Commercio, industria, turismo – Agevolazioni finanziarie – Revoca – Ipotesi di reato – Sospensione – Ragioni

Dev’essere sospeso il provvedimento di revoca di agevolazioni finanziarie emanato nei confronti della ditta interessata  da una mera ipotesi di reato, previa prestazione da parte della stessa di un’idonea garanzia.

N. 00624/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01327/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2013, proposto da:

RCD s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Formica, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Arc. Vaccaro n. 10;

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97; 

nei confronti di
Centrobanca s.p.a. (oggi Ubi Banca); 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento di revoca del D.M. di concessione delle agevolazioni in via provvisoria contraddistinto dal n.144204 del 21/7/05, relativo al progetto n.41388/13, notificato a mezzo PEC in data 10/06/2013;
-di ogni altro atto cognito o incognito comunque connesso a quello impugnato in via principale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Felice Formica; Lucia Ferrante;
 

Considerato che il decreto oggetto di gravame si fonda su di una mera ricostruzione dei fatti posta a base della paventata ipotesi di reato e non già  su fatti materiali accertati, come rilevato anche dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto, nella sentenza n. 338/2010, in relazione a profili della vicenda più strettamente rilevanti sul piano tributario;
Ritenuto sussistere il periculum in mora giacchè la società  ricorrente ha, in effetti, realizzato la struttura alberghiera in discussione, che risulta a tutt’oggi esistente e pienamente operativa; e, altresì, in considerazione del notevole importo delle somme di cui si tratta;
Ritenuto infine, per la stessa ragione, di subordinare la concessione della richiesta misura cautelare alla prestazione di idonea garanzia, onde tenere indenne l’Amministrazione dal rischio dell’insolvenza della società  ricorrente, fino alla definizione della controversia nel merito;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale e, per l’effetto, sospende la revoca gravata, a condizione che sia stipulata dalla società  ricorrente apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia dell’intero importo finanziato, in parte già  percepito e in parte da percepire. Spese compensate.
L’udienza di discussione sarà  fissata con separato provvedimento.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)