1. Accesso – Presupposti di rito – Finalità  tutela giudiziaria – Diniego – Illegittimità  – Ragioni


2. Accesso  – Presupposti di rito – Fondatezza della pretesa – Scrutinio giudice – Limiti

1. Laddove l’istanza di accesso agli atti sia giustificata dalla necessità  di tutelare un diritto sede giudiziale, l’ostensione non può essere negata, atteso che l’art. 24, comma 7°, della L. n. 241/1990, a mente del quale ” deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici”, sì come interpretato dalla giurisprudenza, concerne qualsiasi forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. 


2. Nei ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi il giudice deve limitarsi a esaminare la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva e oggettiva richiesti e a verificare che l’istanza non sia generica e riferita alla tutela di un diritto concreto, ma non può giungere a valutare l’eventuale fondatezza o meno dell’azione che l’interessato intende intraprendere.

N. 01575/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2013, proposto da: 
Studiocinque Outdoor s.r.l. – società  unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, n. 36; 

contro
Comune di Trani – non costituito; 

per l’annullamento
“del provvedimento implicito di rigetto (ovvero di silenzio- rifiuto, ex art. 25 della legge n. 241/90), con cui l’amministrazione resistente ha illegittimamente negato l’accesso alla seguente documentazione:
– “Rilievi fotografici effettuati, inerenti a n. 23 impianti pubblicitari che, dal verbale di servizio (…) risultavano “presumibilmente della Ditta Società  Studiocinque s.r.l. di Corato.””;
– “Rilievi fotografici effettuati inerenti ai n. 16 impianti pubblicitari in tubi metallici privi di dati identificativi del proprietario o del soggetto installatore.”, come da verbale di rimozione di P.M., allegato all’istanza.
per l’annullamento
– di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quelli gravati, tacito o espresso, ancorchè non conosciuto, poichè lesivo della sfera giuridica della ricorrente;
nonchè per l’accertamento
– del diritto della stessa ricorrente a vedersi riconosciuto detto accesso;
e per
– il conseguente ordine, al Comune di Trani, di esibire gli atti tutti indicati nella istanza presentata dalla Studiocinque Outdoor s.r.1., società  unipersonale.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Carmelina Di Gifico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La Studiocinque Outdoor s.r.l., società  unipersonale, opera da anni nel settore delle affissioni e dell’impiantistica pubblicitarie ed è titolare di varie autorizzazioni e titoli abilitativi per l’installazione e la permanenza di impianti di sua proprietà  nel territorio del Comune di Trani.
Espone in fatto che, a seguito della rimozione, negli anni 2010 e 2011, da parte del Comune di Trani, di numerosi dei predetti impianti, aveva proposto ricorso dinanzi a questo TAR, assunto al numero di registro generale 10 del 2011.
Riferisce che, in corso di causa, aveva appreso dell’esistenza di un verbale di servizio (redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Trani), concernente l’espletata attività  di rimozione, come pure la circostanza che detta attività  veniva svolta nelle date del 26, 29 e 30 dicembre 2010 e 4 e 17 gennaio 2011; che il suddetto giudizio si concludeva con l’accoglimento parziale della domanda della ricorrente, sicchè, per la parte dell’istanza non accolta, la Studiocinque aveva proposto appello al Consiglio di Stato per la riforma, in parte qua, della sentenza del TAR Puglia, Sezione II, n. 2112, del 7 dicembre 2012, ritualmente notificato e prossimo al deposito.
Espone altresì che, con raccomandata del 19 aprile 2013, aveva proposto istanza di accesso, richiedendo al Comune di Trani la documentazione specificata in epigrafe, richiamata nel citato verbale, incidendo il carteggio richiesto sulle sorti del gravame proposto dinanzi al Consiglio di Stato; che, tuttavia, tale istanza rimaneva inesitata, di talchè la Studiocinque, essendo ancora oggi, come al momento della formulazione della propria domanda, interessata ad acquisire e conoscere la documentazione richiesta, ha proposto l’odierno gravame.
Con ricorso, ritualmente notificato il 18 giugno 2013 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 3 luglio 2013, la Studiocinque Outdoor s.r.l., ha chiesto l’annullamento del provvedimento implicito di rigetto (ovvero di silenzio- rifiuto, ex art. 25 della legge n. 241/90), con cui l’amministrazione resistente ha negato l’accesso alla seguente documentazione: – “Rilievi fotografici effettuati, inerenti a n. 23 impianti pubblicitari che, dal verbale di servizio (…) risultavano “presumibilmente della Ditta Società  Studiocinque s.r.l. di Corato.””; – “Rilievi fotografici effettuati inerenti ai n. 16 impianti pubblicitari in tubi metallici privi di dati identificativi del proprietario o del soggetto installatore.”, come da verbale di rimozione di P.M., allegato all’istanza; ha chiesto altresì l’accertamento del suo diritto a vedersi riconosciuto detto accesso ed il conseguente ordine, al Comune di Trani, di esibire tutti gli atti indicati nella istanza presentata da essa società .
A sostegno del gravame parte ricorrente, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto le seguenti censure: violazione ed omessa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 24 della Costituzione.
Il Comune di Trani non si è costituito a resistere in giudizio.
Alla camera di consiglio del 7 novembre 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
E’ fondato il motivo di censura con il quale la Studiocinque Outdoor s.r.l. deduce la violazione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 che recita: “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.”
Secondo la prevalente giurisprudenza, già  fatta propria da questa Sezione (cfr. TAR Puglia, Bari, Sezione III, n. 3339/2009) e condivisa dal Collegio, la disposizione appena citata si riferisce a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale, ben potendo l’accesso essere finalizzato alle valutazioni preliminari in ordine al se proporre tale azione, e quindi ad evitare iniziative giurisdizionali “al buio” (cfr. TAR Puglia, Bari, Sezione I, n. 11/2008, TAR Campania, Napoli, Sezione V, n. 4702/2007). Sotto tale profilo, è perciò sufficiente che l’istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse (cfr. TAR Puglia, Bari, Sezione I, n. 1529/2009).
Nella fattispecie oggetto di gravame sussiste l’interesse qualificato, concreto ed attuale della società  ricorrente all’ostensione degli atti richiesti, ai fini della tutela della propria sfera giuridica, come rappresentato dalla stessa ricorrente nella istanza di accesso presentata al Comune intimato, in virtù dell’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza di questo Tribunale n. 2112/2012, già  ritualmente notificato e prossimo al deposito al momento della proposizione del presente ricorso.
In particolare parte ricorrente rappresenta la necessità  di appurare l’entità  dei danni sofferti, nonchè il numero degli impianti rimossi ed il loro stato generale al momento della rimozione.
L’impugnativa, difatti, involgerebbe tali aspetti, essendo fondamentale dimostrare, a suo avviso, che i manufatti distolti dal suolo coincidessero con quelli dotati di titolo abilitativo e conoscibili, per ubicazione e stato, come di titolarità  della Studiocinque; in quest’ottica, solo l’accesso alla documentazione fotografica di cui si chiede l’ostensione, menzionata nel verbale conosciuto in corso di causa di primo grado, da utilizzarsi in concomitanza e raccordo con quella già  versata nel giudizio di appello, potrebbe provare, per tabulas, la coincidenza dei mezzi asportati con quelli autorizzati.
Osserva il Collegio che la sentenza del TAR Puglia, Sezione II, n. 2112, del 7 dicembre 2012, come prospettato da parte ricorrente, aveva parzialmente accolto la domanda impugnatoria, respingendo quella risarcitoria “sia per inammissibilità  della stessa per assoluto difetto di assolvimento dell’onere di prova in onere alla circostanza che gli impianti rimossi fossero supportati da specifica autorizzazione e che tale situazione di corrispondenza del cartellone con l’autorizzazione di riferimento e il collegamento con il soggetto titolare della proprietà  del cartellone risultasse evidente e regolarmente apposto sull’impianto, atteso che dalla documentazione in atti esibita dal Comune di Trani e, in particolare, dalle specifiche attestazioni contenute nei verbali di rimozione a cura della Polizia Municipale risulta che i cartelloni rimossi fossero privi della prescritta indicazione sulla proprietà .”
Ritenuto sussistente, alla luce di quanto sopra, l’interesse rilevante sul piano soggettivo, quanto al piano oggettivo, non possono sorgere dubbi sulle caratteristiche e sulla funzione degli atti richiesti, non soggetti ad alcun particolare regime di segreto o di semplice riservatezza.
Il Collegio deve, infine, evidenziare che, in questa procedura, il Giudice debba limitarsi ad esaminare gli elementi soggettivi e oggettivi già  indicati ed a verificare che la richiesta di accesso non sia generica e si riferisca alla tutela di un diritto concreto (come è riscontrabile nella fattispecie), ma non può giungere a valutare l’eventuale fondatezza o meno dell’azione che l’interessato intende intraprendere per la tutela della propria posizione giuridica garantita dall’ordinamento (cfr. TAR Puglia, Sezione I, n. 306/2112, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1492/2011; Sez. V, 23 febbraio n. 1067/2010).
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto; conseguentemente, deve essere ordinata al Comune di Trani l’esibizione, sotto forma di visione ed estrazione di copia, degli atti richiesti dalla Studiocinque Outdoor s.r.l. con l’istanza del 19 aprile 2013, nel termine di giorni 30 dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Trani di esibire e rilasciare la documentazione richiesta, entro 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Trani al pagamento di complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore della società  unipersonale Studiocinque Outdoor s.r.l., a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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