1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Esclusione dalla gara – Ricorso – Contestazione parziale dei motivi di esclusione – Inammissibilità  


2.  Contratti pubblici  – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Irregolarità  contributiva  – Conseguenze

1. Se l’impresa esclusa dalla gara d’appalto per motivi diversi  abbia gravato l’atto soltanto con riferimento ad alcuni di essi, il ricorso deve ritenersi inammissibile: infatti ove  l’atto sia fondato su una pluralità  di motivi, l’eventuale illegittimità  di alcuni di essi non ne comporta l’annullamento quando gli altri siano idonei a giustificare la decisione amministrativa adottata.
 
2. L’impresa che abbia partecipato alla gara dichiarando di essere in regola con gli obblighi contributivi e che, al contrario, risulti, alla data di scadenza del bando, non in regola (nella specie per un debito accertato quattro anni prima per circa € 9.000,00), dev’essere esclusa dalla gara sia  per la violazione contributiva, sia per aver reso una falsa dichiarazione.

N. 01505/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01414/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Soc. Coop. Sociale a r.l. U. A. P. T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Dionigi e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Nicolai 29; 

contro
Amiu S.p.a. del Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco De Marinis, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Schino in Bari, via G. Trevisani 106; 

nei confronti di
I.N.P.S. sede di Andria, Coop. Sociale Isola, Coop. Sociale Re Manfredi; 

per l’annullamento
del provvedimento di cui alla nota prot. n.1972 dell’AMIU s.p.a. Comune di Trani del 22/6/2009 avente ad oggetto “procedure per l’affidamento dei servizi di “Pulizia Uffici pubblici”, “Custodia pulizia e manutenzione bagni pubblici” e “Custodia, pulizia e manutenzione bagni Villa Comunale e Impianti sportivi” con la quale si comunicava all’odierna ricorrente la delibera di esclusione della società  dalle procedure in oggetto, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria dei servizi in gara nonchè la revoca dell’aggiudicazione provvisoria del “servizio di raccolta rifiuti dal litorale costiero”;
di qualsivoglia atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Amiu S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Marco Sabino Loiodice, per delega dell’avv. Aldo Loiodice, e Cristiano Gramatica, per delega dell’avv. Francesco De Marinis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la cooperativa sociale a r.l. “U.a.p.T.” ha impugnato il provvedimento del 22 giugno 2009 con il quale l’AMIU s.p.a. l’ha esclusa dalle procedure per l’affidamento dei servizi di pulizia e custodia degli immobili pubblici e di raccolta dei rifiuti sul litorale costiero, revocando la relativa aggiudicazione provvisoria.
La ricorrente ha esposto di svolgere, in conformità  del proprio oggetto sociale, varie attività  tra cui servizi di pulizia, parcheggi e maglieria, in sedi differenti e con personale diverso, iscritto all’INPS con distinte posizioni contributive; ha dedotto di avere partecipato per la sola attività  di pulizia, inerente la posizione n. 0909730475, alle gare indette dall’AMIU s.p.a. del Comune di Trani per l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici pubblici, di custodia, pulizia e manutenzione dei bagni pubblici e di custodia, pulizia e manutenzione dei bagni della Villa comunale e degli impianti sportivi, presentando l’autodichiarazione di regolarità  contributiva; presentata la richiesta integrazione documentale, aveva ottenuto l’aggiudicazione provvisoria dei servizi in gara, ma in data 22 giugno 2009 le era stata comunicata l’esclusione dalle gare e la revoca dell’aggiudicazione provvisoria per le presunte false dichiarazioni contenute nella dichiarazione di regolarità  contributiva del 16 marzo 2009, risultata in contrasto con il DURC del 9 giugno 2009, acquisito in sede di verifica della dichiarazione.
Il DURC, tuttavia, conteneva un cumulo di posizioni contributive, risultando non regolare solo per la posizione n. 0908803118, relativa ai servizi di parcheggio, estranea alle procedure di gara, e regolare per la posizione 0909730475, come attestato anche dall’INPS con la nota del 21 luglio 2009.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la posizione contributiva relativa ai servizi oggetto di gara era risultata regolare, conformemente alla dichiarazione prodotta dalla ricorrente;
2. violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, dovendo la stazione appaltante valutare in tutte le sue parti il DURC acquisito o almeno richiedere chiarimenti in merito alla regolarità  della posizione oggetto di gara;
3. violazione dell’art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, eccesso di potere sotto vari profili, illegittimità  propria del DURC e derivata per gli altri atti, essendo illegittimo il DURC reso in maniera cumulativa.
Si è costituita l’AMIU s.p.a. del Comune di Trani resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013 il ricorso è stata trattenuto in decisione.
Preliminarmente va evidenziato che con il provvedimento impugnato è stata disposta l’esclusione dalle gare della ricorrente e la revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore sia per la difformità  delle dichiarazioni di regolarità  contributiva allegate all’offerta rispetto al DURC rilasciato dall’INPS che per “l’assoluta carenza dei requisiti di idoneità  e affidabilità , anche alla luce della totale erroneità  delle autocertificazioni rese in ordine al fatturato per servizi similari, inferiore all’importo dichiarato e comunque inerente a servizi differenti” .
Tale ultimo motivo di esclusione non è stato oggetto di impugnazione ed è di per sè idoneo a costituire ragione giustificativa dell’atto gravato, con conseguente sussistenza di un profilo di inammissibilità  del ricorso.
Sulla base, infatti, dell’orientamento consolidato della giurisprudenza, allorchè un atto è fondato su una pluralità  di motivi, l’eventuale illegittimità  di uno o di alcuno di essi non è sufficiente a determinare l’annullamento quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata (ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 551 del 1998; TAR Lazio, Roma, n. 7134 del 2005).
Anche a voler superare tale aspetto, il ricorso è comunque infondato nel merito.
Dagli atti di causa risulta infatti pacificamente la non regolarità  contributiva riferita all’anno 2009 della cooperativa ricorrente.
Lo stesso legale rappresentante, nella missiva indirizzata all’AMIU in data 10 giugno 2009, comunica di essere venuto a conoscenza solo il 27 marzo 2009 dell’esistenza di un debito di circa 9000 euro relativo ad una passività  dell’anno 2005, poi estinto con il pagamento il I aprile 2009.
àˆ quindi acclarata la irregolarità  contributiva esistente alla data di scadenza del bando, il 17 marzo 2009, e la conseguente falsità , dal punto di vista oggettivo, della dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara, falsità  sulla quale, secondo il disposto dell’art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006, è stato correttamente fondato il provvedimento di esclusione e revoca dell’aggiudicazione provvisoria.
Peraltro la stessa sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale ha dato per presupposta la falsità  delle dichiarazioni rese, pur avendo poi riscontrato il difetto dei requisiti per la rilevanza penale del fatto.
Infondato è anche l’assunto, posto alla base dei motivi di ricorso, secondo cui l’irregolarità  contributiva sarebbe riferita esclusivamente ad una delle posizioni contributive intestate alla società  ricorrente, relativa ad attività  diverse da quelle oggetto di gara.
In primo luogo, infatti, tale assunto è smentito dall’esame dei DURC in atti, dai quali emerge l’irregolarità  della posizione recante numero di matricola 0909730475, che secondo la stessa ricorrente riguarda i servizi oggetto di gara, alle date del 16 marzo e I aprile 2009.
In secondo luogo, la regolarità  o irregolarità  contributiva, in quanto finalizzata alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare, deve essere riferita al soggetto giuridico che ha presentato l’offerta, e, quindi, alla cooperativa ricorrente, non potendosi certo distinguere, all’interno della stessa, le varie attività  svolte onde configurare diversi centri di imputazione dei requisiti richiesti.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’AMIU S.p.a. del Comune di Trani delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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