1. Pubblico impiego – Concorsi universitari – Art. 5, comma 1, D.P.R. n. 117 del 2000 – Ambito applicazione
2. Pubblico impiego – Concorsi universitari per posti di ricercatore – Comunicazione individuale a tutti i concorrenti esito concorso – Necessità – Non sussiste ex art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 117 del 2000
3. Pubblico impiego – Concorsi universitari – Termine impugnazione Decreto rettorale approvazione graduatoria idonei procedure per posti di ricercatore e di dichiarazione del vincitore – Decorre dalla pubblicazione del decreto
4. Processo amministrativo – Conoscenza degli elementi essenziali provvedimento lesivo – Istanza accesso atti – Prova tardività gravame – Sussiste
1. Il comma 1 dell’art. 5, D.P.R. n. 117 del 2000 – Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 recante le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210 – nel prevedere che sia inviata comunicazione a tutti i candidati del decreto con il quale il Rettore, accertata la regolarità degli atti, proclama i vincitori o gli idonei, si riferisce unicamente alle procedure di valutazione comparativa per i professori ordinari e associati, non già per i ricercatori.
2. La norma dell’art. 5, co. 3, del D.P.R. n. 117 del 2000, prevede che: “Per le procedure concernenti posti di ricercatore il Rettore, accertata la regolarità degli atti, nomina in ruolo il vincitore”, con la conseguenza che, per tali procedure selettive, a differenza di quelle menzionate al comma 1 del medesimo articolo, non è necessaria la comunicazione individuale dell’esito del concorso.
3. Il termine per l’impugnazione del decreto con cui il Rettore dell’Università degli Studi ha approvato la graduatoria degli idonei delle procedure concernenti i posti di ricercatore e dichiarato il vincitore, non essendo prevista dalla legge la comunicazione individuale, è quello generale decorrente dalla data di pubblicazione dell’esito del concorso nella G.U. della Repubblica italiana.
4. Dev’essere dichiarato irricevibile per tardività il ricorso allorquando dall’istanza di accesso agli atti presentata nell’ambito di un concorso pubblico risulti che il ricorrente avesse già raggiunto la piena conoscenza dell’esito del concorso in epoca antecedente alla data della sua pubblicazione nella G.U.R.I., ben prima dei sessanta giorni per la proposizione del ricorso (nel caso di specie, con l’istanza di accesso agli atti l’istante ha chiesto di ricevere, tra gli altri, copia del decreto rettorale di dichiarazione del vincitore del concorso).
N. 01569/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2011, proposto da:
Antonio Scacco, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Nicolò D’Alessandro, Fabrizio Losacco e Gisella Fazzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Losacco in Bari, via Putignani, n. 141;
contro
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in persona del Rettore, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Antuofermo e Lucrezia Saracino, con domicilio eletto presso gli Uffici della propria Avvocatura, Palazzo Ateneo, in Bari, Piazza Umberto I, n. 1;
nei confronti di
Vito Michele Paradiso, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Monticchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emilia Mastrogiacomo in Bari, via R. Redi, n. 5;
per l’annullamento
“con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto, ove fosse stato sottoscritto dall’illegittimo vincitore, e risarcimento del danno dei seguenti atti:
– nota con la quale è stata comunicata al ricorrente l’approvazione con decreto rettorale n°8817 del 05.11.2010 degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per n°1 posto di ricercatore universitario presso la facoltà di Agraria – settore AGR/15 (Scienze e tecnologie alimentari) ed è stato nominato vincitore il dott. Vito Michele Paradiso
– decreto rettorale n°8817 del 05.11.2010, mai comunicato e conosciuto solo tramite la nota di cui sopra, con il quale il Rettore ha nominato vincitore il dott. Paradiso
– tutti i verbali della Commissione di concorso, ivi compreso il verbale riassuntivo;
– ogni altro atto e/o provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso e consequenziale ivi compreso, ove intervenuto del contratto di ricercatore.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari e di Vito Michele Paradiso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Fabrizio Losacco, Cecilia Antuofermo e Giuseppe De Roberto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 2 febbraio 2011 e depositato il 23 febbraio 2011, il dott. Antonio Scacco ha chiesto l’annullamento della nota con la quale gli è stata comunicata l’approvazione, con decreto rettorale n. 8817 del 5 novembre 2010, degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario presso la facoltà di Agraria – settore AGR/15 (Scienze e tecnologie alimentari) ed è stato nominato vincitore il dott. Vito Michele Paradiso, del suddetto decreto rettorale, mai comunicato e conosciuto solo tramite la nota di cui sopra, di tutti i verbali della Commissione di concorso, ivi compreso il verbale riassuntivo, nonchè, ove intervenuto, del contratto di ricercatore; ha chiesto altresì la conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto stesso, ove fosse stato sottoscritto dall’illegittimo vincitore e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
A sostegno del gravame parte ricorrente, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione del D.L. n. 180/2008 convertito in L. n. 1/2009, del D.M. 28 luglio 2009, del bando di concorso dell’Università degli Studi di Torino (recte Bari) pubblicato sulla G.U. n. 98 del 22 dicembre 2009; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per inadeguatezza, illogicità , contraddittorietà della motivazione e difetto di istruttoria.
Si è costituita a resistere in giudizio l’Università degli Studi di Bari che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ha dedotto la sua infondatezza e chiesto il rigetto del gravame.
Si è altresì costituito a resistere in giudizio il controinteressato, dott. Vito Michele Paradiso, che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e la sua inammissibilità , in quanto mirerebbe a sottoporre al sindacato di legittimità una valutazione di elevatissima specializzazione nonchè per carenza di interesse in quanto, come avrebbe affermato lo stesso ricorrente a pag 16 del medesimo ricorso, esso si sarebbe classificato ultimo; ha dedotto, altresì, l’infondatezza del gravame e ne chiesto, conseguentemente, il rigetto.
Parte resistente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione nella quale ha anch’essa eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività ed insistito per l’infondatezza del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato note di replica.
Tutte le parti hanno prodotto documentazione.
All’udienza pubblica del 24 ottobre 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività sollevata dal dott. Vito Michele Paradiso e dall’Università degli Studi di Bari.
L’eccezione è stata apoditticamente sollevata dal controinteressato, dott. Paradiso, mentre l’Amministrazione resistente, nella memoria depositata il 23 settembre 2013, ha evidenziato che l’unico mezzo legale di pubblicità previsto dal bando, in relazione agli esiti della procedura selettiva per cui è causa, sarebbe costituito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di emanazione del decreto di approvazione dei relativi atti, dalla quale, come espressamente stabilito dalla lex specialis, inizierebbero a decorrere i termini per le eventuali impugnative.
Considerato che il decreto di approvazione degli atti della valutazione comparativa sarebbe stato pubblicato nella G.U. n. 96 del 3 dicembre 2010 ed il ricorso introduttivo della presente controversia sarebbe stato notificato soltanto in data 2 febbraio 2011, esso sarebbe stato proposto tardivamente.
Ad avviso dell’Università degli Studi di Bari, pertanto, sarebbe del tutto ininfluente e irrilevante il riferimento operato dal ricorrente, al fine di procrastinare il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione giudiziale, alla nota – non meglio precisata – con la quale essa Università avrebbe successivamente comunicato l’approvazione degli esiti della procedura concorsuale in contestazione, tenuto conto, altresì, che detta nota sarebbe stata adottata in riscontro ad una apposita istanza di accesso agli atti, formulata in data 24 novembre 2013 (2010) dallo stesso ricorrente, ai sensi della legge n. 241 del 1990, espressamente con riferimento agli atti “trasmessi ai fini della valutazione comparativa del candidato Paradiso Vito Michele, dichiarato vincitore con decreto rettorale n. 8817 del 5.11.2010”.
Nelle note di replica depositate in data 2 ottobre 2013 parte ricorrente ha contestato la prospettazione di parte resistente; a fondamento della tempestività del ricorso da essa proposto ha richiamato la giurisprudenza alla luce della quale, al fine della decorrenza del termine decadenziale di impugnazione, la pubblicazione di un atto amministrativo è rilevante solo se la legge, che prevede la pubblicazione dell’atto quale forma di “pubblicità -notizia” vi riconnetta espressamente tale effetto e non preveda altresì la comunicazione personale all’interessato.
In fattispecie di valutazioni comparative a posti di professore ordinario nelle Università , ad avviso del dott. Scacco, opererebbe quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 117 del 2000; in particolare l’art. 5 al comma 1 prevede che “Il rettore con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti”.
Non riscontrandosi, quindi, una norma che prescriva quale forma di pubblicazione obbligatoria del provvedimento quella all’Albo dell’Ateneo o sulla Gazzetta Ufficiale, ma, anzi, prevedendo la norma sopra richiamata la comunicazione individuale a ciascuno dei partecipanti al concorso, solo da tale incombente decorrerebbe il termine ordinario di impugnazione.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la prova della tardività del gravame, in mancanza di notifica dell’atto, deve essere fornita in modo rigoroso da colui che solleva l’eccezione, sulla base di elementi univoci tali da rendere certo, e non semplicemente probabile, che il destinatario abbia avuto piena cognizione degli elementi essenziali del provvedimento.
L’eccezione di irricevibilità è fondata.
Il Collegio ritiene che il comma 1 dell’art. 5 del D.P.R. n. 117 del 2000 – Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210- che dispone la comunicazione a tutti i candidati del decreto con il quale il rettore, accertata la regolarità degli atti, dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei, si riferisca unicamente alle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario e non ai ricercatori.
Ciò in quanto il medesimo art. 5, che disciplina l’accertamento della regolarità degli atti e le nomine in ruolo, prevede un apposito comma per le procedure concernenti i posti di ricercatore che non contempla, invece, la comunicazione individuale; il comma 3, infatti, specificatamente dispone: “Per le procedure concernenti posti di ricercatore il rettore, accertata la regolarità degli atti, nomina in ruolo il vincitore.”.
Ad avviso del Collegio, anche se il comma 1 non indica espressamente il riferimento ai professori associati e ordinari, la presenza dello specifico comma 3 per i ricercatori, che detta una apposita diversa disciplina per questi ultimi, comma che altrimenti non avrebbe ragion d’essere, e la lettura sistematica dell’intero art. 5, in particolare il richiamo al comma 8 dello stesso comma 1, nonchè del comma 4, richiamato a sua volta dal citato comma 8, che fanno, invece esplicito riferimento ai candidati dichiarati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, non consentono, una diversa interpretazione della norma.
Mentre per i professori associati e ordinari l’art. 5, comma 1, prevede la comunicazione individuale a tutti i candidati in quanto il decreto di cui trattasi dichiara i nominativi non solo dei vincitori ma anche degli idonei, per i quali lo stesso art. 5 prevede l’ulteriore disciplina di cui ai commi 4 e 8, nelle procedure di valutazione comparativa relative ai ricercatori, invece, il legislatore ha previsto al comma 3 del medesimo art. 5, che con il decreto in questione venga dichiarato solo il vincitore.
Si ritiene peraltro opportuno precisare che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente riguarda fattispecie di procedure di valutazione comparativa relative proprio a posti di professori universitari e non di ricercatori (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 11 settembre 2012, n. 7659 e T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 31 ottobre 2012, n. 1314) e lo stesso ricorrente, nel richiamare l’art. 5, comma 1, quale norma applicabile alla fattispecie oggetto di gravame ha, però, rappresentato che opera per le “valutazioni comparative a posti di professore ordinario nelle Università “.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che, nella fattispecie per cui è causa, il termine di decorrenza per l’impugnazione del Decreto Rettorale n. 8817 del 5 novembre 2010, oggetto dell’odierno gravame, sia quello generale della pubblicazione e nello specifico quello della pubblicazione nella G.U. n. 96 del 3 dicembre 2010 e, pertanto, il ricorso deve ritenersi tardivamente proposto in quanto notificato in data 2 febbraio 2011 e, quindi, oltre il previsto termine decadenziale di 60 giorni.
Si ritiene di dover precisare che, anche a voler seguire, in via puramente ipotetica, la prospettazione del ricorrente, secondo la quale nella fattispecie oggetto di gravame si applicherebbe il comma 1 dell’art. 5 del D.P.R. n. 117 del 2000 e, pertanto, sarebbe stata necessaria la comunicazione personale all’interessato, il ricorso sarebbe stato comunque irricevibile per tardività .
Alla luce della giurisprudenza richiamata da parte ricorrente, sopra riportata, condivisa dal Collegio, in tale ipotesi, infatti, in mancanza di notifica dell’atto, la prova della tardività del gravame deve essere fornita in modo rigoroso da colui che solleva l’eccezione, sulla base di elementi univoci tali da rendere certo, e non semplicemente probabile, che il destinatario abbia avuto piena cognizione degli elementi essenziali del provvedimento (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 31 ottobre 2012, n. 1314 cit.).
Ebbene, rileva il Collegio, che tale rigorosa dimostrazione sia stata fornita dall’Università degli Studi di Bari che ha prodotto in giudizio l’istanza di accesso agli atti, formulata in data 24 novembre 2010 dallo stesso ricorrente, ai sensi della legge n. 241 del 1990, con la quale il dott. Scacco ha chiesto “di avere fotocopia dei seguenti atti: ¦.. trasmessi ai fini della valutazione comparativa dal candidato PARADISO Vito Michele, dichiarato vincitore con Decreto Rettorale n. 8817 del 05/11/2010.”
Alla luce di quanto rappresentato nella suddetta richiesta, non vi sono dubbi che, alla data del 24 novembre 2010, parte ricorrente avesse piena conoscenza del contenuto del Decreto Rettorale n. 8817 del 5 novembre 2010, oggetto di impugnazione, circostanza questa che, peraltro, non è stata contestata nell’udienza di discussione; nè il dott. Scacco, come evidenziato da parte resistente, ha prodotto, nè precisato, neppure in corso di causa, quale fosse la nota con la quale essa Università gli avrebbe successivamente comunicato l’approvazione degli atti della procedura concorsuale per cui è causa.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività .
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività .
Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 2.000,00 (duemila/00), di cui € 1.000,00 (mille/00) in favore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e € 1.000,00 (mille/00) in favore del dott. Vito Michele Paradiso, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)