Processo amministrativo – Istanza cautelare monocratica – Precedente istanza già  decisa – Riesame – Inammissibilità 

àˆ inammissibile la proposizione di un’ulteriore istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., allorchè ne sia stata già  prodotta una precedentemente e la stessa sia stata decisa formalmente, dal momento che, anche a voler configurare la seconda richiesta quale riesame per ottenere la revoca del precedente, tale rimedio non è previsto dalla legge.

N. 00659/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01422/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2013, proposto da: 
Tra.De.Co S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale Procacci, Marco Sabino Loiodice, Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n.29; 

contro
Comune di Monopoli, Ministero dell’Interno; 

nei confronti di
Societa’ Ecologica Pugliese S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– in parte qua delle ordinanze contingibili ed urgenti, prot. n. 458 del giorno 11.10.2013 e prot. n. 475 del 18.10.2013, emanate dal Sindaco del Comune di Monopoli e recanti indirizzo al Dirigente della polizia locale d’indire d’urgenza una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, nonchè ordine di prosecuzione del servizio fino al 15 novembre 2013 alla società  ricorrente, attuale appaltatrice del servizio;
– della nota prot. n. 48293 del giorno 8.10.2013 del Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune di Monopoli, recante comunicazione alla ricorrente della determinazione di non procedere alla proroga del contratto del servizio di igiene urbana in favore della ditta TRADECO e d’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’individuazione del nuovo gestore;
– della determinazione del Dirigente della VI AO Polizia Locale del Comune di Monopoli n. RCG 01263 del 15.10.2013, recante cessazione a scadenza contrattuale del contratto del servizio di igiene urbana stipulato con la ditta TRADECO e adozione determinazione a contrarre per la selezione con procedura d’urgenza di un operatore economico qualificato cui affidare il servizio per sei mesi;
– dei provvedimenti di indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e dell’aggiudicazione del servizio di igiene pubblica adottati dal Comune di Monopoli, ancorchè non conosciuti dalla ricorrente;
-di ogni altro presupposto, consequenziale e comunque connesso;
– nonchè, ove occorra, delle determine dirigenziali del Comune di Monopoli nn. 1127/13, 1157/13 e 1228/13 e delle note della stessa Amministrazione prot. nn. 47099 e 47955 rispettivamente del I.10.2013 e 7.10.2013, tutte recanti contestazioni alla ricorrente di presunte inadempienze contrattuali per le quali è prevista solo penalità  pecuniaria;
nonchè per la declaratoria di inefficacia
(laddove già  stipulato) del contratto tra il Comune di Monopoli e la società  Ecologica Pugliese s.r.l. per la gestione provvisoria del servizio di igiene urbana.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
rilevato che la II istanza cautelare monocratica, depositata il 16.11.2013, risulta già  decisa con decreto n. 658/2013;
rilevato che, con ulteriore istanza “di pronuncia completa sulla richiesta di decreto cautelare”, depositata il 19.11.2013, la società  ricorrente chiede al Giudice di voler rispondere all’istanza sopraindicata, deposita il 16.11.2013, ritenuta non compiutamente “evasa”;
rilevato che la richiesta, non essendo intervenuti mutamenti apprezzabili nella situazione di fatto o di diritto, mira al riesame del provvedimento già  adottato;
rilevato che , a prescindere dal rilievo che tale istanza non risulta notificata a controparte, il rimedio azionato non è contemplato e comunque, anche a volerlo qualificare come istanza di revoca, non ne ricorrono i presupposti;
 

P.Q.M.
Dichiara l’istanza inammissibile.
Conferma la già  disposta fissazione della trattazione collegiale in camera di consiglio.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 20 novembre 2013.
 
 
 
 
 

  Il Giudice delegato
  Desirèe Zonno


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 20/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)