Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Versamento residui di depurazione in Lama – Attestazione di compatibilità  paesaggistica in deroga al PUTT – Ove la deroga riguardi l’intero tracciato – Illegittimità 

Merita sospensione l’attestazione regionale di compatibilità  paesaggistica con riferimento ai lavori di ripristino della continuità  idraulica per versamento di reflui di depurazione in una lama, ove l’intero intervento sia stato autorizzato  derogando in modo generalizzato alle disposizioni vincolistiche dettate dal PUTT.
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Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 2 febbraio 2014, n. 625 – 2014; ric. n. 205 – 2014
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Vedi anche Cons. St., sez. VI, ric. n. 204/2014 per impugnazione di ordinanza Tar Puglia – Bari n. 204/2013.

N. 00637/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01290/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2013, proposto da:

Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Abate Eustasio, n. 5;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Melo, n. 114; 
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Regionale per la Puglia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, Via Melo, n. 97;

nei confronti di
Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Amato, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Q. Sella, n. 241; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. della deliberazione di Giunta della Regione Puglia 28 maggio 2013, n. 999 (in BURP 25.6.2013, n. 86) “Comune di Gioia del Colle, Casamassima Rutigliano, Noicattaro, Triggiano, Bari. Lavori per il ripristino della continuità  idraulica della Lama San Giorgio. Attestazione di compatibilità  paesaggistica (˜art. 5.O4 NTA -putt/p) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del putt/p) con effetto di autorizzazione paesaggistica art 146 d. lgs. 42/2004. Proponente: consorzio di bonifica Terre d˜Apulia”;
2. del parere della Direzione regionale dei beni culturali di Bari n. 1102 del 12 novembre 2012;
3. di ogni altro atto riferito nel ricorso, preparatorio o presupposto anche se non noto che concorra all’attuazione del progetto di ricostituzione della continuità  idraulica nella Lama San Giorgio.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi, Pierluigi Balducci, Lucia Ferrante e Alessandro Amato;
 

PREMESSO che pende attualmente ricorso presso il TAR del Lazio avverso il Piano di tutela delle acque in Puglia, Piano da ritenersi quale atto presupposto degli atti impugnati con l’odierno gravame e del quale, pertanto, si ravvisa l’opportunità  di attendere il relativo esito;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che la deliberazione della Giunta della Regione Puglia 28 maggio 2013, n. 999, concernente lavori per il ripristino della continuità  idraulica della Lama San Giorgio – Attestazione di compatibilità  paesaggistica (art. 5.04 NTA – PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P) con effetto di Autorizzazione Paesaggistica art 146 d. lgs. 42/2004 proposta da Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia – oggetto di impugnazione, appare affetta da illegittimità  in quanto si sostanzia in una inaccettabile deroga generalizzata alle disposizioni vincolistiche dettate dal Piano predetto;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, la domanda possa ricevere accoglimento limitatamente alla citata delibera di G.R.;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, limitatamente della deliberazione di Giunta della Regione Puglia 28 maggio 2013, n. 999.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)