Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Natura patrimoniale della pretesa – Assenza  periculum in mora 

àˆ carente del requisito del periculum in mora, l’istanza incidentale di misura cautelare proposta avverso un provvedimento eventualmente idoneo a produrre un danno di natura meramente patrimoniale (nella specie, trattasi  del diniego di emolumenti previdenziali da parte dell’I.N.P.S.).

N. 00660/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01064/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2013, proposto da:

Corrado Tramontana, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Godini, con domicilio eletto presso il prof. Avv. Francesco Paparella in Bari, alla via Venezia n. 14;

contro
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Assumma e Ilaria De Leonardis, con domicilio eletto in Bari presso la sede dell’Avvocatura regionale INPS, alla via Oberdan n. 40/U ; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del prospetto di liquidazione INPS, pratica n. 002201300043511 del 10.05.2013;
-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
nonchè per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell’importo detratto a titolo di “interessi indennità  di buonuscita (l. n. 1032/1973)”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Enrico Godini; Ilaria De Leonardis; Giovanni Cassano;
 

Considerato che la richiesta cautelare non appare sufficientemente supportata sotto il profilo del periculum in mora;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)