Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordine di demolizione – Individuazione imprecisa della parte del manufatto da demolire – Illegittimità  – Ragioni

In tema di impugnazione dell’ordine di demolizione riguardante  un intero manufatto che almeno in parte risulti legittimo (nella specie, un  muro di recinzione che avrebbe superato il limite di altezza consentito  di due metri soltanto in alcune zone), ove dall’atto  non sia possibile evincere elementi sufficienti per la  definizione dell’oggetto del provvedimento, questo  dev’essere annullato per illogicità ,  difetto di istruttoria e di motivazione. 

N. 01514/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01242/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2007, proposto da: 
Chiechi Domenico E Chiechi Anna Grazia, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolo’ De Marco, con domicilio eletto presso Nicolo’ De Marco in Bari, via Abate Gimma, 189; 

contro
Comune Di Adelfia; 

per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 6 del 29.5.2007 prot. 6867;
nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Nicolò De Marco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
I ricorrenti, proprietari di un terreno in agro di Adelfia (in Catasto al fg. 19 p.lle 59,14,633,61,582 e 60) esteso circa 18.000 mq, dopo aver ottenuto il permesso di costruire n. 48/06 del 23.6.2006 relativo alla costruzione di un edificio residenziale, integrato da successive varianti in corso d’opera, hanno presentato in data 17.7.2006 una d.i.a. per la recinzione dell’intero fondo per circa 800 m di perimetro, prevedendosi il ripristino di alcuni muri a secco e, per alcune parti, la realizzazione di muretto in calcestruzzo con sovrastante impianto di rete metallica.
In assenza di alcun intervento da parte del Comune si è perfezionato l’assenso ed è stata quindi realizzata la predetta recinzione dell’area. A seguito di sopralluogo dell’U.T.C. è tuttavia intervenuto l’impugnato provvedimento con cui, rilevato che i ricorrenti “hanno eseguito una muratura di recinzione¦ in conglomerato cementizio dell’altezza di metri 2 in difformità  dalla d.i.a del 17.7.2006, oltre che da quanto stabilito dall’art. 15 n.t.a. allegate al vigente regolamento edilizio”, è stata ordinata la demolizione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi.
I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 T.U. Edilizia. Eccesso di potere per genericità  della motivazione, difetto dei presupposti in fatto.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 delle n.t.a. del P.R.G. di Adelfia. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per carente e generica motivazione. Violazione del giusto procedimento.
3) Violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 7 l. 241/1990.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 10 ottobre 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
àˆ anzitutto fondato il primo motivo di censura con cui si deduce eccesso di potere sotto vari profili,
in relazione alla assoluta genericità  del provvedimento sanzionatorio impugnato, nonchè alla erronea presupposizione e al difetto di istruttoria.
Ed invero dalla documentazione in atti non è dato evincere elementi sufficienti di definizione dell’oggetto del provvedimento.
Premesso che il muro di recinzione in esame presenta una altezza differente e non uniforme in relazione all’andamento altimetrico del terreno interessato, assumono i ricorrenti che comunque in nessun punto la recinzione raggiungerebbe i due metri di altezza, in considerazione della mancata definizione dei lavori che prevedono il riporto di terreno tra viabilità  e muro di recinzione, realizzandosi in tal modo una riduzione dell’altezza da piano della viabilità .
Peraltro, assumono i ricorrenti che, quand’anche volesse ritenersi un superamento dei due metri di altezza in taluni parti della recinzione, parimenti il provvedimento risulterebbe in ipotesi illegittimo, non risultando indicate le parti da demolire ed essendosi invece ordinata la demolizione dell’intero muro di recinzione, con evidente illogicità  e contraddittorietà , oltre che difetto di istruttoria e di motivazione.
Risulta altresì fondato l’ulteriore profilo di censura dedotto: i ricorrenti hanno infatti presentato, a seguito dell’ordinanza di cui sopra, istanza per ottenere permesso di costruire in sanatoria, relativo alla autorizzazione a procedere a riempimento del dislivello tra la strada sterrata e il muro di confine mediante riporto di terreno, finalizzato al livellamento dello stesso e alla corrispondenza della quota rispetto a quella della d.i.a. già  assentita.
Su tale istanza l’Amministrazione non si è pronunciata.
Risulta altresì fondato il terzo motivo di censura, con cui si deduce la violazione degli artt. 7 ss. della l. 241/1990, in relazione alla omessa garanzia della partecipazione e del contraddittorio, risultando pretermessa la fase relativa al provvedimento di sospensione dei lavori, provvedimento pacificamente ritenuto equipollente all’avviso di inizio del procedimento di cui al citato art. 7.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento.
Assorbito il secondo motivo di censura.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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