1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Militare – Provvedimento collocamento in congedo – Per istanza del P.M. di decreto penale di condanna – Violazione del requisito “condotta irreprensibile” – Legittimità
2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Militare – Provvedimento collocamento in congedo – Per istanza del P.M. di decreto penale di condanna – Violazione del requisito “condotta irreprensibile” – Apposita previsione di una circolare – Omessa impugnazione della stessa – Conseguenze
3. Pubblico impiego – Rapporto di sevizio – Militare – Provvedimento collocamento in congedo – Per istanza del P.M. di decreto penale di condanna – Legittimità – Violazione principio presunzione non colpevolezza – Non sussiste
1. àˆ legittimo il provvedimento di collocamento in congedo emanato dall’Amministrazione militare nei confronti di un suo dipendente, a fronte di una richiesta di emissione del decreto di condanna penale, considerato che tale circostanza comporta il venir meno della sussistenza, del requisito della “condotta irreprensibile” previsto dalla legge, necessario al fine della conferma in servizio e previsto.
2. àˆ infondato il ricorso proposto avverso il provvedimento di collocamento in congedo emanato dall’Amministrazione militare nei confronti di un suo dipendente incorso in una richiesta di emissione del decreto di condanna penale, ove per siffatta fattispecie sia prevista da una circolare interna, non gravata dal ricorrente, la perdita del requisito della condotta irreprensibile.
3. Il collocamento in congedo nei confronti del militare interessato da una richiesta di emissione del decreto di condanna penale disposta nell’ambito di un provvedimento discrezionale, non viola il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., posto che quest’ultimo è destinato a operare in un differente ambito e con differenti finalità rispetto alla decisione dell’Amministrazione di collocare in congedo il personale dipendente ai sensi dell’art. 1653, D.Lgs. n. 66/2010.
N. 01580/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2012, proposto da M. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Marolda, Sabina Raimondi e Emilio Petruzzi, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
contro
Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
S. C.;
P. S.;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 98 del 29 febbraio 2012, nella parte in cui, all’art. 1, il Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana ha collocato in congedo il ricorrente;
– della medesima ordinanza nella parte in cui non include il ricorrente nell’elenco dei soggetti prorogati in servizio sino al 31 marzo 2012;
– ove occorra, della nota prot. n. 0822/x4 del 2 marzo 2012 con la quale il XII Centro di Mobilitazione della CRI attesta il collocamento in congedo del ricorrente;
– dell’ordinanza n. 148/2012 del 30 marzo 2012 nella parte in cui il ricorrente non viene inserito tra i soggetti richiamati in servizio dal 1° aprile 2012 al 30 aprile 2012;
– dell’ordinanza n. 186/2012 del 23 aprile 2012 nella parte in cui il ricorrente non viene inserito tra i soggetti richiamati in servizio dal 1° maggio 2012 al 31 maggio 2012;
– di ogni eventuale atto presupposto, connesso e/o consequenziale con il quale è stato disposto il congedo del ricorrente e la sua esclusione dagli ulteriori richiami in servizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Emilio Petruzzi e Lucia Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente M. M. è iscritto sin dall’11 novembre 1983 nei ruoli degli Ufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.
Il M., il quale alla data del disposto congedo prestava servizio presso il Centro di mobilitazione di Bari, impugnava in questa sede l’ordinanza n. 98 del 29 febbraio 2012 del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana e tutti gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui lo collocano in congedo, decidendo conseguentemente di non procedere alla proroga del servizio.
La citata ordinanza n. 98/2012 si fonda sul presupposto della pendenza, a carico del M., di un procedimento penale (i.e.richiesta del P.M. presso la Procura della Repubblica di Palermo di emissione del decreto penale di condanna in relazione al procedimento penale iscritto al n. 5020/2011 r.g.n.r. mod. 21).
L’interessato deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione falsa applicazione degli artt. 914 e ss. dlgs n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare); eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, difetto di attività istruttoria ed erroneità dei presupposti: il provvedimento impugnato realizzerebbe una falsa applicazione degli artt. 914 e ss. dlgs n. 66/2010; diversamente da quanto affermato nella suddetta ordinanza, nessuna sanzione disciplinare sarebbe stata irrogata nei confronti del M., nessun decreto penale di condanna sarebbe stato emesso a carico del ricorrente; inoltre, nessuna disposizione del vigente codice dell’ordinamento militare (dlgs n. 66/2000) contemplerebbe il collocamento in congedo del militare semplicemente sottoposto ad indagini, mentre la differente misura della sospensione prevista dall’art. 914 dlgs n. 66/2000 opererebbe unicamente in caso di condanna penale (non adottata nel caso di specie); il provvedimento impugnato sarebbe stato strumentalmente adottato dalla CRI soltanto per impedire al M. lo svolgimento del servizio, vanificando di fatto il risultato conseguito con le precedenti sentenze favorevoli del T.A.R. Lazio n. 38855/2010 e del Consiglio di Stato n. 2141/2012; in ogni caso unicamente l’irrogazione della sanzione disciplinare (non anche la mera sottoposizione a procedimento disciplinare) potrebbe precludere il richiamo (ipotesi, tuttavia, non ricorrente nella fattispecie oggetto del presente giudizio secondo la prospettazione di parte ricorrente);
2) violazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.; violazione dell’art. 3 Cost.; disparità di trattamento; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà esterna: la gravata ordinanza sarebbe illegittima anche sotto il profilo della violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) poichè prima ancora dell’accertamento giudiziario di una eventuale condotta penalmente rilevante, ovvero prima ancora dell’accertamento della rilevanza di una tale condotta anche solo in sede disciplinare ha ritenuto di collocare sine die il ricorrente in congedo.
Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.
Con ordinanza n. 385/2012 questo T.A.R. respingeva l’istanza cautelare formulata dal M..
Con ordinanza istruttoria n. 782/2013 veniva disposta l’acquisizione dei seguenti atti (peraltro richiamati nella motivazione della citata ordinanza commissariale n. 98/2012 ma non prodotti agli atti del giudizio):
1) la circolare del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione n. 23/11 prot. n. CRI/CC/0077119 del 24.11.2011;
2) la nota n. 0101285 del 17.2.2012 (con la quale il Servizio Affari Legali ha comunicato che nei confronti di n. 1 unità di personale richiamata e/o prorogata con ordinanza commissariale n. 48/2012 ha ricevuto da parte della Procura della Repubblica di Palermo riscontro in ordine alla avvenuta richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna relativamente al procedimento penale iscritto al n. 5020/2011 r.g.n.r. mod. 21);
3) la relazione illustrativa del Capo del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione (costituente parte integrante della gravata ordinanza commissariale n. 98/2012);
4) il certificato dei carichi pendenti del ricorrente M. M. rilasciato dalla Procura della Repubblica di Palermo;
5) chiarimenti scritti e dettagliati in ordine alla pendenza presso il Tribunale di Palermo di un procedimento penale a carico del M. per il reato di diffamazione, procedimento conclusosi con la richiesta al G.I.P. da parte del P.M. di emissione del decreto penale di condanna.
Con la produzione documentale depositata in data 25.6.2013 l’Amministrazione resistente ottemperava a detto incombente istruttorio.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, all’esito dell’istruttoria disposta con la citata ordinanza collegiale n. 782/2013 è emerso che effettivamente la circolare del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione n. 23/11 prot. n. CRI/CC/0077119 del 24.11.2011 (richiamata a pag. 2 della ordinanza n. 98/2012) prevede il requisito della condotta irreprensibile (i.e. inesistenza di richieste di condanne penali) al fine della eventuale conferma in servizio.
Inoltre, risulta che la nota n. 0101285 del 17.2.2012 (con la quale il Servizio Affari Legali ha comunicato che nei confronti di n. 1 unità di personale richiamata e/o prorogata con ordinanza commissariale n. 48/2012 ha ricevuto da parte della Procura della Repubblica di Palermo riscontro in ordine alla avvenuta richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna relativamente al procedimento penale iscritto al n. 5020/2011 r.g.n.r. mod. 21), parimenti richiamata nella gravata ordinanza n. 98/2012 (pag. 2), si riferisce al M..
Dal certificato del 4.4.2012 dei carichi pendenti del ricorrente rilasciato dalla Procura della Repubblica di Palermo (prodotto in esito alla disposta istruttoria collegiale) si evince che nei confronti dello stesso M. è stata emessa richiesta di decreto penale di condanna ad € 1.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 595 cod. pen. (reato accertato in data 30.12.2010 presso Palermo).
In conclusione, si può affermare che l’essere incorso il M. in un procedimento penale (cfr. richiesta di emissione di decreto penale di condanna del 10.11.2011, antecedente rispetto alla data dell’impugnato provvedimento di collocamento in congedo risalente al 29.2.2012) possa costituire una valida ragione a sostegno della decisione, assunta – ai sensi dell’art. 29 r.d. n. 434/1936 (ora art. 1653 dlgs n. 66/2010) – dalla Amministrazione resistente con la contestata ordinanza n. 98/2012, di non prorogargli l’incarico e di collocarlo in congedo.
Conseguentemente, il suddetto fondamento dell’impugnata ordinanza consente di escludere – secondo il condivisibile principio di diritto affermato da Cons. Stato n. 4798/2010 e Cons. Stato n. 2141/2012 – profili di palese irragionevolezza ed incongruità rispetto all’esercizio di un potere ampiamente discrezionale riconosciuto dall’ordinamento (i.e. art. 29 r.d. n. 434/1936 e art. 1653 dlgs n. 66/2010) all’Amministrazione militare.
Ritiene, altresì, questo Collegio di escludere che dall’esercizio di detto potere discrezionale in presenza della mera pendenza di un procedimento penale (ed in assenza di un accertamento giudiziale di una eventuale condotta penalmente rilevante) possa discendere la violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. (cfr. motivo di gravame sub 2), posto che quest’ultimo principio è destinato ad operare in un differente ambito e con evidenti differenti finalità rispetto alla decisione dell’Amministrazione di collocare in congedo il personale dipendente ai sensi del citato art. 1653 dlgs n. 66/2010.
Peraltro, va evidenziato che la circolare del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione n. 23/11 prot. n. CRI/CC/0077119 del 24.11.2011 (richiamata a pag. 2 dell’ordinanza n. 98/2012) esclude la sussistenza del requisito della condotta irreprensibile al fine della eventuale conferma in servizio anche in ipotesi (ricorrente nella fattispecie oggetto del presente giudizio) di richiesta di condanna penale.
Detta circolare non è stata impugnata in parte qua dal M..
Pertanto, il gravato provvedimento n. 98/2012 costituisce legittima e coerente applicazione della prescrizione contenuta nella menzionata circolare divenuta ormai inoppugnabile.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)