1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Condizioni
 
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Procedimento – Istruttoria – Rinvio ulteriore – Illegittimità 

1. La violazione dei termini di definizione del procedimento e la perdurante inerzia dell’Amministrazione legittimano la proposizione dell’azione avverso il silenzio.
 
2. E’ illegittimo l’atto con cui, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio del permesso di costruire, si disponga un rinvio istruttorio ulteriore. In tale ipotesi, infatti, si determina di fatto un arresto procedimentale in contrasto con le ipotesi di sospensione o rinvio di cui all’art. 20 DPR n. 380/2001, che prevede la possibilità  di interrompere (rectius sospendere) il termine per l’attività  istruttoria di cui al comma 3, per una sola volta ed entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

N. 01498/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2013, proposto da: 
Don Pedro S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso Giuseppe Romito in Bari, via Crispi, 6; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Cuocci Martorano, Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 

per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere e conseguentemente dell’illegittimità  del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata dalla Società  ricorrente al Comune di Barletta in data 25.6.2010 per ottenere il rilascio del permesso di costruire di uno stabilimento balneare;
per la conseguente condanna dell’Amministrazione a emanare il provvedimento richiesto;
nonchè ove occorra per l’annullamento
della nota prot. 29787 del 23.5.2013 notificata il 27.5.2013 con cui il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata in riscontro alla diffida del 12.2.2013 ha disposto ulteriore rinvio del termine del procedimento;
nonchè per il risarcimento del danno subito a causa dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Maurizio Savasta e Isabella Palmiotti;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente è titolare di concessione demaniale n. 13 dell’1.4.2008 rilasciata dalla Regione Puglia per l’uso esclusivo dell’area demaniale marittima ubicata nel Comune di Barletta – Litoranei di Ponente per mq 5145, con autorizzazione alla posa in opera di ombrelloni, sedie e sdraio e per la realizzazione di una struttura coperta di mq 94 circa da destinarsi a deposito, bar, pronto soccorso, preparazione di cibi, spogliatoio e servizi igienici.
Espone la ricorrente che il rilascio di detta concessione è stato preceduto da un lungo e travagliato iter istruttorio, significato, nei suoi tratti salienti dai seguenti provvedimenti:
-stipulazione in data 26.9.2001 di convenzione tra Regione Puglia e Comune di Barletta, con cui veniva affidata al predetto comune l’istruttoria relativa al rilasci di concessione demaniali marittime nella zona litoranea di cui all’art. 2.5. del vigente p.r.g. (subordinazione di ogni intervento all’approvazione dei piani di spiaggia;
– in data 14.10.2003, con delibera c.c. n. 75 il Comune di Barletta ha approvato il piano comunale delle spiagge individuando n. 19 lotti idonei al rilascio di concessioni demaniali.
– in data 12.3.2004 con delibera g.m. n. 58 il Comune ha approvato avviso pubblico per l’assegnazione di 19 lotti;
– in data 22.44.2004, con determinazione dirigenziale n. 732, è stata nominata apposita commissione per la selezione di 19 aventi titolo al rilascio di concessione demaniale a fronte di oltre 100 richieste, con successivo espletamento di gara ad evidenza pubblica e relativa individuazione degli aggiudicatari, ivi compresa la società  ricorrente;
– dopo l’espletamento di attività  istruttoria, con richiesta di integrazione documentale e previo parere del genio civile e dell’Ufficio doganale di Bari, è intervenuta la trasmissione degli atti alla competente Regione Puglia, cui ha fatto seguito il rilascio della ridetta concessione demaniale n. 13 dell’1.4.2008 in favore della società  ricorrente per il lotto A 11, per una superficie complessiva di mq 7367,32;
– a seguito di ulteriori rilievi effettuati anche dalla società  ricorrente veniva esclusa dalla superficie di cui sopra una fascia di arenile sulla quale insisteva il letto di un canale di acque sorgive, denominato nel piano spiagge canale I;
– a seguito di quanto sopra, in data 17.12.2008, con provvedimento prot. 79160, il Comune di Barletta ha rettificato e ridotto la superficie del lotto in concessione, rideterminato in una superficie di mq 5145;
– in data 19.5.2008, la ricorrente con istanza prot. 31303 ha richiesto il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione dello stabilimento balneare così come specificato nel progetto da ubicarsi sull’area di mq 5145;
– ha fatto seguito una intensa attività  istruttoria, di integrazione documentale, protrattasi per circa un biennio, con relativa acquisizione di tutti gli apporti consultivi nonchè con pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi di costruzione, per complessivi euro 7105,98 oltre accessori;
– con provvedimento 37387 del 14.6.2010 il settore demanio del Comune di Barletta ha autorizzato il sistema di ancoraggio delle strutture precarie;
– è infine intervenuto il rilascio del permesso di costruire n. 830 del 16.9.2010, cui ha fatto seguito il provvedimento autorizzativo unico – edilizia n. 9 dell’1.10.2010.
Ciò premesso, espone la ricorrente che, in sede di relazione del permesso di costruire. Veniva erroneamente indicata la superficie dell’originaria concessione demaniale di mq 7367,32 e non già  quella successivamente ridotta di mq 5145, per mero errore materiale, risultando evidente da tutti gli allegati tecnici il corretto riferimento alla superficie così come successivamente ridotta.
La ricorrente con nota 646 del 19.5.2011 ha dichiarato l’inizio dei lavori realizzando la recinzione e gli impianti di allacciamento idrico ed elettrico.
La ricorrente ha quindi richiesto un finanziamento per acquisire le risorse finanziarie necessarie al completamento dei lavori, pratica di finanziamento cui ha fatto seguito attività  istruttoria da parte dell’istituto di credito, conclusasi solo nell’aprile 2012 con l’erogazione degli importi richiesti.
In data 18.6.2012, il settore edilizia del Comune di Barletta non ritenendo le opere eseguite idonee ad integrare inizio dei lavori, ha adottato provvedimento dichiarativo della decadenza del permesso di costruire.
La ricorrente, pur non condividendo i presupposti di tale provvedimento, al fine di evitare ulteriori dilazioni temporali connessi all’eventuale avvio di contenzioso, ha richiesto rilascio di nuovo permesso di costruire, confidando in una assoluta celerità  di definizione dell’istanza, in relazione al fatto che l’intera documentazione era già  completa e in possesso del Settore Edilizia (istanza della ricorrente prot. 42398 del 25.6.2012).
Il Settore Edilizia, solo dopo ulteriori 4 mesi, con nota prot. 70253 del 31.10.2012, ha inviato una richiesta di integrazione, diretta al settore demanio, rilevando che il lotto assegnato in concessione fosse attraversato da un canale di acque sorgive, senza considerare che tale rilievo non aveva più ragion d’essere, essendo già  stata esclusa la relativa fascia di arenile e risultando proprio per tale motivo ridotta la superficie del lotto.
La disposta riduzione del lotto rendeva estraneo l’alveo del canale rispetto alla superficie assegnata in concessione.
A quanto sopra ha fatto seguito ulteriore accertamento istruttorio e sopralluogo congiunto, senza tuttavia alcuna definizione del procedimento da parte del Comune di Barletta.
La ricorrente ha quindi notificato in data 12.2.2013 diffida ad adempiere al Comune di Barletta e segnatamente ai Dirigenti dei Settori Edilizia e Demanio.
La diffida non ha tuttavia sordito alcun effetto, stante la perdurante inerzia del Comune di Barletta.
La ricorrente ha dunque proposto il ricorso in esame, articolato in tre domande e supportato dai seguenti motivi di censura:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. 20 ss T.U.E.; difetto di motivazione; contraddittorietà  difetto di istruttoria; illogicità ; sviamento per mancato accertamento dei presupposti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Barletta, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame in parte, relativamente all’azione avverso l’inerzia e all’azione impugnatoria, è fondato e meritevole di accoglimento e in parte , relativamente alla domanda risarcitoria, .va disposto lo stralcio e la successiva trattazione secondo il rito ordinario, a mente dell art. 117 comma 6 C.P.A.
Rileva anzitutto il Collegio che risulta all’evidenza l’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Barletta sull’istanza di rilascio del permesso di costruire del 18.6.2012.
Nel caso in esame, lo Sportello unico ha provveduto ad istruire la pratica con assoluta celerità , in conformità  del disposto di cui all’art. 20, co. 3, del d.p.r. 380/2001, trasmettendo la pratica al Settore Edilizia in data 26.6.2012.
Per contro, il Settore Edilizia del Comune di Barletta ha palesemente violato tutta la normativa che disciplina il procedimento di che trattasi secondo le disposizioni della citata legge 380/2001.
Ed invero, il Settore Edilizia solo in data 29.10.2012 (dopo ben oltre 120 giorni) ha richiesto chiarimenti in ordine alla ubicazione del canale di acque sorgive.
A tale istanza ha fatto seguito una ulteriore attività  istruttoria ad opera del Settore Edilizia e del Settore Demanio, culminata tuttavia nella nota del 15.4.2013 (atto impugnato) con cui si è disposta un rinvio e anzi una sospensione sine die del procedimento, in patente violazione dei termini di definizione del procedimento.
Alla stregua della normativa sopra richiamata ricorre l’ipotesi del silenzio inadempimento rispetto agli obblighi di definizione del procedimento, a norma dell’art. 31 c.p.a.
La domanda in tal senso proposta è anzitutto rituale e ammissibile, stante l’evidente violazione dei termini di definizione del procedimento e la perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, atteso che la nota con cui si dispone il rinvio dei termini di definizione del procedimento, pur integrando evidente portata lesiva, non è tuttavia idonea a determinare il venir meno dell’illecito inadempimento.
Va dichiarata pertanto l’illegittimità  dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza di che trattasi, nonchè il conseguente obbligo dell’Amministrazione di definire il procedimento volto al rilascio del permesso di costruire.
Ritiene altresì il Collegio che, alla stregua della documentazione in atti e considerato che il permesso di costruire nei termini richiesti era stato già  rilasciato (peraltro a seguito di un’accurata attività  istruttoria), ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all’art. 31 comma 3 c.p.a., in relazione alla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, non risultando necessari ulteriori adempimenti istruttori, in considerazione della attività  istruttoria e consultiva già  effettuata in relazione al permesso di costruire 830/2010 del 16.9.2010, avente identico oggetto e contenuto rispetto all’istanza del 25.6.2012.
Va pertanto dichiarato l’obbligo del Comune di Barletta di definire il procedimento con il rilascio del permesso di costruire nei termini di cui sopra entro giorni 60 dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, prevedendosi sin d’ora – per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione intimata – che a tanto provveda, entro ulteriori giorni 60, il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica Regionale, Ing. Nicola Giordano, o suo delegato, con spese a carico dell’Amministrazione comunale inadempiente, da liquidarsi con successivo provvedimento e su istanza del Commissario ad acta.
Quanto alla domanda impugnatoria proposta dalla ricorrente nei confronti della nota 29787 del 23.5.2013, con cui il Dirigente del Settore Edilizia, riscontrando la diffida notificata il 12.2.2013, ha disposto un ulteriore rinvio del termine del procedimento, rileva il Collegio che tale atto, ancorchè inidoneo a determinare il venir meno della situazione di inadempimento nei termini già  sopra evidenziati, risulta tuttavia idoneo a ledere gli interessi della ricorrente in quanto volto a determinare un arresto procedimentale illegittimo.
Tale provvedimento risulta all’evidenza illegittimo in quanto adottato in aperta violazione dell’ipotesi di sospensione o rinvio previsto dal d.p.r. 380/2001, art. 20, che prevede la possibilità  di interrompere (rectius sospendere) il termine di cui al comma 3 per una sola volta ed entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, peraltro al solo fine di richiedere integrazioni documentali con riferimento a date situazioni che non siano già  in possesso della stessa situazione.
Il ricorso va pertanto accolto, anche relativamente alla domanda impugnatoria, con conseguente annullamento della nota di cui trattasi.
Quanto alla domanda risarcitoria, rileva il Collegio che la stessa, proposta unitamente all’azione avverso il silenzio, va trattata secondo il rito ordinario ai sensi del disposto di cui all’art. 117 comma 6 c.p.a., disponendosi conseguentemente lo stralcio della domanda risarcitoria e la sua iscrizione nel ruolo ordinario.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del c.u., seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del Comune di Barletta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
A) lo accoglie relativamente alla domanda ex art. 117 c.p.a., e, per l’effetto:
– dichiara l’illegittimità  dell’inerzia serbata dal Comune di Barletta in ordine all’istanza di rilascio del permesso di costruire del 25.6.2012;
– dichiara l’obbligo del Comune di Barletta di definire il procedimento, provvedendo al rilascio del permesso di costruire nei termini richiesti entro il termine di giorni 60 a far data dal giorno di comunicazione e/o notificazione in via amministrativa della presente sentenza;
– dispone che, nella perdurante inerzia del Comune intimato, a quanto sopra provveda – entro il successivo termine di giorni 60 – il Dirigente dell’Ufficio Urbanistico Regionale, ing. Nicola Giordano, o suo delegato, con spese che saranno poste a carico del Comune inadempiente;
B) lo accoglie con riferimento alla domanda impugnatoria e, per l’effetto, annulla la nota prot. 29787 del 23.5.2013;
C) dispone lo stralcio e la trattazione con rito ordinario relativamente alla domanda risarcitoria, ai sensi del 117, comma 6, c.p.a. e manda alla segreteria per i relativi adempimenti;
D) condanna il Comune di Barletta al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre iva e cpa e rifusione del c.u. ex art. 13 comma 6 bis d.p.r. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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