1. Espropriazione per pubblica utilità – Progetto preliminare ministeriale – Approvazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Non ricorre – Ragioni
2. Edilizia e urbanistica – Vincoli urbanistici – Decadenza – Edificabilità – Condizioni – Fattispecie
1. Il progetto preliminare avente ad oggetto opere di viabilità primaria approvato dal Ministero delle infrastrutture – non trattandosi di opera strategica di interesse nazionale ex art. 3 D.Lgs. n. 190/2002 – non reca in sè la dichiarazione di pubblica utilità , necessaria per l’avvio del procedimento ablatorio, nè produce l’effetto di ripristinare il vincolo decaduto.
2. Non può essere accolta l’azione di condanna al rilascio del provvedimento amministrativo di cui all’art. 34, co.1, lett. c, del c.p.a. ove la possibilità di realizzare, su di un’area soggetta a vincolo preordinato all’esproprio decaduto, opere come un autolavaggio, una cisterna e un manufatto richieda la preliminare valutazione positiva da parte dell’Amministrazione comunale circa la compatibilità di tali opere con il regime delle “zone bianche” a cui l’area è sottoposta.
N. 01492/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01508/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2012, proposto da Simba S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., con sede in Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Di Modugno, con elezione di domicilio presso il suo studio, in Bari, via Manzoni n. 5,
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Valla, con domicilio eletto in Bari, presso l’avvocatura comunale, via Principe Amedeo n. 26,
per l’annullamento
dei seguenti atti: 1)la nota della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari prot. n. 150745 datata 7.6.2012, ricevuta dalla ricorrente in data 4.7.2012, avente a oggetto il definitivo diniego dell’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un’area attrezzata per la vendita di autoveicoli, con annesso autolavaggio; 2)tutti gli atti connessi e conseguenti; nonchè per la condanna, ai sensi dell’art. 34 lett. f) del c.p.a., del Comune di Bari, in persona del Sindaco p. t., al rilascio del richiesto permesso di costruire in favore della società ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione dell’Amministrazione comunale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori Nicola Di Modugno e Anna Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La società ricorrente insorge per impugnare la nota della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari prot. n. 150745 datata 7.6.2012, avente a oggetto il definitivo diniego dell’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un’area attrezzata per la vendita di autoveicoli, con annesso autolavaggio, motivato dal presunto contrasto del progetto con la destinazione di P.R.G. a <<viabilità primaria – III mediana bis>> (art. 27 N.t.a.), per la quale il Ministero delle infrastrutture avrebbe già approvato un progetto preliminare di opera pubblica, in attesa di finanziamento. La ricorrente società ritiene che il progetto di area attrezzata sia tecnicamente compatibile con l’opera pubblica e si dichiara, sin d’ora, disposta a cedere le aree da espropriare per quest’ultima. Deduce, quindi, i seguenti motivi di censura: 1)violazione dell’art. 10-bis della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.; 2)violazione dell’art. 9 comma secondo del T.u. 8.6.2001 n. 327, eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria e palese contraddittorietà con la deliberazione di C.C. n. 38/1995, eccesso di potere e falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
L’Amministrazione comunale intimata si costituisce e, con successiva memoria, deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.
All’udienza del 24 ottobre 2013, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III – La ricorrente società è proprietaria di un suolo in Bari, della superficie di 5000 mq., tipizzato in P.R.G. come <<area destinata alla viabilità >> (art. 27 N.t.a.), con predisposizione all’esproprio per pubblica utilità . Sennonchè, il vincolo preordinato all’esproprio su detto suolo è decaduto dal 1981 e, inoltre, la delibera di C.C. n. 38 datata 8.3.1995, recante una disciplina temporanea per la realizzazione di autoparchi, prevede la possibilità di assentire l’utilizzazione di suoli a rimessaggio all’aperto di autoveicoli, anche su aree assoggettabili a esproprio per pubblica utilità .
Pertanto, nel caso di specie, oltre alla decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio sull’area, ai sensi dell’art. 9 comma secondo del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (avvenuta sin dal 1981, cioè dopo cinque anni dallo strumento urbanistico, non essendo stato approvato un piano esecutivo), viene in rilievo un elemento di peculiarità della situazione, poichè è lo stesso Comune a riconoscere, in via generale, la possibilità di interventi in deroga su suoli privati – come spianamenti, formazione di piazzole di sosta, asfaltatura di superfici, realizzazioni impiantistiche – che favoriscano e organizzino il rimessaggio all’aperto dei veicoli o, comunque, la realizzazione di spazi aperti per la sosta degli automezzi.
Il fatto che il Ministero delle infrastrutture abbia approvato, in linea tecnica, un progetto preliminare, in assenza di finanziamento, per opere di viabilità primaria (II mediano bis), da realizzare in quell’area, è circostanza inconferente, atteso che il progetto preliminare – non trattandosi di opera strategica di interesse nazionale ex art. 3 del D.Lgs. n. 190/2002 – non reca in sè la dichiarazione di pubblica utilità , necessaria per l’avvio del procedimento ablatorio, nè produce l’effetto di ripristinare il vincolo decaduto (cfr.: Cons. Stato VI, 13.4.2010 n. 2047).
Per quel che riguarda la qualificazione del progetto come area attrezzata per la vendita di autoveicoli, con annesso autolavaggio, si può ritenere che essa rientri nel novero, alquanto generico e latamente comprensivo, degli autoparchi realizzabili in deroga, a tenore delle previsioni della citata delibera C.C. n. 38/1995.
Il fatto che nel progetto siano compresi un autolavaggio, una cisterna e un manufatto potrebbe anche essere oggetto di rilievi da parte del Comune, ma soltanto se dette opere fossero in contrasto con il regime della <<zona bianca>>, stante l’avvenuta decadenza del vincolo (cfr.: Cons. Stato V, 9.10.2006 n. 5954). Ne consegue che il Comune dovrà valutare tali aspetti, prima del rilascio del permesso di costruire e non è, quindi, possibile pronunciare sin d’ora condanna, ai sensi dell’art. 34 lett. e) del c.p.a., del Comune di Bari, al rilascio del richiesto permesso di costruire in favore della società ricorrente.
IV – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei limiti della motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in euro 1000,00 (mille), oltre Iva, C.p.a. e rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Condanna il Comune resistente alle spese del giudizio, liquidate in euro 1000,00 (mille), oltre Iva, C.p.a. e rimborso del contributo unificato.
Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Bari, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2013, dal Collegio così composto:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)