Pubblica sicurezza -Licenza di porto d’armi – Istanza rinnovo – Diniego- Motivazioni
Il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale configura un provvedimento con contenuto permissivo in deroga al generale divieto per il cittadino di portare armi; il suo rilascio costituisce, quindi, un’eccezione che postula, da un lato, la dimostrazione di un effettivo bisogno da parte dell’istante, dall’altro, l’esame approfondito delle ragioni addotte dal privato a cura della p.A. sia in caso di rilascio che in caso di rinnovo, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni possano comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla sussistenza delle condizioni in sede di rinnovo (nella specie, il TAR ha confermato il diniego di rinnovo adottato dal Prefetto di Foggia condividendo che non v’era necessità nè ambientale nè personale dell’istante di circolare armato, visto che la città di residenza – Manfredonia – non presenta un elevato tasso di criminalità , e che il maneggio abituale di denaro contante può essere meglio tutelato attraverso l’utilizzo di strumenti bancari quali bonifici e assegni circolari).
N. 01486/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2009, proposto da:
A. T., rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Buccino, con domicilio eletto presso Maurizio Tullio in Bari, via Napoli 312;
contro
U.T.G. – Prefettura Di Foggia in Persona del Prefetto, Ministero Dell’Interno in Persona del Ministro, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
“- del decreto prefettizio prot. n. 2721/AREA I^ BIS, notificato il 18.02.2009, recante rigetto dell’istanza del ricorrente del 7.11.2006 volta ad ottenere il rilascio/rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
– nonchè di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti, ivi compreso il parere del 03.12.2008 negativo espresso in merito dal Questore di Foggia”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura Di Foggia in Persona del Prefetto e di Ministero Dell’Interno in Persona del Ministro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 15 aprile 2009 e depositato in Segreteria il 15.5.2009, T. A. impugna il decreto del Prefetto di Foggia in data 3 febbraio 2009, notificato il 18 febbraio 2009, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.
L’istanza era stata presentata in data 7 novembre 2006.
Il Commissariato di Polizia di Manfredonia, con nota in data 1 dicembre 2006, aveva espresso parere contrario, rilevando che le motivazioni poste a fondamento della domanda non facevano “emergere le condizioni di dimostrato bisogno di cui all’articolo 42 del T.U.delle leggi di P.S., tenuto conto che il richiedente, allo stato attuale, non risulta esposto a rischio di azioni criminose ed evidenziando che non sussistono condizioni ambientali di ordine sicurezza pubblica particolarmente gravi nel comune di Manfredonia”.
La richiesta di rilascio del porto d’armi veniva quindi negata con provvedimento del Prefetto in data 28 maggio 2007, che veniva fatto oggetto di ricorso al Tar Bari (n. 1233/2007), nell’ambito del quale era stata accolta la sospensiva con ordinanza del 26 settembre 2007 n. 815/2007.
A seguito di tale ordinanza cautelare il prefetto della provincia di Foggia, con decreto n. 2507 del 19 dicembre 2007 disponeva l’avvio di un nuovo procedimento per il riesame delle stanza.
Con nota del 12 marzo 2008, pervenute al ricorrente il 10 aprile 2008, la prefettura dava la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il T. presentava le proprie osservazioni con raccomandata in data 19 aprile 2008. Con decreto prefettizio del 3 febbraio 2009 veniva negato nuovamente il rilascio del porto d’armi.
Il ricorrente deduce:
“violazione falsa applicazione dell’articolo 42 testo unico leggi di pubblica sicurezza.
Violazione ed omessa applicazione dell’articolo 11 TULPS.
Eccesso di potere per contraddittorietà , ingiustizia manifesta, motivazione carente, difetto di istruttoria, illogicità e travisamento.”
Si sostiene che il diniego si fonda su affermazioni generiche, frutto di una motivazione ripetitiva, priva di qualsiasi indicazione delle ragioni degli elementi di fatto che possano giustificare una soluzione posta al precedente esito positivo.
Si è costituita in giudizio, in data 16 maggio 2009, l’amministrazione dell’Interno, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato che, in data 23 maggio 2009, ha depositato documentazione.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2009 è stata respinta (ordinanza n. 310/2009) la domanda cautelare evidenziandosi: “che non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso tenuto conto in particolare che emerge in atti che ricorrente non risulta in possesso della licenza di porto di pistola per difesa personale fin dal 1992, avendo l’amministrazione resistente rinnovato la suddetta licenza nei confronti del ricorrente fino al 2004 e provveduto rigettarla nel 2005″.
Con memoria depositata il 24 luglio 2013 il ricorrente insiste nell’accoglimento del ricorso richiamando copiosa giurisprudenza, a suo dire, favorevole alla tesi esposta in ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso non risulta fondato.
L’art.42 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n.773), dopo aver disposto il divieto di portare fuori dalla propria abitazione armi ed altri strumenti impropri di offesa, attribuisce al Prefetto la facoltà ” di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltella o pistola di qualunque misura”.
Il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, pertanto, non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva, ma configura un provvedimento con contenuto permissivo in deroga al generale divieto per il cittadino di portare armi.
In altri termini, la licenza di porto d’armi è un provvedimento ampliativo che permette l’utilizzo di un mezzo in tutti gli altri casi vietato dall’ordinamento (giusta quanto disposto dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma I della L. n. 110/1975), sicchè il suo rilascio costituisce sempre un’eccezione.
àˆ, allora, evidente che, al fine di superare tale generale divieto, costituisce onere dell’istante quello di dimostrare quelle particolari esigenze che determinano la necessità di munirsi dell’arma, così costituendo motivata eccezione alla generale regola rappresentata dal suddetto divieto (cfr. T.A.R. Calabria, Sez. I, 29.6.2011 n. 939).
Inoltre, la sussistenza del presupposto del “dimostrato bisogno” deve essere sottoposta ad una rigorosa disamina sia in fase di primo rilascio che in quelle eventuali di richiesta di rinnovo, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni possano comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla sussistenza delle condizioni in sede di rinnovo (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 27.2.2012 n. 403). Ne consegue che in tale materia l’amministrazione può ben decidere di adottare una “politica” più restrittiva rispetto al passato.
L’arma per difesa personale deve essere una necessità reale e non un’opzione personale per situazioni meramente ipotetiche.
L’ampia discrezionalità concessa in tale peculiare e delicata materia all’amministrazione implica, sulla base dei noti principi enucleati dalla legge 241 del 1990, un onere motivazionale rinforzato, soprattutto quando l’interessato abbia goduto per anni del porto d’armi senza abusarne e senza che sussistano indizi che la sua condotta sia mutata in peggio (cfr. Tar Pescara, 4.1.2012 n. 4).
In applicazione dei suddetti principi ha correttamente operato il Prefetto di Foggia, rilevando che:
“nella fattispecie non sono emerse particolari situazioni sia sotto il profilo ambientale che soggettivo dalle quali possa dedursi concretamente l’effettiva necessità di circolare armato, atteso che al maneggio del danaro contante (cui il sig. T. è addetto nella suddetta qualità ) si può ovviare facendo ricorso alle molteplici forme di incassi e pagamenti alternative al contante che il sistema bancario eo postale oggigiorno assicurano (assegni trasferibili, sistemi di pagamento elettronici ecc.). Diversamente il predetto si pone da solo in condizioni di rischio a cui non può e non deve ovviare facendo ricorso alle armi, ma che deve scongiurare avvalendosi dei sistemi di cui si è detto, anche perchè, per converso, si assisterebbe ad un abnorme proliferare di armi in circolazione per difendere il proprio danaro, cosa assolutamente non giustificabile.
A riprova di ciò, basti pensare che attraverso la difesa del danaro con le armi di cui si dispone, proprio in virtù della alterata situazione psicologica in cui si versa in circostanza di un tentativo di rapina o presunto tentativo di rapina, si potrebbe togliere la vita ad uno o più rapinatori o soggetti ritenuti tali od anche ad occasionali passanti, quando, in un criterio valutativo, la stessa vita umana non può essere assolutamente compromessa o vulnerata dalla difesa del danaro o di altri beni di valore di cui si è in possesso, ancorchè in quantità consistente, che può essere invece validamente tutelato attraverso gli strumenti che il sistema bancario e/o postale offrono per la sicura e rapida circolazione dello stesso;”.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla sussistenza di precedenti difformi orientamenti della Sezione al riguardo, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)