Processo amministrativo –  Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo esecutivo – Spese registrazione e interessi – Spettanza – Spese parere congruità  – Non contemplate nel decreto – Non sono dovute

In sede di giudizio di ottemperanza di un decreto ingiuntivo esecutivo e passato in giudicato, in aggiunta alle somme dovute per tutte le voci espressamente menzionate nel decreto, sono dovute anche le spese di registrazione e degli ulteriori interessi corrispettivi e moratori fino all’effettivo soddisfo mentre non sono, invece, dovute somme a titolo di rifusione di eventuali pareri di congruità  in mancanza di espressa menzione nel decreto.1538

N. 01538/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00721/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2013, proposto da: 
Soc. Coop. a r.l. “Vulcano”, rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Caggiano, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, n. 14; 

contro
Provincia di Foggia; 

per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 34/2013 del Tribunale di Foggia, non opposto e passato in giudicato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Oscar Marongiu e udito per le parti il difensore, avv. Nicola Palladino, su delega dell’avv. Chiara Caggiano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 34/2013 del Tribunale di Foggia, che ha condannato la Provincia di Foggia al pagamento del corrispettivo contrattuale in favore del ricorrente per la complessiva somma di € 67.818,10 (IVA inclusa), oltre interessi corrispettivi e moratori calcolati ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, co. 2 D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145, nonchè le spese della procedura monitoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Chiara Caggiano, liquidate in € 338,00 per esborsi ed € 800,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge. Il ricorrente ha chiesto anche che vengano poste a carico della Provincia di Foggia le spese di registrazione e ulteriori interessi corrispettivi e moratori fino all’effettivo soddisfo, da calcolarsi ai sensi della Direttiva 2011/7/UE, recepita con il D.Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
Parte ricorrente ha inoltre chiesto – per il caso di eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione – la nomina di un commissario ad acta.
La Provincia intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 17 ottobre 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, è equiparabile al giudicato, con conseguente ammissibilità  del giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a., secondo ormai consolidato orientamento (T.A.R. Puglia – Bari, n. 1573/2003; C.d.S., Sez. V, n. 2604/2002; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, n. 1198/2013; C.d.S., sez. V, n. 5045/2011; C.d.S., sez. IV, n. 6318/2007; Id., n. 7840/2003).
La domanda è fondata e va pertanto ordinato alla Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere – entro il termine di giorni 30 (trenta) dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme dovute per tutte le voci espressamente indicate nel suindicato decreto già  quantificate o da quantificare in base alla vigente normativa. A tal fine si rileva che le spese generali sono pari al 12,50% dei diritti ed onorari liquidati nel D.I., l’IVA e il CAP sono dovute relativamente sia alla sorte capitale che alle spese quantificate in decreto. Non sono invece dovute somme a titolo di rifusione di eventuali pareri di congruità  in mancanza di espressa pronuncia, contenuta nel D.I. per la cui ottemperanza si agisce e così pure spese sostenute per eventuali azioni esecutive instaurate avanti al Giudice Ordinario. La Provincia di Foggia dovrà  inoltre provvedere al pagamento delle spese di registrazione e degli ulteriori interessi corrispettivi e moratori fino all’effettivo soddisfo, per i quali però non potranno trovare applicazione le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 192/2012 (di recepimento della Direttiva 2011/7/UE), in quanto applicabili, ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto legislativo, soltanto alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013.
Il Collegio nomina fin d’ora – per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione – quale Commissario ad acta, il Prefetto di Foggia o suo delegato, il quale provvederà  all’esecuzione della sentenza entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta) ed a cui favore sarà  liquidata la somma complessiva di € 800,00 a titolo di competenze dovute, ponendo tale spesa a carico della Provincia di Foggia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie il presente ricorso e, per l’effetto, ordina alla Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 34/2013, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme già  quantificate in decreto o da quantificare con le modalità  indicate in motivazione, entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone fin d’ora, per il caso di persistente inerzia della Provincia intimata, che a tanto provveda – entro il successivo termine di giorni sessanta – il Prefetto di Foggia o suo delegato, nominato con la presente Commissarioad acta.
Liquida fin d’ora in favore del predetto Commissario ad acta – e per il caso di suo intervento – la somma di € 800,00, ponendo detto importo a carico della Provincia di Foggia.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre IVA, CPA, Contributo Unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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