Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ordinanza assegnazione somme – Pignoramento presso terzi – Somma depositata presso la Cassa depositi e Prestiti – Esigibilità – Quando sussiste
Nell’ambito di un giudizio di ottemperanza, la Cassa Depositi e Prestiti, nel caso sia depositaria di somme per conto di un terzo pignorato, non può opporre la inesigibilità del credito in relazione a tali somme qualora il terzo abbia reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. positiva.
N. 01496/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00129/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2013, proposto da:
Luigi D’Ambrosio, rappresentato e difeso dall’avv. Ermelinda Pastore, con domicilio eletto presso Ermelinda Pastore in Bari, piazza Garibaldi, n.23;
contro
Ragioneria Territoriale dello Stato – Cassa Depositi e Prestiti, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97 è domiciliata ex lege;
Comune di Acquaviva delle Fonti, rappresentato e difeso dall’avv. Natale Clemente, con domicilio eletto presso Natale Clemente in Bari, via Dante, n.193;
nei confronti di
Chiara Musci;
per l’ottemperanza
all’ordinanza di assegnazione delle somme pronunziate dal Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Bari in data 31.5.2011 – 11.6.2011, rep. n. 1004, nel procedimento di esecuzione presso terzi R.G.E. n. 4147/2010 promosso dall’avv. Luigi d’Ambrosio nei confronti della sig.ra Chiara Musci (terzo pignorato Cassa Depositi e Prestiti di Bari), con cui il G. E., “a soddisfo del credito vantato con l’atto di precetto notificato il 21.4.2010”, ha assegnato al creditore “la complessiva somma di E 54.567,03”, ordinando “al terzo di pagare tale somma al creditore (¦), prelevandola da quella disponibile”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ragioneria Territoriale dello Stato – Cassa Depositi E Prestiti e di Comune di Acquaviva delle Fonti;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Ermelinda Pastore, avv. dello Stato Walter Campanile e avv. Antonella Iacobellis, su delega dell’avv. Natale Clemente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agisce in executivis l’odierno ricorrente, per sentir dichiarare l’obbligo dell’amministrazione intimata a ottemperare all’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Bari, resa in data 31.5.2011 – 11.6.2011, n. 1004, con la quale è stata assegnata al creditore “la complessiva somma di E 54.567,03”, ordinando “al terzo di pagare tale somma al creditore (¦), prelevandola da quella disponibile”.
Premette che, in qualità di creditore della sig.ra Musci (sua debitrice per prestazioni professionali forensi da egli rese in suo favore), ha convenuto in giudizio la stessa per sentirla condannare al pagamento di quanto dovutogli.
All’esito della positiva conclusione del giudizio intentato, ha agito esecutivamente, prima notificando atto di precetto e poi di pignoramento.
Oggetto di tale procedura esecutiva sono state le somme dovute alla sig.ra Musci dal comune di Acquaviva (odierna parte processuale), a titolo di indennità espropriativa per alcuni suoli oggetto di procedura ablatoria.
Le somme sono state depositate dal Comune presso la Cassa depositi e prestiti.
Il giudizio esecutivo proposto dinanzi al G.E. si è concluso con l’ordinanza, per la cui esecuzione oggi si agisce, che ha assegnato al creditore (odierno ricorrente) “la complessiva somma di E. 54.567,03”, ordinando “al terzo di pagare tale somma al creditore (¦), prelevandola da quella disponibile”.
Terzo pignorato, si legge nell’ordinanza, è la Cassa depositi e prestiti (sull’esatta qualificazione dell’Amministrazione statale intimata, si veda nel prosieguo).
La Cassa depositi e prestiti, tuttavia, si allega nel ricorso introduttivo, non ha inteso corrispondere quanto assegnato al creditore, nonostante la capienza della somma pignorata.
Ha pertanto, agito in questa sede l’originario creditore, per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza del G.E.
Si sono costituiti sia il comune, sia l’Avvocatura per l’amministrazione dello Stato intimata che, con varie argomentazioni delle quali si darà conto nel prosieguo, hanno contestato la pretesa attorea.
All’udienza del 17.10.2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre premettere che non è in discussione in questa sede la esperibilità del giudizio per l’ottemperanza in relazione all’ordinanza di assegnazione delle somme mai opposta e per ciò divenuta esecutiva.
Sul punto le parti concordano, riconoscendone la equiparazione al giudicato.
Tale tesi è condivisa anche dalla Sezione, sicchè non ci si sofferma oltre.
Vero punto nodale della controversia risiede, invece, nell’esistenza di cause ostative al pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti.
E’ su questo che le parti controvertono.
Ha dedotto la difesa dello Stato che, in assenza di un provvedimento di svincolo da parte del comune di Acquaviva (teso, nella sostanza, ad attestare l’assenza di possibili diritti reali di terzi sul fondo oggetto di procedura ablatoria, ovvero eventuali ulteriori cause ostative), la Ragioneria non può effettuare il pagamento.
Invoca, a tal fine, la cogenza delle disposizioni di cui all’art. 339 DM 22.11.1954 e s.m.i.
Poichè tale provvedimento di svincolo, pur reiteratamente sollecitato, non è mai pervenuto, la Ragioneria interpone l’inesigibilità del credito e l’inefficacia dell’ordinanza de qua.
Sostanzialmente analoghe sono le difese del Comune che allega varie circostanze ostative allo svincolo.
In particolare, prospetta che il provvedimento formale di svincolo non è stato emesso, in quanto la sig.ra Musci (soggetto passivo della procedura ablatoria, nonchè debitrice dell’odierno ricorrente) ha intentato un giudizio dinanzi a questo Tar, recante n. 431/2009, con il quale deduce – tra l’altro – l’inesistenza giuridica del provvedimento di esproprio delle aree, per il cui esproprio è stata corrisposta- a titolo di indennità – la somma oggetto di procedura esecutiva da parte dell’odierno ricorrente.
Di conseguenza, laddove il giudizio vedesse la sig. Musci vittoriosa, la corresponsione dell’indennità non avrebbe più titolo (perchè le aree espropriate andrebbero restituite) e, dunque, la somma, per intero, dovrebbe rientrare nella disponibilità del Comune.
Aggiunge che pende, inoltre, un ulteriore giudizio intentato dalla sig.ra Musci, dinanzi al G.O., ex art. 702 bis cpc, per lo svincolo giudiziario delle somme che, data la pregiudizialità , deporrebbe per la sospensione dell’odierno processo.
Conclude per la sospensione ed in subordine per il rigetto dell’odierno ricorso.
Le difese delle amministrazioni intimate non convincono.
Deve premettersi che la procedura esecutiva promossa dall’odierno ricorrente nei confronti della propria debitrice, sig.ra Musci, si è articolata nelle forme del pignoramento (e della conseguente esecuzione) presso terzi, laddove il terzo (inteso come debitor debitoris) è il Comune di Acquaviva, in qualità di debitore della sig.ra Musci, mentre la Cassa depositi è da intendersi quale terzo depositario delle somme oggetto di esecuzione.
Tale ricostruzione dei rapporti interni tra i soggetti coinvolti nell’odierna vicenda emerge chiaramente dall’ordinanza del G.E. n.1004/2011, che dà esplicitamente atto della dichiarazione positiva del terzo debitor debitoris (ovverosia del Comune).
Va, infatti, rilevato che il debitor debitoris, ha reso, nel giudizio di esecuzione, una dichiarazione scritta (v. doc. 2 deposito di parte ricorrente del 15.2.2013) di incondizionata disponibilità delle somme oggetto dell’esecuzione da parte dell’odierno ricorrente (v. nota prot. del 7.6.2010 n. 10696 con cui testualmente “il Comune di Acquaviva delle Fonti dichiara sin d’ora di autorizzare la Direzione Territoriale dell’economia e delle Finanze di Bari – Cassa depositi e prestiti ad effettuare in favore dell’avv. d’Ambrosio il pagamento delle somme che saranno assegnate dal Giudice dell’Esecuzione, detraendo il relativo importo dalle indennità depositate in favore della sig.ra Musci , e concede con la presente nulla-osta allo svincolo nei limiti dovuti al predetto avv.to L. d’Ambrosio”).
Tale dichiarazione è da qualificarsi come dichiarazione ex art. 547 cpc ed, intanto l’ordinanza è stata emessa nei termini sopramenzionati, in quanto il terzo ha reso tale dichiarazione positiva (di tanto si dà atto nel corpo della motivazione del provvedimento del G.E).
D’altro canto, eventuali doglianze in ordine alla spettanza della somma o alla natura condizionata del credito della sig.ra Musci, avrebbero dovuto trovare la giusta sede nel rimedio di cui all’art. 617 cpc (opposizione agli atti esecutivi), nell’ambito del quale il Comune avrebbe potuto reclamare contro l’ordinanza di assegnazione (che incondizionatamente dispone in favore dell’odierno ricorrente, il pagamento delle somme pignorate).
E’ poi dubbio che anche la Cassa depositi e prestiti non fosse legittimata a tale opposizione, essendo il rimedio concesso, per giurisprudenza pacifica e maggioritaria, a tutti i terzi che subiscano pregiudizio dagli atti esecutivi.
Tanto chiarito, deve rilevarsi che in questa sede, stante la formazione del giudicato (in ragione della mancata opposizione sia del Comune sia della Cassa) in ordine all’assegnazione incondizionata delle somme, ogni questione sul punto resta preclusa, atteso il principio di intangibilità del giudicato.
Ne consegue che eventuali esiti giudiziari non favorevoli al Comune , in ordine alla restituzione delle aree e dell’indennità di esproprio, restano a carico esclusivo del Comune stesso.
Dunque, in tale situazione il ricorso non può che essere accolto e va dichiarato l’obbligo della Ragioneria Territoriale dello Stato – Cassa Depositi e Prestiti di corrispondere al ricorrente quanto spettante, da calcolarsi secondo i criteri indicati nell’ordinanza n. 1004/2011 del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari.
All’Amministrazione va assegnato, per provvedere, in favore del ricorrente, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, in via amministrativa (o dalla sua notificazione se anteriore), della presente decisione.
Non si procede a nomina di commissario ad acta, in quanto la Sezione ritiene che, risolto il punto di diritto ostativo al pagamento delle somme, l’Amministrazione provvederà ad eseguire la presente sentenza.
La particolarità della questione esaminata e l’assenza di consolidati precedenti sul punto, impongono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 129/2013, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Cassa Depositi e Prestiti di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione all’ordinanza indicata in epigrafe.
All’uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza, per ottemperare al giudicato.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)