Procedimento amministrativo – Provvedimento – Sospensione concessione rivendita generi monopolio e ricevitoria lotto – Difetto di istruttoria – Fattispecie 

Merita annullamento il provvedimento di sospensione delle concessioni per la rivendita dei generi di monopolio e ricevitoria del lotto, ove la motivazione sia incentrata su di una vicenda penale a carico del mero coadiutore del titolare della concessione e in assenza della considerazione delle deduzioni difensive proposte da quest’ultimo nell’ambito della partecipazione al procedimento. 

N. 01511/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2007, proposto da: 
P. M., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paparella, Giuseppe Del Prete, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14; 

contro
Amministrazione Autonoma Dei Monopoli Di Stato, Ministero Dell’Economia E Delle Finanze, Amministrazione Monopoli Di Stato-Uff.Regionale Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento n. 877/4.4.2007 dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale per la Puglia-Bari, a firma del Dirigente, Direttore Regionale Dr. Domenico Nasta;
di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonchè per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Autonoma Dei Monopoli Di Stato e di Ministero Dell’Economia E Delle Finanze e di Amministrazione Monopoli Di Stato-Uff.Regionale Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Giuseppe De Prete e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente, titolare della rivendita ordinaria di generi di Monopolio n. 3 e della ricevitoria del lotto n. BA 1717, con sede in Bitritto alla via Carlo Alberto 34, premesso di aver gestito per oltre 17 anni l’attività  di cui sopra nella piena legalità , impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui l’Amministrazione dei Monopoli di Stato ha disposto con effetto immediato la sospensione della concessione della rivendita ordinaria e della ricevitoria del lotto sino all’esito dei provvedimenti dell’Autorità  giudiziaria.
In data 31.10.2006, la Guardia di Finanza – nucleo Polizia Tributaria di Bari ha sottoposto a sequestro in pregiudizio di P. G. V., gestore della rivendita di titolarità  della ricorrente, Kg. 56,200 di tabacchi lavorati nazionali e/o nazionalizzati di provenienza furtiva, generi di monopolio rinvenuti nei locali della rivendita, sequestro seguito dal decreto di convalida da parte dell’Autorità  giudiziaria (sequestro probatorio).
Assume la ricorrente che al decreto di convalida del sequestro non avrebbe fatto seguito alcun ulteriore atto nei confronti del predetto P. G. V., unico soggetto indagato.
Nonostante la totale estraneità  della ricorrente alla vicenda penale di che trattasi l’Amministrazione dei Monopoli di Stato ha avviato procedimento di revoca delle concessioni di rivendita ordinaria e dell’annessa ricevitoria del lotto in danno della ricorrente, giusta nota n. 3405 del 20.2.2007.
Nonostante le controdeduzioni proposte dalla ricorrente e la sua estraneità  alla vicenda penale, è intervenuto l’impugnato provvedimento con cui si è disposta in autotutela la sospensione delle concessioni di cui trattasi.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 36 della l, 1293/1957. Eccesso di potere per illogico esercizio della discrezionalità  amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità  e ragionevolezza della sanzione;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della l. 1293/1957. Carenza di potere. Violazione del principio di tipicità  e nominatività  degli atti amministrativi. Eccesso di potere per illogicità  manifesta e contrasto tra premesse e conclusioni.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quater comma 2 l. 241/1990. Violazione dei principi in materia di autotutela. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990.
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà , illogicità  e carenza dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990.
5) Violazione e falsa applicazione e malgoverno degli artt. 28 e 34 l. 1293/1957. Violazione e falsa applicazione e malgoverno degli artt. 63, 64 d.p.r. 1074/1958. Violazione e falsa applicazione e malgoverno dell’art. 27 Cost. eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 469/07 del 13.6.2007 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza del 10 ottobre 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Risulta infondato il primo motivo di censura, atteso che la fattispecie in esame non appare in alcun modo assimilabile all’ipotesi dell’irregolarità  di gestione ex artt. 34 e 35 della l. 1293/1957, trattandosi viceversa di fattispecie di rilevanza penale.
Parimenti infondato il secondo motivo di censura con cui si deduce carenza di potere in violazione del principio di tipicità  e nominatività  degli atti amministrativi, atteso che il potere cautelare di sospensione del titolo concessorio deve ritenersi naturalmente immanente al rapporto concessorio e al potere di vigilanza riservato all’Amministrazione concedente.
Parimenti infondato il terzo motivo di censura sotto il profilo denunciato, attesa la riconducibilità  della fattispecie in esame nell’ambito delle gravi ragioni che possono astrattamente supportare l’esercizio del potere di sospensione della concessione e considerato che l’interesse pubblico deve ritenersi in re ipsa in quanto connesso ad esigenza di tutela dei diritti dell’Amministrazione concedente e dell’affidamento degli utenti.
Risultano viceversa fondati il quarto e quinto motivo di censura, con cui si deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione.
Ed invero, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine all’assenza di definizione della vicenda penale nei confronti del P. G. V., erroneamente indicato quale gestore della rivendita (ed invece mero coadiutore della ricorrente per effetto di espressa autorizzazione in tal senso rilasciata dalla stessa Amministrazione dei Monopoli di Stato), nonchè dalla circostanza che la ricorrente non risulta in alcun modo coinvolta nella vicenda penale di che trattasi, dalla documentazione in atti si evince che l’Amministrazione non ha in alcun modo valutato le controdeduzioni e le deduzioni della ricorrente, con conseguente vizio della motivazione ed in assenza peraltro di un adeguato approfondimento istruttorio a cura della stessa Amministrazione.
Risulta conseguentemente un cattivo esercizio del potere discrezionale in ambito cautelare, non essendosi in alcun modo considerata l’estraneità  della ricorrente rispetto ai fatti addebitati esclusivamente al coadiutore.
Peraltro (5° motivo), il provvedimento si supporta ai rilievi contenuti nel verbale 356/GTM/BS/DPII del 2.2.2007 da cui tuttavia risulta che la ricorrente non gestisce la rivendita personalmente.
La ricorrente infatti è titolare della concessione ed esercita l’effettiva gestione finanziaria della rivendita medesima, con disponibilità  in proprio nome dell’immobile in cui è ubicata la rivendita.
Il P. G. V. riveste qualifica di coadiutore, in virtù di regolare autorizzazione ex art. 63 commi 5 e 6, e in tale veste risulta stabilmente inserito nella gestione della rivendita.
Nè l’Amministrazione ha in alcun modo motivato in ordine alla sussistenza di elementi probatori a carico della ricorrente.
L’impugnato provvedimento di sospensione deve pertanto ritenersi illegittimo sotto tali profili e va pertanto annullato.
Quanto alla domanda risarcitoria, rileva il Collegio che la stessa risulta allo stato inammissibile e infondata, sia in ragione dell’assoluto difetto di prova anche con riferimento all’an debeatur, atteso che alla iniziale domanda in tal senso proposta con il ricorso non ha fatto seguito alcuna specificazione nè alcuna integrazione probatoria, sol che si consideri che la ricorrente ha continuato ad esercitare l’attività  di cui trattasi per effetto del tempestivo intervento del provvedimento di tutela cautelare di cui all’ordinanza 469/2007.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono giustificati motivi, legati anche alla parziale soccombenza, che conducono a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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