Enti e organi della p.A. – Comune – Area del patrimonio comunale indisponibile destinata a pubblico servizio – Occupazione senza titolo – Ordinanza di sgombero – Legittimità  

àˆ legittimo il provvedimento con il quale il dirigente municipale ordina lo sgombero di un’area comunale occupata sine titulo, individuata con delibera di giunta per l’insediamento della realizzanda Stazione dei Carabinieri, come tale riconducibile ex art. 826, co.3 cod.civ. nella categoria del patrimonio comunale indisponibile destinato ad un pubblico servizio.

N. 00630/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01321/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2013, proposto da Vacca Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Giglio, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Caterino in Bari, via Capruzzi, 184;

contro
Comune di Rodi Garganico, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;

nei confronti di
D’Agruma Genoveffa;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della ordinanza di sgombero n. 40 del 25.7.2013 emessa dal Responsabile del V Settore del Comune di Rodi Garganico, notificata al sig. Vacca Antonio il 28.8.2013, mediante la quale il Responsabile del V Settore ordinava al ricorrente lo sgombero delle aree di proprietà  comunale occupate senza titolo, in catasto contraddistinto alle par.lle n. 824, 825, 693, 692 (parte), 363, 487, 74 del foglio n. 7 della consistenza di circa 3000 mq.;
– del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 72/2013 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Rodi Garganico del 4.7.2013;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè sconosciuto al ricorrente;
per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rodi Garganico;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Gaetano Giglio e Domenico Fasanella;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il terreno oggetto della censurata ordinanza di sgombero appare riconducibile alla categoria del patrimonio comunale indisponibile di cui all’art. 826, comma 3 cod. civ., essendo destinato a un pubblico servizio (i.e. Stazione dei Carabinieri in forza della deliberazione di Giunta comunale n. 144/2011); che, conseguentemente, l’Amministrazione resistente appare aver fatto corretto esercizio, con la gravata ordinanza n. 40/2013, del potere di cui all’art. 823, comma 2 cod. civ.;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)