Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Procedimento amministrativo – Obbligo per la p.A. di provvedere – Termine di conclusione del procedimento

Il procedimento di cui all’art. 5  D.Lgs. n. 109/2012 – finalizzato all’emersione del lavoro irregolare – non può ritenersi sottoposto all’ordinario termine di conclusione di 30 giorni di cui all’art. 2 L. n. 241/1990, ma va incluso fra i procedimenti riguardanti l’immigrazione, in relazione ai quali l’art. 2, comma 4 L. n. 241/1990 consente il superamento del termine conclusionale di 180 giorni.

N. 01494/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2013, proposto da: 
A. H., rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269; 

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’accertamento
del silenzio ex art. 117 c.p.a. sull’ istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata a favore di cittadino extracomunitario.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Uljana Gazidede e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
In data 12.10.2012 il datore dilavoro Franchini Vito presentava dichiarazione di emersione ex art. 5 del D. Lgs. N. 109 del 16.7.2012 in favore del lavoratore irregolare A. H.
Con atto notificato il 18.6.2013 e depositato il 20.6.2013, il predetto cittadino extracomunitario ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, da individuarsi nell’ordinario termine di 30 giorni di cui al c.2 dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990.
In data 29.6.2013, si è costituita in giudizio- per l’Amministrazione intimata – l’Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale ha successivamente depositato la relazione in data 13.6.2013 dello Sportello Unico Immigrazione di Bari, con cui si rappresenta che:
– sono state ivi presentate n. 1939 domande ex art. 5 cit. e che quella relativa alla parte qui ricorrente risulta la n. 1193 in ordine di presentazione;
– l’istruttoria della pratica risulta, dopo una integrazione istruttoria fatta pervenire dal datore di lavoro a seguito di richiesta formulata dalla DTL, completata con esito positivo;
– si procede alla convocazione delle parti seguendo il numero di graduatoria, sicchè non si è ancora fissata la data di convocazione per l’ odierno ricorrente;
– al momento della presentazione della domanda la procedura ministeriale rilascia, in automatico, al presentatore una password mediante la quale è possibile verificare lo stato della pratica.
Con note d’udienza depositate il 22.10.2013, il legale di parte ricorrente – ricapitolati i fatti – insiste per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che non è ancora intervenuta la conclusione del procedimento.
Il ricorso non risulta fondato.
L’art. 2 richiamato dalla ricorrente al c. 4 espressamente prevede termini particolari sino ad un massimo di 180 giorni per particolari procedure (“Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità  dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità  del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, ¦”)” espressamente consentendo il superamento del suddetto termine di 180 proprio per i procedimenti (di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli) riguardanti l’immigrazione.
La ratio di siffatta previsione è evidente: si tratta di procedure che afferiscono a fenomeni di massa, coinvolgenti un numero di soggetti mutevole ed imprevedibile nel tempo e nello spazio sì da rendere difficoltosa l’ottimale allocazione delle risorse umane necessarie al celere disbrigo delle pratiche.
In particolar modo l’imprevedibilità  del numero dei soggetti richiedenti si verifica in relazione ai fenomeni di condono, quali sono le procedure di emersione.
Nella fattispecie, come si è visto, sono state presentate allo SUI di Bari n. 1939 domande, sicchè le operazioni necessarie richiedono un congruo lasso temporale.
In tale contesto, va rilevato che, fra la presentazione della domanda da parte del datore di lavoro e la proposizione del ricorso sul silenzio all’esame non è decorso inutilmente il tempo del procedimento, ove si consideri che nel frattempo è stata conclusa la fase istruttoria.
Va soggiunto che il Legislatore, nel consentire l’emersione, ha espressamente disposto (all’art. 5, c. 6 la sospensione, sino al momento di conclusione del procedimento dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore (” Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative: a) all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni; b) al presente provvedimento e comunque all’impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”).
Le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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