Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Provvedimenti esecuzione giudicato – Art. 134 c.p.a. – Sindacato – Giurisdizione di merito – Sussiste

A norma dell’art. 134 c.p.a., il sindacato in ordine ai provvedimenti assunti dalla pubblica Amministrazione in dichiarata esecuzione del giudicato rientra nella giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo.

N. 00640/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01250/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2013, proposto da: 
Giulio Rocco Schito, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente, in Bari, via M. Celentano, 27; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari; 

per l’esatta esecuzione
della sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. II n. 523 del 9 aprile 2013, resa inter partes e non appellata,
previa sospensione dell’efficacia e declaratoria di nullità -inefficacia,
del decreto direttoriale del 12 settembre 2013 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, con il quale è stata respinta l’istanza di collocamento in aspettativa formulata dal ricorrente, ex art. 15 septies, commi 1 e 4, D.L.vo n. 502/1992;
nonchè, per quanto occorra, di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale specificamente indicato in ricorso;
in subordine, previa conversione del rito,
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del citato decreto direttoriale del 12 settembre 2013 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
nonchè, per quanto occorra, di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale specificamente indicato in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con atto depositato in data 13 novembre 2013, in attesa della decisione collegiale sulla domanda cautelare avanzata con il ricorso;
Considerato che, a norma dell’art. 134 c.p.a., il sindacato in ordine ai provvedimenti assunti dalla pubblica Amministrazione in dichiarata esecuzione del giudicato rientra nella giurisdizione anche di merito del Giudice amministrativo;
Considerato che il ripristino in servizio permanente effettivo dell’interessato, giusta nota n. 488540 in data 29.10.2013 del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, risulta essere stato disposto, al più tardi, entro il 24 novembre prossimo e che ciò comporta la contestuale cessazione del ricorrente dall’incarico dirigenziale in atto svolto presso la Asl di Brindisi, cosicchè la sua situazione giuridica risulta essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio (4 dicembre 2013) utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
 

P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati;
Fissa la camera di consiglio del 4 dicembre 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 13 novembre 2013.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 13/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)