 21.5.2012, notificata all’istante in data 8.6.2012, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis legge n. 241/1990;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Misserini e Lucia Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente -OMISSIS- (vice sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria) prestava servizio presso la casa circondariale di Bari.
A seguito di un controllo effettuato, in data 18.10.2009, presso l’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti, veniva riscontrato nell’istante:
– la presenza di multiple nodulazioni nel cui contesto si apprezzano calcificazioni a guscio d’uovo, localizzate soprattutto in sede del segmento apicale del lobo inferiore di sin;
– ulteriore lesione nodulare a margini irregolari, anche qui presente delle concrezioni calcifichi al suo interno si localizza in sede del segmento apicale posteriore del lobo superiore sin;
– ulteriori nodulazioni sono presenti in sede del segmento antero laterale del lobo superiore sempre a sin e del segmento apico-basale del lobo superiore di dx;
– in via collaterale si segnala piccola formazione angiomatosa in sede dell’ottavo segmento epatico;
– diffusi addensamenti peribronchitici del lobo inferiore sempre a sin.
Il ricorrente, pertanto, in data 17.11.2009, si sottoponeva ad un ulteriore esame presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza Opera di San Pio da Pietralcina, che confermava “la presenza di area di aumentato e disomogeneo uptake del radiofarmaco in corrispondenza delle multiple nodulazioni evidenti a carico del segmento superiore del lobo inferiore del polmone di sinistra (SUI/ max 6.9)”.
Dopo essersi ricoverato in data 20.11.2009 presso l’O.C. di San Giovanni Rotondo, il deducente veniva sottoposto, in data 24.11.2009, ad esame broncoscopio che evideniava un'”emisistema bronchiale sinistro: non lesioni endoscopicamente rilevabili. Mucosa iperemica. Si praticano biopsie bronchiali a livello segmentale apicale posteriore oltre al lavaggio bronco alveolare (BAL) del bronco lingulare”.
Successivamente, in data 27.11.2009, veniva sottoposto a resezione dell’apice del segmento apicale del lobo inferiore sinistro che evidenziava “due frammenti di parenchima polmonare di c. 1,5×1 e cm. 2×1 sedi di flogosi granulomatosa necrotizzante con cellule giganti tipo «Langhans». Negative le colorazioni PAS-D e Zieel-Nilsen. Necessarie indagini clinico-laboristiche”.
L’esito della ricerca del bacillo di Koch su lavaggio bronco-alveolare del 30.12.2009 con tecnica PCR risultava positivo per Mycobacterium tubercolosis complex.
Il ricorrente veniva, dunque, sottoposto al protocollo terapeutico noto al termine del quale veniva dichiarato completamente guarito, anche se in completamento di follow up.
In data 29.12.2009, a seguito della compilazione della scheda di notifica di malattia infettiva classe III, la Direzione Sanitaria aveva avviato l’indagine epidemiologica tesa ad identificare eventuali contatti stretti continuativi al fine di ridurre la diffusione della malattia.
Il risultato di tale indagine – cui si sottoponeva anche l’odierno istante – sui componenti del nucleo familiare, individuava due casi risultati positivi al Test Quantiferon per TBC con fitogeno, trattati con chemioprofilassi ed escludeva, al contempo, eventuali fonti di contagio rivenienti dal nucleo familiare.
Il -OMISSIS- chiedeva con istanza del 27.1.2010, presentata all’Amministrazione di appartenenza, che l’infermità  contratta venisse riconosciuta come dipendente da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.
La CMO, con verbale n. 1437 del 2.12.2010, riscontrava nel -OMISSIS- l’infermità : “esiti di resezione segmento apicale lobo polmonare inferiore sinistro per formazioni nodulari specifiche”.
Con detto verbale l’istante veniva giudicato non idoneo permanentemente al servizio nella polizia penitenziaria in modo parziale.
Successivamente il Comitato di Verifica nel corso dell’adunanza n. 157 del 4.4.2012 affermava che detta patologia non può riconoscersi dipendente da causa di servizio.
Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria inviava al -OMISSIS- la nota n. 0193748/2012 del 21.5.2012 contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis legge n. 241/1990.
Il ricorrente, in risposta a detta nota, depositava controdeduzioni e relazione medico legale del 18.6.2012.
La valutazione negativa del 4.4.2012 veniva confermata con il verbale dell’adunanza del Comitato di Verifica n. 474 del 19.11.2012.
Con il gravato decreto n. 00060-2013 dell’8.1.2013, notificato in data 14.1.2013, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Centrale del Personale e della Formazione, nel recepire i precedenti pareri richiamati per relationem, evidenziava che l’infermità  “esiti di resezione segmento apicale lobo polmonare inferiore sinistro per formazioni nodulari specifiche da cui è stato riconosciuto affetto -OMISSIS-, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il -OMISSIS– matricola -OMISSIS– Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, non è dipendente da causa di servizio”.
Il -OMISSIS- impugnava in questa sede sia i pareri del Comitato di Verifica per le cause di servizio sia il provvedimento di reiezione della domande volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla concessione dell’equo indennizzo.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 7 legge n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost.; violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. n. 468/2001; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 d.p.r. n. 461/2001; eccesso di potere sotto diversi profili; manifesta illogicità  e/o contraddittorietà ; sviamento; carenza di istruttoria; motivazione incongrua e/o insufficiente e/o contraddittoria; violazione delle norme sul giusto procedimento;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost.; violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. n. 468/2001; eccesso di potere sotto diversi profili; manifesta illogicità  e/o contraddittorietà ; sviamento; carenza di istruttoria; irragionevolezza; perplessità ; motivazione incongrua e/o insufficiente e/o contraddittoria; violazione delle norme sul giusto procedimento.
Si costituiva il Ministero della Giustizia, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Invero, come correttamente evidenziato da parte ricorrente nei due motivi di doglianza, i provvedimenti gravati appaiono carenti sotto il profilo motivazionale, avendo utilizzato l’Amministrazione resistente – in violazione del disposto dell’art. 3 legge n. 241/1990 – mere formule di stile e non avendo rimarcato il percorso logico che ha condotto alla valutazione finale.
Questa la sintetica motivazione dell’impugnato decreto dell’8.1.2013 che fa proprie le ragioni dei precedenti pareri (parimenti oggetto di impugnativa) dell’organo tecnico (Comitato di Verifica per le Cause di Servizio):
«¦ L’infermità  “esiti di resezione segmento apicale lobo polmonare inferiore sinistro per formazioni nodulari specifiche da cui è stato riconosciuto affetto -OMISSIS-, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il -OMISSIS– matricola -OMISSIS– Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, non è dipendente da causa di servizio. ¦».
Si riporta di seguito la motivazione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 4.4.2012 (richiamato dal preavviso di rigetto del 21.5.2012) cui rinvia il decreto dell’8.1.2013:
«¦ Considerato che l’infermità : “esiti di resezione segmento apicale e lobo polmonare inferiore sinistro per formazioni nodulari specifiche” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi strapazzi di particolare intensità , nè elementi di eccezionale gravità , che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. ¦».
Il successivo parere del 19.11.2012 rileva:
«¦ per l’infermità : “Esiti di resezione segmento apicale e lobo polmonare inferiore sinistro per formazioni nodulari specifiche” si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio negativo espresso. ¦».
A tal riguardo, va evidenziato che l’Amministrazione ha illegittimamente omesso di considerare le risultanze della consulenza di parte espletata dal dr. Rocco Depalo.
Il consulente di parte nella relazione del 18.6.2012 (prodotta dall’interessato in replica al censurato preavviso di rigetto del 21.5.2012) giungeva alle seguenti conclusioni:
«Il Vice-Sovr. di P.P. -OMISSIS-, subì una esposizione al bacillo tubercolare verosimilmente in ambiente di lavoro, rinveniente da soggetti infetti asintomatici in fase di contagio, e ad eventi stressogeni causati dalle tensioni emotive protrattesi nel tempo a causa del contatto giornaliero con la popolazione carceraria in grado di determinare un transitorio deficit immunitario. Tali condizioni tutte appartenenti a fatti di servizio, quali cause efficienti e prevalenti in concorso tra loro, favorirono l’insorgenza di una TBC polmonare trattata chirurgicamente solo a scopo diagnostico. Pertanto l’insorgenza delle infermità  accertata e valutata dalla CMO di Bari:
“esiti di resezione segmento apicale lobo polmonare inferiore sinistro per formazioni nodulari specifiche”
in grado di determinare una menomazione complessiva, a carico dell’apparato respiratorio, correttamente valutata dalla CMO di Bari con l’ascrivibilità  alla tab. 5 ctq. tab A. (DPR 834/81), si deve riconoscere dipendente da fatti di servizio ed ascrivibile alla 5 cat. Tab A. Dovrà  essere riconosciuto al -OMISSIS- il diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo, agli assegni di cura ed al reimpiego nella Polizia Penitenziaria seppur nella forma parziale.
Qualora l’Amministrazione avesse dubbi circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si consiglia di sospendere il procedimento in atto e di acquisire l’esito dell’indagine epidemiologica che, come riferito dall’istante, pare abbia individuato due “contatti” familiari ed escluso il contagio rinveniente da fonti familiari. ¦».
Queste le conclusioni della relazione del 13.2.2013 del consulente di parte dr. Rocco Depalo:
«Il Vice-Sovr. di P.P. -OMISSIS-, subì una esposizione al bacillo tubercolare verosimilmente in ambiente di lavoro, rinveniente da soggetti infetti asintomatici in fase di contagio, e l’esposizione ad eventi stressogeni causati dalle tensioni emotive protrattesi nel tempo a causa del contatto giornaliero con la popolazione carceraria in grado di determinare un transitorio deficit immunitario. Tali condizioni tutte appartenenti a fatti di servizio, quali cause efficienti e prevalenti in concorso tra loro, favorirono l’insorgenza di una TBC polmonare trattata chirurqicamente solo a scopo diagnostico, attualmente riacutizzata. Pertanto l’insorgenza delle infermità  accertata e valutata dalla CMO di Bari:
“esiti di resezione segmento apicale lobo polmonare inferiore sinistro per formazioni nodulari specifiche, in atto riacutizzata in trattamento specifico”
in grado di determinare una menomazione complessiva, a carico dell’apparato respiratorio, all’epoca correttamente valutata dalla CMO di Bari con l’ascrivibilità  alla tab. 5 ctq. tab A. (DPR 834/81), si deve riconoscere dipendente da fatti di servizio per i motivi suddetti ed attualmente aggravata. Ai sensi del DPR 834/01 si dovrà  applicare la 1 categoria tab A. (punto 18) trattandosi di soggetto attualmente inabile permanentemente ed in modo assoluto a proficuo lavoro. Dovrà  essere riconosciuto al -OMISSIS- il diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo di 1 ctq. tab A, agli assegni di cura ed alla Pensione Privilegiata Ordinaria di 1 ctq. tab A + assegno di superinvalidità  (Tab. E lettera G punto 4) a decorrere dal congedo ed a vita.».
Come condivisibilmente sottolineato da T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2720, in presenza di una patologia tanto grave (TBC) sarebbe stata necessaria una motivazione analitica e puntuale (all’opposto del tutto carente nella vicenda in esame) che non si limitasse – come viceversa accaduto nel caso di specie – all’enunciazione di mere formule di stile (cfr. formule utilizzate nel parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 4.4.2012: «¦ Considerato che l’infermità : “esiti di resezione segmento apicale e lobo polmonare inferiore sinistro per formazioni nodulari specifiche” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi strapazzi di particolare intensità , nè elementi di eccezionale gravità , che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. ¦»), ma che, soprattutto in presenza di documentate deduzioni (cfr. relazione tecnica di parte del 18.6.2012), si riferisse analiticamente a tali elementi, chiarendo i motivi per cui vengono ritenuti dall’Amministrazione non sufficienti a dimostrare la riconducibilità  della patologia al servizio.
In termini analoghi si è espresso T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22 novembre 2012, n. 1143:
«¦ L’obbligo motivazionale non può considerarsi soddisfatto mediante la mera e generica indicazione degli elementi presi in considerazione, quali tipo di prestazione lavorativa, presenza o meno di determinati strapazzi, natura e caratteri della patologia.
Ai fini dell’affermazione o della negazione che il servizio abbia potuto costituire causa o concausa della lesione, è necessaria la ricostruzione, da effettuare con la dovuta sintesi ma sulla base di compiuta istruttoria, delle caratteristiche specifiche del servizio e delle circostanze rilevanti risultanti dagli atti acquisiti, da porre in relazione con i caratteri della patologia di cui si tratta, al fine della espressione di un giudizio che sia frutto di un’approfondita analisi degli elementi considerati e delle possibili correlazioni tra gli elementi stessi. ¦».
Applicando al caso di specie il principio di diritto desumibile da detto pronunciamento, si può affermare che sarebbe stata necessaria la ricostruzione, da effettuare con la dovuta sintesi ma sulla base di compiuta istruttoria, delle caratteristiche specifiche del servizio (attività  svolta dal -OMISSIS- in ambito carcerario) e delle circostanze rilevanti risultanti dagli atti acquisiti (relazione tecnica di parte del 18.6.2012), da porre in relazione con i caratteri della patologia di cui si tratta, al fine della espressione di un giudizio che sia frutto di un’approfondita analisi degli elementi considerati e delle possibili correlazioni tra gli elementi stessi.
In particolare, l’Amministrazione resistente non ha precisato in cosa consistano le “formazioni nodulari specifiche” di cui si fa menzione nel parere del 4.4.2012, nel parere del 19.11.2012 e nel contestato decreto dell’8.1.2013, quale sia la possibile causa delle stesse, se possa sussistere una qualche correlazione con l’insorgenza di una TBC polmonare e con la specifica tipologia di attività  lavorativa svolta dal ricorrente.
Peraltro, il Consiglio di Stato, Sez. IV con decisione n. 4476 del 6.8.2012 ha ritenuto che il Comitato di verifica per le cause di servizio ha comunque il dovere, in applicazione dei principi generali fissati dall’art. 3 legge n. 241/1990, di prendere in esame tutte le variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male, verificando con puntualità  se l’attività  lavorativa abbia costituito o non un rischio specifico.
Con riferimento alla vicenda oggetto di causa, appare evidente come il Comitato di Verifica alle cui argomentazioni rinvia il gravato decreto dell’8.1.2013 avrebbe dovuto considerare tutte le variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male, verificando con puntualità  se l’attività  lavorativa del -OMISSIS- abbia costituito o meno un rischio specifico, così come indicato nella consulenza di parte del 18.6.2012 (in particolare la specifica attività  svolta dal ricorrente in ambito carcerario, caratterizzato dalla presenza di detenuti provenienti da aree endemiche per la TBC).
Dette carenze dei contestati provvedimenti concretizzano il vizio di insufficiente motivazione in violazione del disposto dell’art. 3 legge n. 241/1990.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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